Questo articolo fa parte del programma di formazione gratuita Raccolta fondi no stress ed è stato pubblicato sul sito Fundraising km zero. Lo pubblichiamo anche qui per far sì che ancora più enti non profit abbiano accesso alle informazioni.
Ho scritto più volte che la riforma del Terzo Settore ha modificato profondamente l’identikit del volontario degli enti non profit.
In questo articolo affronterò alcune peculiarità dell’attività di volontariato prendendo spunto dai problemi concreti che si trovano ad affrontare gli enti del Terzo Settore:
- i volontari devono essere soci?
- quando il volontario è “non occasionale”?
- volontario o lavoratore?
- le regole d’impiego dei volontari negli ETS.
Vediamo insieme, caso per caso, come dovrebbero essere inquadrati i volontari.
Volontari: soci o non soci?
Partiamo da uno dei dubbi più comuni: i volontari devono essere obbligatoriamente soci?
L’art.17 comma 2 del Codice Terzo Settore stabilisce che il volontario è: “una persona che per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un Ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà”.
La frase “anche per il tramite di un ente del Terzo settore” chiarisce ogni dubbio sulla separazione tra la figura del volontario e quella dell’ente.
Vuol dire che il volontario ha una totale autonomia, potendo scegliere di svolgere la propria attività in proprio o tramite un ente del Terzo Settore (ETS).
Ciò grazie al fatto che il legislatore riconosce il valore della partecipazione e della solidarietà del volontariato individuale a prescindere dall’ambito degli enti del Terzo Settore.
Quindi oggi possiamo avere due figure distinte di volontario: il volontario non socio ed il volontario associato.
L’opportunità di associare o meno i volontari dipende da che tipo di rapporto l’ETS vuole instaurare con essi:
- vuole farli sentire parte di una comunità coesa e protesa al raggiungimento di un obiettivo comune?
- vuole garantire una maggiore partecipazione alle attività sociali e concreta funzionalità degli organi associativi?
Se la risposta è affermativa ad entrambe le domande, associare i volontari è il punto di partenza indispensabile.
Quando il volontario è “non occasionale”?
Il Codice del Terzo Settore ha uniformato le regole relative all’assicurazione dei volontari, fino a ieri prerogativa delle organizzazioni di volontariato.
Oggi l’obbligo è esteso ai volontari “non occasionali” di tutti gli ETS.
Ma cosa vuol dire “non occasionali”?
Purtroppo il Codice del Terzo Settore non dà una definizione chiara.
L’unico indizio ce lo fornisce l’art.17 comma 6: “Ai fini del presente Codice non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organismi sociale nello svolgimento delle loro funzioni”.
Utilizzando il buon senso possiamo dire che un volontario è “abituale” quando presta la sua attività per l’ente in modo continuativo, anche se per pochi episodi specifici.
Per esempio: il volontario che sistema la sala prima e dopo gli eventi sociali (feste, spettacoli, ecc.) e quindi presta la sua opera in maniera episodica, ma stabile.
So bene che questa vaghezza mette in grossa difficoltà gli enti non profit.
È evidente che un chiarimento sul concetto di “non occasionalità” da parte del legislatore sarebbe opportuno, anche per evitare interpretazioni contrastanti in sede di accertamento.
Ricordo infine che la presenza di volontari “non occasionali” nell’ETS comporta la predisposizione e l’aggiornamento del registro dei volontari.
Anche in questo caso il Codice del Terzo Settore non ha fornito informazioni specifiche sulle procedure di tenuta di tale registro.
Dobbiamo aspettare che vengano emanati i decreti attuativi per avere istruzioni (nel frattempo abbiamo dato consigli sulla vidimazione del registro).
Volontario o lavoratore?
All’inizio di questo articolo ho scritto che il volontario presta l’attività “per sua libera scelta” per fini ideali, religiosi, spirituali, di tipo benefico o di solidarietà che giustificano lo svolgimento della prestazione a titolo gratuito.
Lo stesso articolo del Codice del Terzo Settore che enuncia chi è il volontario, sancisce chiaramente che la sua attività è gratuita e non può essere retribuita (art.17 c.3).
Tuttavia è possibile rimborsargli le spese effettivamente sostenute e documentate.
In alcuni casi è possibile rimborsargli anche le spese non documentate.
Consiglio sempre alle associazioni che assisto di formalizzare il rapporto tra l’ente e il volontario, poiché è un argomento assai delicato e oggetto di controllo da parte degli enti accertatori.
Nel caso dei volontari “non occasionali” è buona norma:
- assicurarsi che siano iscritti nel registro dei volontari;
- far compilare loro una dichiarazione per dar conto delle motivazioni e delle finalità di solidarietà dagli stessi perseguite, che giustificano la gratuità e quindi la piena riconducibilità del rapporto nell’ambito del volontariato.
Invece il lavoratore svolge la sua attività lavorativa presso l’ente non profit al fine di ricevere un compenso.
Il rapporto tra lavoratore ed ente viene regolamentato da una specifica normativa sul lavoro.
Recentemente il Ministero del Lavoro e delle Polistiche Sociali ha chiarito un aspetto molto importante per quanto riguarda l’attività di volontariato e il rapporto di lavoro negli ETS.
Infatti con la nota direttoriale n.2088 del 27/02/2020 ha precisato che la sussistenza di qualsiasi forma di rapporto di lavoro con l’ETS vieta al lavoratore di svolgere attività di volontariato per il medesimo ETS.
In parole povere: la qualifica di volontario e quella di lavoratore sono incompatibili tra loro.
Quindi la stessa persona può essere solo volontario o solo lavoratore per lo stesso ETS.
Le regole d’impiego dei volontari negli ETS
Le regole sull’impiego dei volontari cambiano in base al tipo di Ente del Terzo Settore in questione.
OdV e APS
Il Codice del Terzo Settore prevede per le OdV (art.32) e per le APS (art.35) che tali enti, per lo svolgimento delle attività, debbano avvalersi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o, negli enti di secondo livello, delle persone aderenti agli enti associati.
Quindi OdV e APS devono ricorrere in maniera predominante all’opera dei propri volontari.
Imprese sociali
Le imprese sociali sono disciplinate dal D.Lgs 112/2017.
Per quanto riguarda l’impiego dei soci devono rispettare quanto sancito dall’art.13 comma 2: “….nelle imprese sociali è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell’attività d’impresa, dei quali l’impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori. L’impresa sociale deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell’impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi”.
Cooperative sociali
Le cooperative sociali nell’impiego dei soci volontari devono continuare ad attenersi alla disciplina di cui art. 2 della Legge 381/1991.
Riporto qui di seguito i commi dell’articolo 2:
- oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente;
- i soci volontari sono iscritti in un’apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci;
- ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l’importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative;
- ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci;
- nella gestione dei servizi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all’applicazione dei commi 3 e 4.
Altri ETS
Tutti gli altri enti del Terzo Settore devono adeguarsi alle regole dettate dagli artt.17 e 19 del Codice del Terzo Settore.
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Lavoro dentro e a fianco del mondo no profit da oltre 25 anni. Ho fondato e amministrato organizzazioni attive in campo sociale e culturale. Il mio obiettivo è aiutare le associazioni a lavorare meglio, a crescere in modo sostenibile e vantaggioso.