Corrado:
Vorrei un chiarimento in merito all’art.26 comma 7 del D.lgs 117/2017, il quale prevede il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e il regime di opponibilità di eventuali limitazioni di tale potere verso terzi.
Sono membro del consiglio direttivo di un’organizzazione di volontariato.
Attualmente stiamo predisponendo la variazione dello statuto per adeguarlo al Codice del Terzo Settore.
tornaconto&c. risponde:
L’art.26 co.7 del D.lgs 117/2017 stabilisce che:
- il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale;
- le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Per potere di rappresentanza s’intende la prerogativa degli amministratori di esprimere all’esterno la volontà sociale.
Vuol dire che possono agire in nome e per conto dell’associazione.
Le limitazioni a tale potere di rappresentanza possono essere fatte valere contro i terzi solo se:
- siano state iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- o si provi che i terzi ne erano comunque a conoscenza.
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