Linee guida rapporto tra Enti del Terzo Settore e Pubblica Amministrazione

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato le  linee guida  sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore.

Attraverso le linee guida il Ministero fornisce gli strumenti per attuare la co-programmazione e la co-progettazione previste dal Codice del Terzo Settore.

Con queste linee guida le prassi collaborative tra la Pubblica Amministrazione e gli enti del Terzo Settore diventano la modalità normale di lavorare, in tutti gli ambiti.

Chiarita l’importanza del documento, vediamo nel dettaglio il contenuto delle linee guida.

 

La base giuridica delle linee guida

Il rapporto tra ETS e Pubblica Amministrazione è disciplinato dagli articoli 55-57 del  D.Lgs 117/2017  (Codice del Terzo settore).

Successivamente la  sentenza della Corte Costituzionale n.131/2020  ha ribadito che:

  • il rapporto che si instaura tra l’Ente pubblico e l’ETS tramite la co-programmazione, co-progettazione ed il partenariato è da considerarsi alternativo a quello del profitto e del mercato;
  • le forme di co-programmazione, co-progettazione e partenariato tra enti pubblici e ETS devono essere virtuose e vantaggiose per la collettività.

Maggiori dettagli sulla sentenza e sui dubbi di incompatibilità con le norme europee sono reperibili in  questo articolo.

 

Le linee guida

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in sintonia con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, garantisce la realizzazione di servizi ed interventi “diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico”.

Ciò significa che il rapporto tra la Pubblica Amministrazione e l’ente del Terzo Settore deve essere incentrato verso obiettivi e attività condivise.

Inoltre, significa che le attività condivise devono essere sostenute dalla messa a disposizione di risorse pubbliche e private.

Nel presentare il decreto, il Ministero ha ribadito che il provvedimento è particolarmente significativo perché rappresenta il punto di arrivo di un percorso di collaborazione sviluppatosi tra Ministero, Regioni, Enti locali e Terzo Settore.

In più offre un quadro condiviso di analisi degli istituti introdotti dal Codice del Terzo settore (CTS), allo scopo di fornire un utile supporto alle pubbliche amministrazioni nella concreta applicazione degli articoli 55, 56 e 57 del CTS.

 

Co-programmazione e co-progettazione

L’art.55 del CTS prevede degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale, assicurando il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento.

La co-programmazione è finalizzata all’individuazione, da parte della Pubblica Amministrazione procedente:

  • dei bisogni da soddisfare,
  • degli interventi necessari,
  • delle modalità di realizzazione degli stessi,
  • delle risorse disponibili.

La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento volti a soddisfare bisogni definiti.

Le azioni sopra descritte si realizzano attivando un partenariato tra enti del Terzo Settore e Pubblica Amministrazione mediante una forma di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.

 

Accreditamento e convenzione

L’art.56 del CTS dispone che la Pubblica Amministrazione può sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale delle convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

Le OdV e APS scelte devono essere iscritte da almeno sei mesi nel  Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L’individuazione delle OdV e delle APS con cui stipulare la convenzione deve avvenire nel rispetto dei principi di:

  • imparzialità,
  • pubblicità,
  • trasparenza,
  • partecipazione,
  • parità di trattamento.

Gli ETS sopra indicati, devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale e dimostrare adeguata attitudine da valutarsi in riferimento:

  • alla struttura;
  • all’attività concretamente svolta;
  • alle finalità perseguite;
  • al numero degli aderenti;
  • alle risorse disponibili;
  • alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare;
  • alla capacita di realizzare l’attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all’esperienza maturata, all’organizzazione, alla formazione e all’aggiornamento dei volontari.

 

Le convenzioni devono contenere:

  • disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge;
  • la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell’intervento volontario;
  • il numero e l’eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate;
  • le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici;
  • le coperture assicurative di cui all’art.18 CTS;
  • i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso, fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa;
  • le modalità di risoluzione del rapporto;
  • le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità;
  • la verifica dei reciproci adempimenti, nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell’effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all’attività oggetto della convenzione.

 

Servizi di trasporto sanitario, di emergenza e urgenza

L’art.57 del CTS si occupa dell’affidamento in convenzione di servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza.

L’affidamento può realizzarsi con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Oltre al requisito dell’iscrizione al RUNTS, le OdV devono garantire:

  • la realizzazione del servizio di interesse generale;
  • l’effettiva contribuzione ad una finalità sociale;
  • il perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

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