Recentemente la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della perdita della qualifica di ente non commerciale.
Lo ha fatto con la sentenza n.17026 del 16/06/2021 intervenendo in merito alle contestazioni mosse dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una Associazione Sportiva Dilettantistica titolare di partita IVA.
Nella sentenza la Corte ha ribadito quando già decretato nella precedente sentenza n.506/2021 ossia che “la perdita della qualifica di ente non commerciale si applica anche agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche ed alle associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi del D.P.R. n.917 del 1986, art.149, comma 4.”
La Corte ha chiarito inoltre che “il comma 4 dell’art.149 TUIR detta solo la regola che non è sufficiente svolgere attività prevalente per un solo esercizio per perdere la qualifica di ente non commerciale, ma occorre che nel corso dei vari anni di attività l’ente abbia in realtà svolto in prevalenza attività commerciale. Il comma 4 quindi attiene solo al singolo esercizio di attività ed impedisce che l’ente perda la qualifica di ente non commerciale se lo sforamento dei parametri avvenga per un singolo esercizio, ma se tale sforamento avviene in più esercizi allora la natura di ente non commerciale può venire meno.”
Perdita della qualifica di ente non commerciale per il centro ippico
Il caso in esame riguarda un centro ippico a cui era stata disconosciuta la qualifica di ente non commerciale sia in primo che in secondo grado.
Le Commissioni tributarie avevano considerato che la tassazione dei ricavi dovesse avvenire solo in proporzione alla percentuale di attività commerciale.
Hanno quindi escluso dall’imposizione fiscale i ricavi derivanti da attività istituzionale (quote associative e le lezioni di equitazione rese in favore degli associati).
Tale conclusione veniva contestata dall’Agenzia delle Entrate, la quale riteneva che dovesse essere ricondotta a tassazione la totalità delle somme incassate dall’ASD nell’anno oggetto di verifica.
Ciò in conseguenza al riconoscimento della prevalenza delle attività commerciali svolte dall’ente rispetto ai ricavi derivanti da attività istituzionali.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Cassazione ha accolto i rilievi dell’amministrazione finanziaria ed ha contestato la posizione delle Commissioni di primo e secondo grado specificando che, in ragione della prevalenza dell’attività commerciale rispetto a quella istituzionale, il giudice avrebbe dovuto applicare l’art.149 TUIR congiuntamente con l’art.81 TUIR.
Quest’ultimo prevede che i redditi percepiti dagli enti commerciali residenti si considerano redditi di impresa.
Quindi ogni provento conseguito dal contribuente avrebbe dovuto essere assoggettato a tassazione.
In sostanza: una volta stabilita la prevalenza dei ricavi commerciali per più di un anno, tutti i ricavi conseguiti dall’ente sarebbero dovuti essere considerati tassabili, senza distinzione tra istituzionali e commerciali.
Da ricordare che in conseguenza della perdita della qualifica di ente non commerciale, vige l’obbligo di attivare le scritture contabili ex art.144 TUIR con ulteriore aggravio di costi e adempimenti amministrativi per i sodalizi sportivi.
In conclusione
Entrambe le sentenze della Corte di Cassazione sopra citate rappresentano dei precedenti molto preoccupanti.
Fino ad oggi si è ritenuto che le associazioni sportive e gli enti religiosi non potessero mai perdere il loro requisito di enti non commerciali in virtù del comma 4 dell’art.149 TUIR.
Ma la Corte ha sancito che questa presunzione non è corretta.
Di conseguenza come dovranno comportarsi le ASD che svolgono attività commerciali prevalenti rispetto a quelle istituzionali? Basti pensare alle prestazioni promo-pubblicitarie per fare solo un esempio.
Moltissime ASD hanno introiti pubblicitari elevati e con essi finanziano l’attività sportiva di base o progetti di inclusione sociale attraverso lo sport.
Rischiano anch’esse di perdere la qualifica di ente non commerciale?
A questo punto è più che mai urgente un intervento chiarificatore dell’Agenzia delle Entrate.
Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico? Scrivici.
Germana Pietrani Sgalla
Lavoro dentro e a fianco del mondo no profit da oltre 25 anni. Ho fondato e amministrato organizzazioni attive in campo sociale e culturale. Il mio obiettivo è aiutare le associazioni a lavorare meglio, a crescere in modo sostenibile e vantaggioso.