Impresa sociale: le nuove regole

La  riforma del Terzo Settore,  tra le altre cose, ha rivisto anche la disciplina dell’impresa sociale, cambiandone le regole e cercando di creare un ambiente favorevole al suo sviluppo.

Dopo aver analizzato il  decreto sul 5×1000,  oggi è la volta del decreto di revisione dell’impresa sociale.

In questo articolo vedremo insieme cosa cambia nel dettaglio:

  • quali enti possono acquisire questa qualifica;
  • le attività che possono essere svolte;
  • le regole su volontari e dipendenti;
  • le regole sugli utili;
  • i benefici fiscali per l’impresa sociale e per i donatori.

Alla fine, come sempre, le mie considerazioni complessive sul provvedimento.

 

I riferimenti normativi

Il 20 luglio 2017 è entrato in vigore il  Decreto Legislativo n.112/2017  che contiene le nuove regole per il riconoscimento e la gestione delle attività dell’impresa sociale.

Fino ad allora l’impresa sociale era disciplinata dal D.lgs. n.155/2006, ora abrogato dal nuovo decreto.

 

Chi è impresa sociale e chi no

L’art.1 del D. lgs 112/2017 dice chiaramente che possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che “esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività“.

Gli enti religiosi potranno essere riconosciuti come imprese sociali, nello svolgimento delle attività d’impresa non lucrative, a condizione che:

  • adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del decreto;
  • che costituiscano patrimonio destinato allo scopo d’impresa;
  • rispettino l’obbligo di tenuta delle scritture contabili.

Le cooperative sociali e i loro consorzi, disciplinati dalla  L.381/1991,  acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali.

Sono escluse:

  • le società costituite da un unico socio persona fisica;
  • le amministrazioni pubbliche e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati.

 

Le attività delle imprese sociali

Le imprese sociali devono svolgere una o più attività previste dall’art.2 del decreto in via prevalente, cioè in modo che i ricavi derivanti dall’attività sociale siano pari almeno al 70% del totale.

Le attività di “interesse generale” in cui l’impresa sociale può operare vanno dal settore socio-educativo al settore socio-sanitario/assistenziale; dalla formazione alla tutela ambientale; dalla valorizzazione del patrimonio artistico al recupero dei beni confiscati alla mafia ed altro ancora.

Rientrano tra le imprese sociali anche le attività del “commercio equo-solidale” e le attività culturali, formative e turistiche ad esso collegate.

Ci rientrano altresì le imprese che impiegano – sempre per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale – almeno il 30% di lavoratori svantaggiati, disabili o immigrati, secondo le definizioni della normativa vigente.

 

Le regole su volontari e dipendenti

Il decreto indica nell’art.13 che i lavoratori dell’impresa sociale hanno diritto a un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui al  D.lgs n.81 del 15 giugno 2015.

Inoltre, la differenza di stipendio tra i lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

Le imprese sociali danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio  bilancio sociale.

Nelle imprese sociali è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari non può mai superare quello dei lavoratori dipendenti.

In presenza di volontari, l’impresa dovrà tenere un registro dei volontari e assicurarli contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività.

Il decreto prevede anche il coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti nelle decisioni dell’impresa sociale, attraverso modalità che devono essere indicate nell’atto costitutivo (art.2 e 11).

 

Le regole sugli utili

Le imprese sociali non possono avere scopo di lucro.

Infatti l’art.3 del decreto dispone che devono destinare utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto sociale.

Invece è consentito destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci.

Oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l’emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

La destinazione degli utili e degli avanzi di gestione deve comunque risultare dalle scritture contabili.

Sempre nell’art.3 è prevista la possibilità di erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo Settore diversi dalle imprese sociali finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Gli enti enti beneficiari però non devo essere fondatori, associati, soci dell’impresa sociale o società da questa controllate.

 

I benefici fiscali per l’impresa sociale e per i finanziatori

L’art.18 del decreto sancisce che gli utili e gli avanzi di gestione dell’impresa sociale non costituiscono reddito imponibile nel caso in cui vengano destinati:

  • allo sviluppo dell’attività statutaria;
  • all’incremento del capitale sociale;
  • al pagamento di contributi per l’attività ispettiva.

Per chi finanzia un’impresa o cooperativa che diventi impresa sociale nei termini stabiliti dal decreto n.112/2017, è prevista un’agevolazione fiscale a patto che l’impresa/cooperativa sia stata costituita da meno di tre anni.

Il beneficio consiste in una detrazione fiscale pari al 30% della somma investita.

L’investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni e l’importo massimo detraibile non può superare il tetto di:

  • 1 milione di euro per le persone fisiche;
  • 1,8 milioni di euro per le società.

 

In conclusione

La nuova disciplina dell’impresa sociale è decisamente la parte meglio costruita di tutta la riforma del Terzo Settore:

  • estende i campi di attività dell’impresa;
  • aumenta le agevolazioni fiscali previste;
  • cerca di mettere un freno all’uso strumentale di ONLUS, fondazioni e associazioni allo scopo di ottenere detrazioni e benefici fiscali da parte di società in qualche modo collegate agli enti non profit;
  • cerca di bloccare l’influenza “impropria” dei vertici aziendali vietando ai rappresentanti di società con scopo di lucro e di amministrazioni pubbliche di assumere la presidenza, direzione o coordinamento di imprese sociali.

Alcune novità sono dovute sicuramente ai fatti di cronaca ai quali abbiamo assistito negli ultimi anni.

È quindi da apprezzare il tentativo del Legislatore di eliminare certe manipolazioni del sistema.

Non dimentichiamo poi lo stanziamento di 200 milioni di euro per il credito agevolato alle imprese sociali.

Alla luce di tutti questi fattori, è chiaro l’intento del Legislatore di promuovere la nascita di nuove imprese sociali e di incentivare lo sviluppo di quelle esistenti.

Germana Pietrani Sgalla

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento?  Scrivici.

Condividi su :

Articoli recenti

Iscriviti alla nostra newsletter

È comoda, gratuita e ti arriva ogni 15 giorni.
Di sabato, così puoi leggerla con calma quando vuoi.