I compensi degli amministratori soci di un ente non profit

Il tema dei compensi agli amministratori soci di un ente non profit è da sempre molto dibattuto a causa di uno dei principi della disciplina che regola gli aspetti giuridici e fiscali degli enti del Terzo Settore, gli enti non commerciali e le associazioni sportive dilettantistiche.

Mi riferisco al  divieto di distribuzione diretta e indiretta degli utili  tra i soci.

Per amministratori intendo il presidente ed i membri del consiglio direttivo soci dell’ente non profit.

Tuttavia è possibile percepire un compenso sia per il presidente che per i membri del consiglio direttivo di un ente associativo non profit.

L’importante è che sia:

  • previsto dallo statuto (o quanto meno non sia vietato);
  • regolamentato dall’assemblea dei soci (regolamento interno).

 

Ma attenzione!

Nella normativa degli enti associativi non profit le regole di massima vanno prese con le pinze e verificate caso per caso poiché possono sussistere divieti per alcuni enti ed eccezioni per altri.

Nel caso dei compensi agli amministratori soci, la regola che ho sopra esposto vale per:

  • ASD (associazioni sportive dilettantistiche);
  • APS (associazioni di promozione sociale);
  • ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale);
  • associazioni culturali-ricreative e non profit generiche.

La regola non vale per i seguenti enti non profit:

  • OdV (organizzazioni di volontariato);
  • associazioni che nello statuto hanno espressamente vietato la corresponsione di compensi agli amministratori soci.

Nei capitoli seguenti riporto una panoramica delle regole in vigore per:

  • ETS (enti del Terzo Settore);
  • enti sportivi dilettantistici;
  • enti fuori dal Terzo Settore;
  • ONLUS.

Inoltre, in fondo all’articolo ho inserito un capitolo sulla questione spinosa dei contributi pubblici e la gratuità delle cariche sociali.

 

Compensi agli amministratori soci degli Enti del Terzo Settore

Sul tema dei compensi ai componenti del consiglio direttivo è intervenuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la  nota n.6214 del 09/07/2020.

Nella nota si specifica il divieto per le organizzazioni di volontariato di riconoscere indennità di carica a chi riveste cariche elettive, con esclusiva eccezione per i componenti dell’organo di controllo in possesso dei requisiti professionali indicati nell’art.2397 del Codice civile.

Tutti gli altri ETS, comprese le APS, possono attribuire un compenso ai titolari delle cariche sociali, nel rispetto dei limiti del divieto della distribuzione indiretta di utili di cui all’art.8 co.3 lettera a) del  Codice del Terzo Settore.

Quindi l’ETS può riconoscere una indennità di carica ai propri amministratori, ossia un compenso erogato per lo svolgimento delle funzioni elettive di questi ultimi.

La possibilità di erogare compensi agli amministratori soci ovviamente viene meno nel caso in cui sia espressamente vietata dallo statuto dell’ente in esame.

Le indennità di carica devono essere deliberate dall’assemblea dei soci.

Tali emolumenti dal punto di vista fiscale sono equiparati come ai redditi da lavoro dipendente, quindi sono soggetti:

  • all’emissione di busta paga;
  • alla contribuzione previdenziale della gestione separata INPS.

 

Obbligo di pubblicazione dei compensi

L’art.14 co.2 del Codice del Terzo Settore prevede che “Gli enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all’art.41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati”.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n.293 del 12/01/2021, ha fornito alcuni  chiarimenti sulle modalità di pubblicazione on line  dei compensi a dirigenti e soci degli enti del Terzo Settore.

 

Compensi agli amministratori soci degli enti sportivi dilettantistici

Le associazioni/società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro possono riconoscere compensi agli amministratori soci.

Ma anche in questo caso bisogna fare molta attenzione alla distribuzione degli utili, vietata esplicitamente dall’art.90 co.18  L.289/2002  che disciplina disciplina le associazioni e società sportive dilettantistiche.

Tale disposizione ricalca quanto già previsto dal D.lgs 460/1997 per gli enti non commerciali e le ONLUS.

A tal proposito, nella  risposta n.452 del 20/10/2019,  l’Agenzia delle Entrate ha specificato che il compenso erogato deve rispettare il parametro fissato dall’art.10 co.6 del D.Lgs 460/1997, ossia che l’importo importo individuale annuo non deve essere superiore al compenso massimo del presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

Ma attenzione: l’Agenzia delle Entrate ricorda che il Codice del Terzo Settore ha abrogato l’art.10 del D.Lgs. 460/1997 e che tale abolizione troverà applicazione “a decorrere dal termine previsto dall’articolo 104,comma 2, del CTS, vale a dire a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione delle Commissione europea – prevista per talune disposizioni fiscali del medesimo Codice – e, comunque, non prima del periodo d’imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore”.

