L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con due risposte riguardanti i compensi sportivi dilettantistici di particolari collaboratori sportivi.
Le risposte dell’Agenzia arrivano dopo le recenti sentenze della Cassazione sullo stesso tema.
Compensi sportivi dilettantistici: cosa prevede la disciplina fiscale
L’art.67 co.1 lettera m) del TUIR specifica che rientrano tra i redditi diversi anche le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati “nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine – Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”.
Per dirla in modo più diretto, sono redditi diversi quelli che scaturiscono da prestazioni sportive aventi le seguenti caratteristiche:
- senza vincolo di subordinazione tra società/associazione e collaboratore;
- prive del carattere di professionalità.
Per i redditi diversi sopra citati si applica il regime agevolativo dell’art.69 co.2 del TUIR (modificato dall’art.1 co.367, lettere a) e b) della L.205/2017): “Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi (di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 67) non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 10.000 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale”.
Si applica inoltre l’art.25 co.1 L.133/1999, riguardante le disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche (imposizione ritenute alla fonte in base agli scaglioni di reddito).
In applicazione delle suddette disposizioni, sui redditi fino a 10.000 euro gli sportivi dilettanti:
- non sono tenuti a pagare l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
- non hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.
Sui redditi superiori a 10.000 euro e fino a 30.658,28 euro viene applicata una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta pari al 23%, maggiorata delle imposte addizionali regionali e comunali.
Anche per tali importi non sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.
Sulle somme che eccedono la soglia di 30.658,28 euro è applicata una ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 23% (che corrisponde all’aliquota fissata per il primo scaglione IRPEF), a cui si aggiungono le imposte addizionali regionali e comunali.
Quali collaboratori possono percepire compensi sportivi dilettantistici?
L’Agenzia delle Entrate aveva già chiarito con la risoluzione n.34/E/2001 che rientrano nei redditi diversi i soggetti “che partecipano direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva a carattere dilettantistico”.
La norma agevolata, quindi, è rivolta a tutti quei soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica determinandone, in sostanza, la concreta realizzazione.
Rientrano tra questi:
- atleti dilettanti,
- allenatori,
- giudici di gara e commissari speciali che durante le gare o manifestazioni – aventi natura dilettantistica – devono visionare o giudicare l’operato degli arbitri,
- rappresentanti della società/associazione (figure dirigenziali) che di norma presenziano all’evento sportivo consentendone, di fatto, il regolare svolgimento.
Con la risoluzione n.38/E/2010 l’Agenzia delle Entrate ha ampliato il regime di favore anche nei confronti di soggetti che svolgono le attività di:
- formazione,
- didattica,
- preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica.
Attenzione: si tratta di soggetti che non svolgono un’attività durante la manifestazione, ma rendono le prestazioni sopra indicate a prescindere dalla realizzazione di una manifestazione sportiva.
Requisiti soggettivi per utilizzare i contributi sportivi dilettantistici
Per quanto riguarda i requisiti dei soggetti che svolgono le attività sportive sopra descritte ai fini dell’accesso al regime di favore, la circolare del 1° dicembre 2016 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sancisce che:
- l’associazione/società sportiva dilettantistica deve essere regolarmente riconosciuta dal CONI attraverso l’iscrizione nel registro delle associazioni e società sportive;
- il collaboratore deve svolgere mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, come regolamentate dalle singole federazioni.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha risposto a due interpelli fornendo informazioni riguardanti il trattamento fiscale relativo ai compensi erogati a determinati soggetti.
Custodi e addetti alle pulizie
I compensi che l’ente sportivo corrisponde ai custodi, agli addetti al giardino del palazzetto e agli addetti alle pulizie non sono riconducibili alla previsione normativa di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR in quanto “le prestazioni descritte non sembrano strettamente connesse e necessarie allo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche dell’ASD, apparendo piuttosto collegate all’assunzione di un obbligo personale diverso da quello derivante dal vincolo associativo”.
Lo ha dichiarato l’Agenzia delle Entrate nella risposta n.189/2022 ad un’associazione sportiva dilettantistica.
Quindi la retribuzione dovuta a custodi, addetti alla manutenzione del verde/pulizie non può essere erogata attraverso i compensi sportivi dilettantistici e non rientra tra i redditi diversi.
Istruttori, allenatori e assistenti
Le somme che l’ente sportivo corrisponde ai propri collaboratori sportivi, anche terzi rispetto ai propri tesserati e/o soci, per lo svolgimento diretto delle discipline sportive dalla stessa organizzate, sia per prestazioni in ambito didattico (sportivo) che per l’assistenza alle atlete in occasione di allenamenti e di competizioni, possono essere ricondotte alla previsione normativa di cui art.67 co.1 lettera m) del TUIR a condizione che le mansioni da questi svolte rientrino tra quelle indicate come necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo dilettantistiche dai regolamenti e dalle indicazioni fornite dall’organizzazione di appartenenza.
Lo ha dichiarato l’Agenzia delle Entrate nella risposta n.190/2022 ad una società sportiva dilettantistica.
Quindi la retribuzione dovuta ad istruttori, allenatori e assistenti può essere erogata attraverso i compensi sportivi dilettantistici e rientra tra i redditi diversi.
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