È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.70/2021 il decreto “Sostegni” che introduce misure urgenti di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.
Gli ambiti di intervento del decreto Sostegni
Il decreto Sostegni, in vigore dal 23 marzo 2021, interviene in 5 ambiti :
- sostegno alle imprese e agli operatori del Terzo Settore;
- lavoro e contrasto alla povertà;
- misure in materia di sicurezza e salute;
- enti territoriali;
- ulteriori interventi settoriali.
Il provvedimento contiene anche degli interventi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e dello sport.
In questo articolo ho raccolto e descritto le principali misure dedicate al mondo non profit.
Rimando alla lettura integrale del decreto per conoscere tutte le altre misure.
Contributo a fondo perduto per enti con partita IVA
All’articolo 1 viene previsto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA.
Tra i beneficiari ci sono anche gli enti:
- non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore,
- sportivi,
- religiosi civilmente riconosciuti,
in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
La misura del sostegno spetta esclusivamente ai quei soggetti che abbiano subito un calo del fatturato dell’anno 2020 almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
L’importo del contributo a fondo perduto è determinato in base al fatturato e ad una percentuale prefissata:
- 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100 mila euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi da 100 mila a 400 mila euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.
Il contributo è riconosciuto per un importo minimo di:
- 1.000 euro per le persone fisiche;
- 2.000 euro per i soggetti diversi.
In ogni caso, l’importo massimo spettante non supererà i 150.000 euro.
Come richiedere il contributo
Per richiedere il contributo si dovrà presentare un’istanza per via telematica all’Agenzia delle Entrate, la quale può erogarlo mediante:
- accredito su conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica);
- riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite il modello F24.
La scelta della modalità di erogazione:
- è irrevocabile,
- deve riguardare l’intero importo del contributo spettante,
- deve essere espressa dal beneficiario nell’istanza per la richiesta del contributo.
Le domande per il contributo a fondo perduto possono essere inviate a partire dal giorno 30/03/2021 fino al 28/05/2021.
Maggiori informazioni su questo contributo sono reperibili sulla guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate.
Fondo straordinario di sostegno per il Terzo Settore (senza partita IVA)
L’art.14 prevede un incremento del fondo istituito dal DL 13/2020 di 100 milioni di euro per il Terzo Settore.
Lo stanziamento complessivo ora è di 170 mila euro ed è rivolto a:
- organizzazioni di volontariato (OdV),
- associazioni di promozione sociale (APS),
- ONLUS,
senza partita IVA, che sono rimaste fuori dai ristori.
Gli enti dotati di partita IVA possono accedere all’indennizzo previsto per gli operatori economici.
Le due misure non sono cumulabili.
Sospensione e cancellazione cartelle esattoriali
L’art.4 prevede importanti misure fiscali:
- cancellazione delle cartelle esattoriali fino a 5.000 euro del periodo 2000-2010 per i soggetti con reddito inferiore a 30.000 euro;
- definizione agevolata degli avvisi bonari sui periodi di imposta 2017 e 2018 per i soggetti che hanno subito un calo del volume d’affari del 30% rispetto al 2019;
- proroga della sospensione delle attività di riscossione coattiva fino al 30/04/2021.
Proroga certificazioni uniche
L’art.5 co.20 proroga al 31 marzo il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate e la consegna ai lavoratori delle certificazioni uniche (CU) 2021.
La proroga è entrata in vigore dal 23 marzo 2021, considerato che l’originario termine del 16 marzo è già scaduto.
Proroga cassa integrazione e blocco licenziamenti
L’art.8 prevede per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di richiedere:
- fino a 13 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria, da utilizzare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021;
- fino a 28 settimane di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga da utilizzare tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.
In entrambi i casi, non è dovuto alcun contributo addizionale.
Sempre l’articolo 8 al co.9 prevede il blocco dei licenziamenti:
- fino al 30/06/2021 per i lavoratori delle aziende che dispongono di CIG ordinaria e CIG straordinaria;
- fino al 31/10/2021 per i lavoratori delle aziende coperte da strumenti in deroga.