Quindi solo successivamente a tale momento si dovrà osservare quanto indicato dall’art 8 del Codice del Terzo Settore, il quale definisce distribuzione indiretta di utili “la corresponsione ad amministratori…di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni”.

Nella risposta fornita, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che il legislatore ha inteso conservare per gli enti operanti in tale settore (ASD e SSD non lucrative di cui all’art.90 legge n.289/2002) le agevolazioni fiscali esistenti alla data di entrata in vigore della riforma del Terzo Settore.

In sostanza, le ASD e SSD dilettantistiche senza fini di lucro potranno scegliere tra due alternative:

  • conservare le agevolazioni fiscali ad esse specificamente riservate dalla vigente disciplina;
  • fruire dei benefici fiscali previsti per gli enti del Terzo Settore – qualora intendano diventare ETS – in luogo del regime fiscale specifico riservato alle ASD e SSD non lucrative.

 

Cosa prevede la riforma dello sport

Lo scorso marzo è stato pubblicato il  D.Lgs 36/2021  in attuazione dell’art.5 della L. 86 dell’8 agosto 2019, recante il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

Il divieto di devoluzione degli utili tra i soci resta inalterato, infatti l’art.8 co.2 del decreto legislativo vieta “la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto”.

Da ricordare che l’articolo sopra citato entrerà in vigore il 1° gennaio 2023.

 

Compensi agli amministratori soci degli enti associativi fuori dal Terzo Settore

Le associazioni culturali-ricreative e non profit generiche che restano fuori dal Terzo Settore possono corrispondere emolumenti agli amministratori nel limite previsto dall’art.6 co.2 del D.L. 78/2010.

Tale articolo prevede che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera”.

In parole più semplici: gli enti che ricevono contributi pubblici debbono prevedere la gratuità delle cariche sociali. Di conseguenza non possono erogare compensi agli amministratori soci.

 

Compensi agli amministratori soci delle ONLUS

Sappiamo che il Codice del Terzo Settore ha abrogato la disciplina delle ONLUS, la quale resterà in vigore fino all’applicazione delle nuove disposizioni fiscali contenute nel titolo X del Codice.

Ciò nonostante, considerato che le ONLUS sono ancora legittimamente attive, ritengo utile fare un breve accenno sulle norme che regolano i compensi al loro interno.

In riferimento ai compensi degli amministratori soci, l’art.10 co.6 lettera c D.Lgs 460/1997 dichiara che è considerata devoluzione indiretta degli utili “la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni‘’.

Ricordo ancora una volta che il suddetto articolo (cioè l’art.10 del D.Lgs 460/1991) è stato abrogato dal Codice del Terzo Settore e che tale abolizione troverà applicazione “a decorrere dal termine previsto dall’articolo 104,comma 2, del CTS, vale a dire a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione delle Commissione europea – prevista per talune disposizioni fiscali del medesimo Codice – e, comunque, non prima del periodo d’imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore”.

 

Contributi pubblici e gratuità delle cariche sociali

Nella valutazione che ogni ente non profit deve effettuare prima di decidere se erogare compensi agli amministratori soci, va tenuto in considerazione quanto disciplinato dall’art.6  D.L.78 del 31/07/2010.

Il decreto sancisce la possibilità di ricevere contributi pubblici solo per gli enti privati che prevedono la gratuità delle cariche elettive, fatta eccezione per:

  • ONLUS,
  • associazioni di promozione sociale,
  • enti e fondazioni di ricerca.

La deroga per le ONLUS potrebbe però estendersi a tutti gli enti del Terzo Settore in quanto l’art.89 del Codice del Terzo Settore prevede che “si intendono riferite agli enti non commerciali del Terzo settore di cui all’articolo 82, comma 1, le disposizioni normative vigenti riferite alle ONLUS in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto”.

Sul punto, che non è di poco conto, aspettiamo chiarimenti dal legislatore.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici

Condividi su :

Articoli recenti

Iscriviti alla nostra newsletter

È comoda, gratuita e ti arriva ogni 15 giorni.
Di sabato, così puoi leggerla con calma quando vuoi.