Co-progettazione Terzo Settore ed enti pubblici: si può fare!

Con la  sentenza n.131/2020  la Corte Costituzionale ha stabilito che la co-programmazione, la co-progettazione ed il partenariato tra Terzo Settore ed Enti pubblici sono legittimi e si collocano al di fuori del rapporto del profitto e del mercato.

È una sentenza importantissima se teniamo presenti:

  • le polemiche che la co-progettazione aveva suscitato in ambienti politici ed imprenditoriali;
  • le remore di molti enti pubblici a metterla in pratica a causa dei dubbi interpretativi.

Vediamo insieme quali principi ha espresso la Corte Costituzione e perché sono così importanti per il Terzo Settore.

 

Premessa: la co-progettazione nel Codice del Terzo Settore

L’art.55 del Codice del Terzo Settore  (D.Lgs 117/2017)  ha previsto che gli Enti pubblici “nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento”.

In parole povere vuol dire che le Amministrazioni pubbliche dovrebbero coinvolgere gli ETS nella co-programmazione e co-progettazione delle politiche sociali, anche tramite l’accreditamento di servizi che vanno a soddisfare i bisogni sociali.

Mettere in pratica questo coinvolgimento si è rivelato fin da subito complicato poiché si temeva che:

  • incaricare un ente non profit di svolgere un’attività/servizio di interesse sociale senza bando pubblico avrebbe potuto innescare una serie di ricorsi da parte di enti profit contro gli amministratori pubblici;
  • vi fossero degli elementi di conflitto tra questa norma e le regole dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato e la concorrenza.

 

Cosa ha deciso la Corte Costituzionale

Rispondendo al Governo, che aveva impugnato una legge regionale della Regione Umbria, la Corte ha stabilito innanzi tutto che gli enti non profit che possono partecipare alla co-programmazione, co-progettazione e ad eventuali partenariati sono esclusivamente gli ETS.

Gli ETS sono gli enti del Terzo Settore, ossia quelli che si iscriveranno al  Registro Unico Nazionale del Terzo Settore  (quando questo sarà operativo) e che oggi sono iscritti ai registri regionali/nazionali specifici.

Poi la Corte ha sancito che il rapporto che si instaura tra l’Ente pubblico e l’ETS tramite la co-programmazione, co-progettazione ed il partenariato è alternativo a quello del profitto e del mercato.

Nella sentenza tale rapporto è configurato come “fase di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale”.

Per la Corte gli ETS sono soggetti sono soggetti meritevoli di essere “coinvolti attivamente” in queste forme perché:

  • sono soggetti ben specifici, sottoposti ad un sistema di registrazione (il RUNTS appunto) e a controlli rigorosi;
  • hanno come finalità il perseguimento del bene comune e lo svolgimento di specifiche attività di interesse generale descritte nei propri statuti;
  • non perseguono finalità di lucro.

Inoltre gli ETS spesso costituiscono una vera e propria rete sociale sul territorio.

Grazie a questa funzione sono in grado di “mettere a disposizione dell’ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un’importante capacità organizzativa e di intervento”.

Ciò produce spesso effetti positivi in termini di:

  • risparmio di risorse;
  • aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della “società del bisogno”.

Ecco perché la Corte Costituzionale ritiene che le forme di co-programmazione, co-progettazione e partenariato tra enti pubblici e ETS siano virtuose e vantaggiose per la collettività.

 

E i dubbi su co-progettazione e Unione Europea?

La Corte ricorda che proprio le norme europee mantengono la possibilità per gli Stati membri di disporre forme di organizzazione ispirate al principio di sussidiarietà per la realizzazione di attività a spiccata valenza sociale.

Ciò a condizione che “le organizzazioni non profit contribuiscano, in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente al perseguimento delle finalità sociali”.

Quindi i dubbi di incompatibilità con le norme europee sono infondati.

 

Perché è una decisione positiva per il Terzo Settore?

La Corte Costituzionale con questa sentenza ha scritto chiaramente che il rapporto che si instaura tra gli enti pubblici e gli ETS, in ambito art.55 CTS, rientra nella definizione di “amministrazione condivisa”.

Tale rapporto si fonda “sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico”.

Quindi rientra nell’ambito della collaborazione per la ricerca del bene comune ed è alternativo a quello del profitto e del mercato.

Non possiamo che essere soddisfatti della sentenza della Corte Costituzionale poiché è un importante riconoscimento costituzionale del valore sociale degli enti del Terzo Settore.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

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