Legge di conversione Decreto “Rilancio”: le misure definitive per il non profit

La legge di conversione del Decreto “Rilancio”  (L.77/2020)  contiene diverse novità in ambito fiscale rispetto alla versione originaria del Decreto, già analizzato in  questo articolo.

Riepilogo qui di seguito le misure aggiornate dalla legge di conversione che possono interessare il Terzo Settore.

 

Credito d’imposta per i canoni di locazione (art.28)

Ho già descritto nel dettaglio questo credito d’imposta, chiamato anche “bonus affitto”, insieme alle  regole per gli enti non commerciali  che volessero beneficiarne.

Qui mi limito a ricordare che:

  • possono accedere al beneficio anche gli enti non commerciali che svolgono attività istituzionale e che quindi sono in possesso del solo codice fiscale;
  • il bonus può essere calcolato solo sugli immobili che non sono ad uso abitativo.

 

Fondo per il Terzo Settore (art.67)

Il Fondo di cui all’art.72 del Codice del Terzo Settore  (D.Lgs.117/2017)  è stato incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2020.

Le risorse finanzieranno, tramite un  bando straordinario già attivo,  le attività delle ODV, APS e fondazioni del Terzo Settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall’epidemia di COVID-19.

Attenzione: possono partecipare al bando solo le ODV, APS e fondazioni iscritte ai registri di settore.

 

Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art.120)

Il credito d’imposta è riconosciuto per le spese necessarie a rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus (trovi i dettagli in  questo articolo).

Il credito d’imposta:

  • spetta anche alle associazioni, alle fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo Settore;
  • è utilizzabile anche agli enti non commerciali che svolgono attività istituzionale e che quindi possiedono solo codice fiscale.

Il beneficio corrisponde al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 (anche prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del Decreto “Rilancio”), per un massimo di 80.000 euro.

Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione, tramite modello F24;
  • oppure può essere ceduto – anche parzialmente – ad altri soggetti, compresi istituti di credito ed altri intermediari abilitati.

Entrambe le modalità possono essere realizzate solo:

  • dopo aver sostenuto le spese agevolabili;
  • dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021.

 

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuali (art.125)

Il credito d’imposta è riconosciuto anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

L’agevolazione si applica anche agli enti non commerciali che attività istituzionale e che sono in possesso di solo codice fiscale.

Il credito d’imposta spetta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 (anche prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del Decreto” Rilancio”) ed il limite massimo del credito è di 60.000 euro.

Il limite massimo di spesa per l’anno 2020 è 200 milioni di euro.

Con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che dovrebbe essere emanato entro l’11 settembre 2020, sarà resa nota la percentuale sulla base della quale calcolare il credito d’imposta effettivamente spettante a ciascun beneficiario.

L’Agenzia delle Entrate, con la  circolare 20/E del 10/07/2020  ed il collegato  provvedimento del 10/07/2020  del Direttore Ruffini, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’ambito di applicazione e alle modalità di fruizione dei crediti d’imposta di cui art.120 (adeguamento ambiente di lavoro) e art.125 (sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuali).

Inoltre il provvedimento ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta, spiegando che la comunicazione delle spese ammissibili potrà essere inviata dal 20 luglio 2020 fino al 30 novembre 2021, utilizzando l’apposito  modello.

Qualora la comunicazione venga inviata dopo il 31 dicembre 2020, dovranno essere indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel corso del 2020.

L’invio della comunicazione deve avvenire con modalità telematiche:

  • direttamente dal contribuente
  • o per il tramite di un intermediario abilitato (C.A.F. o commercialista).

 

Dispositivi di protezione (art.124)

L’art.124 del Decreto Rilancio prevede delle agevolazioni per l’acquisto dei beni necessari (mascherine, guanti il lattice, visiere e occhiali protettivi, ecc.) per il contenimento del COVID-19.

I benefici fiscali consistono nell’esenzione dell’IVA dal 19/05/2020 (entrata in vigore del Decreto “Rilancio”) fino al 31/12/2020, con diritto alla detrazione dell’imposta pagata a monte.

Dal 1° gennaio 2021, invece, tali cessioni saranno soggette all’aliquota IVA del 5% essendo tali beni inseriti nella Tabella A parte II-bis del D.P.R. 633 del 1972.

Attenzione: ricordo che tra i destinatari di distribuzione di mascherine chirurgiche vengono inclusi sia i lavoratori che i volontari.

I volontari oggetto del provvedimento sono quelli che operano in attività in cui è impossibile mantenere la distanza di un metro, come ad esempio le attività di assistenza alla persona (art.66 del Decreto “Rilancio”).

 

Misure per lo sport

La legge di conversione integra il Decreto “Rilancio” con l’art.218-bis, che prevede un sostegno economico a favore delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD).

La condizione per poter accedere alla misura è che l’ASD sia iscritta nel  Registro Coni.

Il beneficio ammonta a 30 milioni di euro per l’anno 2020, i quali dovranno essere ripartiti tramite Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport.

Inoltre l’art.216 proroga ulteriormente al 30/09/2020 la sospensione del versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali inutilizzati nel periodo di emergenza da COVID-19.

Le somme sospese andranno versate:

  • o in una unica soluzione entro il 30/09/2020;
  • o in massimo tre rate mensili di pari importo.

 

Ecobonus (art.119)

Le agevolazioni fiscali relative alle ristrutturazioni di immobili vengono estese:

  • agli enti del Terzo Settore (quindi ad ODV, APS ed ONLUS iscritte ai registri di settore);
  • alle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive dilettantistiche (SSD).

 

Sostegno al Terzo Settore del mezzogiorno (art.246)

Stanziati 120 milioni di euro (100 per l’anno 2020 e 20 per l’anno 2021) da destinare al sostegno del Terzo Settore nelle regioni:

  • Abruzzo,
  • Basilicata,
  • Calabria,
  • Campania,
  • Molise,
  • Puglia,
  • Sicilia,
  • Sardegna.

La legge di conversione ha aggiunto le regioni Lombardia e Veneto, che sono state maggiormente colpite dal COVID-19.

L’Agenzia per la coesione territoriale  dovrà definire:

  • le finalità degli interventi da finanziare,
  • le categorie di enti a cui sono rivolti,
  • i requisiti di accesso al contributo,
  • i costi ammissibili e le percentuali di copertura tramite il contributo.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

Germana Pietrani Sgalla

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