Le attività didattiche e sportive dopo la riforma dello sport

Il riordino dell’ordinamento sportivo attualmente in corso (in attuazione della Legge delega 86/2019) riguarda anche le regole delle attività didattiche e sportive svolte da ASD e SSD.

Vediamo nel dettaglio quali sono le nuove norme sulle attività didattiche e sportive mettendo a confronto quanto previsto dal “vecchio” Registro CONI con il “nuovo” Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

 

Le attività didattiche e sportive nel “vecchio” Registro CONI

Oggi le ASD e SSD sono tenute a comunicare al Registro CONI i dati degli eventi sportivi, formativi e didattici svolti.

La comunicazione è obbligatoria per godere dei benefici fiscali previsti per gli enti sportivi.

Per la precisione, il regolamento del Registro chiede alle associazioni ed alle società sportive di dimostrare lo “svolgimento di comprovata attività sportiva e didattica”.

Leggendo il provvedimento sembra che le ASD e SSD debbano svolgere l’attività sportiva e quella didattica e formativa in maniera distinta.

La questione non è mai stata chiara.

Infatti si è molto discusso tra gli addetti ai lavori se gli enti sportivi dilettantistici dovessero svolgere parallelamente le attività sportive, formative e didattiche o in maniera alternativa (ne avevo parlato in  questo articolo).

Successivamente è intervenuta la  delibera CONI n.1623 del 18/12/2018,  la quale prevede che “Gli Enti di Promozione Sportiva sono tenuti ad organizzare a favore dei soggetti sportivi ad essi affiliati e tesserati attività sportiva dilettantistica, compresa quella a carattere didattico e formativo”.

Inoltre, in una recente  decisione,  il Collegio di Garanzia dello Sport sancisce che occorre svolgere entrambe le attività (sportive e didattiche) ai fini della permanenza della ASD o SSD nel Registro CONI.

Alla luce della decisione sopra riportata, sembra che lo svolgimento di attività sportiva e didattica vada inteso come criterio cumulativo.

Non è un questione di poco conto perché l’assenza di questi requisiti espone le ASD e le SSD alla cancellazione dal Registro del CONI, con tutto quello che ne consegue.

Ed è proprio per far mantenere ad ASD e SSD l’iscrizione al Registro che il Consiglio Nazionale CONI ha esteso al 30/06/2021 una sanatoria per il mancato caricamento dell’attività sportiva, inclusa quella didattica.

 

Le attività didattiche e sportive nel “nuovo” Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Con la riforma dello sport il legislatore chiarisce la situazione stabilendo che:

  • per ente sportivo dilettantistico s’intende un soggetto giuridico affiliato “ad una Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica” (D.lgs. 36/2021  art.2 co.1 lettera a);
  • per sport s’intendequalsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli” (D.lgs. 36/2021 art. 2 co. 1 lettera nn).

Sempre il D.lgs 36/2021 all’art.7 stabilisce che nello statuto della ASD e SSD deve essere prevista la “gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”.

Quindi il legislatore conferma che le attività didattiche e formative rientrano nell’attività sportiva.

La definizione di ente sportivo dilettantistico viene ribadita nel  D.lgs 39/2021.

Quest’ultimo decreto legislativo:

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

Germana Pietrani Sgalla

Condividi su :

Articoli recenti

Iscriviti alla nostra newsletter

È comoda, gratuita e ti arriva ogni 15 giorni.
Di sabato, così puoi leggerla con calma quando vuoi.