Volontariato e riconoscimento delle competenze

Lo scorso 24 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il  Decreto del 31/07/2025  del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che definisce i criteri operativi per il riconoscimento delle competenze maturate nelle esperienze di volontariato.

Il decreto serve a dare concreta attuazione all’art.19 del Codice del Terzo Settore  (D.lgs 117/2017)  ed è stato concertato con i Ministeri dell’Istruzione, dell’Università e della Pubblica Amministrazione.

Vediamo qui di seguito qual è l’obiettivo del decreto e cosa contiene.

 

Perché un decreto per il riconoscimento delle competenze?

Gli obiettivi del decreto sono sostanzialmente due.

L’obiettivo diretto è definire i criteri per l’individuazione delle competenze esercitate nello svolgimento delle attività o percorsi di volontariato in modo da agevolare il loro riconoscimento in ambito scolastico, lavorativo e in sede di concorsi pubblici.

L’obiettivo indiretto è promuovere il volontariato, in particolare tra i giovani, come esperienza che contribuisce alla formazione e alla crescita umana, civile e culturale della persona.

Il quadro normativo di riferimento è il seguente:

  • D.L 13 del 16/01/2013,  il quale definisce le “norme generali per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze”;
  • D.M 115 del 09/07/2024  che disciplina i servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze.

La norma in esame precisa che i  volontari  (di cui all’art.17 D.lgs 117/2017) sono coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tramite gli enti del Terzo settore nonché i soggetti coinvolti in percorsi di volontariato assimilati, ai sensi della normativa vigente, in progetti utili alla collettività.

 

Il ruolo degli Enti del Terzo Settore

Gli enti del Terzo Settore (ETS) sono titolati ad erogare il servizio di individuazione delle competenze esercitate ai sensi e per gli effetti dell’art.8 co.3 lettera d) D.M. 9 luglio 2024 e sulla base delle qualificazioni definite all’art.3 del medesimo decreto.

Tali enti erogano, secondo il proprio ordinamento, il servizio di individuazione finalizzato al riconoscimento delle competenze esercitate dalla persona, attraverso una ricostruzione e valutazione dell’apprendimento non formale.

Inoltre possono definire accordi di collaborazione con i Centri duali nazionali per l’individuazione delle competenze esercitate dalle persone che ne richiedono il riconoscimento.

 

Processo di individuazione delle competenze

L’art.5 del Decreto in esame precisa che il processo di individuazione delle competenze esercitate nell’ambito delle attività di volontariato, in applicazione delle condizioni dell’art.8 del D.M. 09/07/2024, deve rispettare dei criteri minimi:

  • informazione e conoscenza dei requisiti di accesso;
  • sottoscrizione di un progetto personalizzato, contenente, al minimo, la durata, in ore e giorni o mesi, del percorso e gli obiettivi di apprendimento o i risultati attesi delle attività da realizzare,
  • durata minima dell’attività di volontariato pari a 60 ore nell’arco di 12 mesi;
  • presenza di un tutor che affianchi il volontario;
  • rilascio di un documento di trasparenza conforme a quello previsto dal Decreto interministeriale del 05/01/2021;
  • rilascio, conservazione e registrazione delle attestazioni in conformità all’art.7 del D.M.09/07/2024.

Come già riportato sopra, le competenze individuate dal Decreto possono essere utilizzate:

  • in ambito scolastico e universitario;
  • in ambito lavorativo;
  • nei concorsi pubblici (ai sensi dell’art.1 co.2 DL 165/2001 e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente).

Gli enti pubblici titolari valutano e riconoscono le competenze su richiesta della persona, secondo le procedure interne di certificazione previste dal D.Lgs. 13/2013 e dal DL 5 gennaio 2021.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvede al monitoraggio e alla valutazione dell’attuazione del decreto, secondo quanto previsto dall’art.10 del D.M. 09/07/2024.

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Foto di The Tampa Bay Estuary Program su Unsplash

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