Indennità per lavoratori atipici, spettacolo, sport e stagionali
L’art.10 del decreto Sostegni riconosce un’indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.
In particolare al comma 6 viene riconosciuta un’indennità pari a 2.400 euro ai lavoratori stagionali del turismo, dello spettacolo con i seguenti requisiti:
- almeno 30 contributi giornalieri versati dal 01/01/2019 al 23/03/2021 al medesimo Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo,
- un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 75.000 euro,
- non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La domanda per ottenere il beneficio dovrà essere presentata all’INPS entro il 30/04/2021.
I commi da 10 a 15 prevedono per i lavoratori sportivi l’erogazione da parte della Società Sport e Salute di un’indennità nel limite massimo di 350 milioni di euro per l’anno 2021.
L’indennità spetta ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione con:
- CONI,
- Comitato Italiano Paralimpico,
- federazioni sportive nazionali,
- discipline sportive associate,
- enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP,
- società e associazioni sportive dilettantistiche,
i quali hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ai fini dell’erogazione delle indennità si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30/12/2020 2020 e non rinnovati.
L’indennità sarà pari a:
- 1.200 euro, per i soggetti che hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a euro 4.000 annui nell’anno d’imposta 2019;
- 2.400 euro, per i soggetti che hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui nell’anno d’imposta 2019;
- 3.600 euro, per i soggetti che hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui nell’anno d’imposta 2019.
Maggiori informazioni sul bonus per i collaboratori sportivi sono rintracciabili nella pagina dedicata del sito di Sport e Salute SpA.
Le indennità per i lavoratori dello spettacolo e dello sport non concorrono alla formazione del reddito.
Proroga per adeguamento statuti enti non profit
L’art.14 co.2 prevede la proroga al 31/05/2021 del termine entro il quale le OdV, APS e ONLUS costituite prima del 3 agosto 2017 ed iscritte nei rispettivi registri possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal Codice del Terzo Settore.
Gli enti associativi che non sono iscritti ai relativi registri non hanno alcun termine da rispettare per adeguare lo statuto alla riforma, quindi potranno decidere se e quando entrare nell’ambito del Terzo Settore.
Quanto alle imprese sociali, queste possono modificare il proprio statuto entro il 31/05/2021 con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.
Riforma dello sport e del lavoro sportivo
L’art.30, con i commi da 7 a 11, ha posticipato al 1° gennaio 2022 l’entrata in vigore dei decreti legislativi contenenti la riforma dello sport.
Nello specifico i decreti riguardano i seguenti argomenti:
- riordino norme enti sportivi e lavoro sportivo (D.lgs n.36/2021);
- rappresentanza atleti e società ed esercizio della professione di agente sportivo (D.lgs n.37/2021);
- sicurezza, costruzione e ammodernamento impianti sportivi (D.lgs n.38/2021);
- semplificazione adempimenti degli organismi sportivi (D.lgs n.39/2021);
- sicurezza nelle discipline sportive invernali (D.lgs n.40/2021).
Confermata invece al 1° luglio 2022 l’entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo.
Misure urgenti per la cultura
Il decreto “Sostegni” prevede all’art.36 misure importanti anche per la cultura.
Infatti il Fondo previsto dal decreto Cura Italia (art.89 co.1 del D.L. 18/2020) destinato al sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo, viene incrementato di 200 milioni di euro per l’anno 2021.
Approvazione bilanci di OdV, APS e ONLUS
Infine, a titolo di informazione, evidenzio che il decreto Sostegni non prevede alcuna proroga del termine per l’approvazione dei bilanci per OdV, APS e ONLUS.
Quindi, ad oggi, per queste categorie di enti il termine previsto resta il 30/04/2021.
Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico? Scrivici.
Germana Pietrani Sgalla
Lavoro dentro e a fianco del mondo no profit da oltre 25 anni. Ho fondato e amministrato organizzazioni attive in campo sociale e culturale. Il mio obiettivo è aiutare le associazioni a lavorare meglio, a crescere in modo sostenibile e vantaggioso.