Bonus affitto per gli enti non commerciali

Il bonus affitto rientra tra le  diverse misure di sostegno  previste dal Decreto “Rilancio” (art.28  D.L. 34/2020).

Successivamente la  circolare n.14/E  dell’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito al bonus affitto.

Alla luce di questi chiarimenti, in questo articolo spiegherò:

  • in cosa consiste il bonus e come funziona;
  • quali enti possono beneficiarne;
  • quali sono le regole per gli enti non commerciali e una precisazione che riguarda gli enti sportivi dilettantistici.

 

Cos’è il bonus affitto e come funziona

Il cosiddetto “bonus affitto” è un credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda o leasing.

Il credito spetta a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile, poiché ciò che conta ai fini del bonus è l’effettivo utilizzo dello stesso nelle attività.

Il credito d’imposta ammonta:

  • al 60% per i canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo;
  • al 30% per i canoni dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda.

Il credito d’imposta può essere utilizzato:

  • in compensazione in sede di dichiarazione dei redditi (se l’ente è tenuto a presentarla);
  • in compensazione di tributi dovuti (esempio: la tassa rifiuti), con modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate con codice tributo “6920” (vedi  risoluzione n.32/E  dell’Agenzia delle Entrate);
  • cedendolo al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e intermediari finanziari.

In caso di cessione al locatore, il credito d’imposta può essere trasferito “in conto canone”, cioè scalandolo dalla somma dovuta senza versare l’importo del canone per intero, facendo in parole povere la differenza tra il canone dovuto ed il credito di imposta.

Per conoscere le modalità operative relative alla cessione del credito bisognerà attendere la pubblicazione di un decreto direttoriale dell’Agenzia delle Entrate.

 

Quali enti possono beneficiare del bonus affitto?

I beneficiari sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione:

  • con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (anno 2019);
  • che hanno subito nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Per quanto riguarda le strutture che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica stagionale, i mesi da prendere a riferimento sono aprile, maggio e giugno. Per verificare il calo di fatturato rimando ai chiarimenti forniti dalla  circolare n.9/E  dell’Agenzia delle Entrate.

Attenzione: il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese.

Quindi può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d’imposta solo per uno dei mesi sopra elencati.

Inoltre, il credito d’imposta previsto dal Decreto “Rilancio” non è cumulabile con l’equivalente agevolazione sugli affitti prevista dal Decreto “Cura Italia” (art.65  D.L. 18/2020).

Di conseguenza, nel caso in cui il soggetto avesse già ricevuto l’agevolazione del “Cura Italia” per il mese di marzo, potrà utilizzare la misura del “Rilancio” solo per i mesi di aprile e maggio.

 

Le regole per gli enti non commerciali

Tra i beneficiari del bonus affitto ci sono anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore, gli enti religiosi civilmente riconosciuti e gli enti sportivi dilettantistici, per gli immobili destinati allo svolgimento delle attività istituzionali.

La Circolare 14/E dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’eventuale svolgimento di attività commerciale in maniera non prevalente rispetto a quella istituzionale non pregiudica la fruizione del credito d’imposta anche in relazione a quest’ultima attività.

Nel caso in cui gli immobili condotti in locazione (sempre diversi da quelli ad uso abitativo) siano utilizzati ai fini dell’attività istituzionale:

  • la verifica del requisito verrà effettuata attraverso l’esame dell’atto costitutivo o dello statuto dell’ente;
  • non sarà richiesta la verifica del calo dei flussi reddituali delle attività di almeno il 50%rispetto allo stesso mese del 2019.

Nell’ipotesi in cui l’ente non commerciale svolga, nel medesimo immobile, anche attività commerciale, il credito d’imposta sarà attribuito in relazione al canone di locazione riguardante l’attività istituzionale e commerciale.

Vuol dire che per la quota parte del canone relativa all’attività istituzionale valgono le norme di cui sopra.

Per la quota parte del canone relativa all’attività commerciale valgono le norme elencate per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.

Quindi, qualora il contratto di locazione stipulato dall’ente sia unico, è necessario individuare con criteri oggettivi la quota parte di canone relativo ai locali destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale rispetto a quella dei locali in cui viene svolta l’attività commerciale.

 

Una precisazione per gli enti sportivi dilettantistici

L’art.216 del Decreto “Rilancio” dava la possibilità agli enti sportivi dilettantistici che hanno in uso un immobile di proprietà pubblica di richiedere una modifica ai contratti di locazione con l’effetto di ridurre l’ammontare dei canoni da corrispondere.

La circolare n.14/E dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che tali enti hanno diritto di beneficiare del credito d’imposta corrispondente alle somme effettivamente versate.

Nell’ipotesi in cui il pagamento non fosse ancora avvenuto non sarebbe possibile fruire in via anticipata del credito, ma resta ferma tuttavia la possibilità di cederlo al locatore a titolo di pagamento del canone.

Anche in questo ultimo caso bisognerà attendere la pubblicazione del decreto direttoriale dell’Agenzia delle Entrate contenente le modalità operative relative alla cessione.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

Germana Pietrani Sgalla

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