Salvatore:
Sono presidente di un’associazione ente non commerciale e vorrei sapere entro quale data si deve approvare il bilancio.
tornaconto&c. risponde:
Per gli enti non profit (enti del terzo settore, enti sportivi dilettantistici, enti associativi non commerciali) manca una specifica normativa per l’approvazione del bilancio o rendiconto per cassa.
L’art.20 del Codice civile sancisce che “L’assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l’anno per l’approvazione del bilancio”.
Per stabilire i termini di approvazione del consuntivo d’esercizio si deve fare riferimento a quanto previsto dall’art.2364 del Codice civile in tema di società ovvero: “L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale”.
Solitamente gli statuti degli enti non profit indicano la seguente tempistica:
- entro il 30 aprile nel caso in cui l’esercizio sociale coincida con l’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) ed il termine per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio o rendiconto sia entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
- entro 31 ottobre nel caso in cui l’esercizio sociale non coincida con l’anno solare (ad esempio: 1° luglio – 30 giugno) e il termine per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio o rendiconto sia sempre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Avviso di convocazione dell’assemblea
Nell’avviso di convocazione dell’assemblea dei soci devono essere riportate data e ora della prima e della seconda convocazione. Quest’ultima non può tenersi nello stesso giorno della prima.
Situazioni particolari
È possibile convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio a condizione che:
- tale possibilità venga prevista dallo statuto;
- l’ente si trovi in condizione di particolare emergenza (furti, emergenze sanitarie, calamità naturali, ecc.).
La data di prima convocazione deve rientrare nel termine fissato dallo statuto dell’ente (di norma 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio).
Invece la data di seconda convocazione può essere stabilita oltre tale termine.
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