Jobs Act e sport dilettantistico: il caos continua

Abbiamo già affrontato alcune delle novità che i decreti attuativi del Jobs Act hanno apportato nel mondo del non profit (vedi questo  articolo).

Ci soffermiamo oggi su un aspetto molto controverso che purtroppo il Jobs Act non ha chiarito, almeno non nella sostanza: quello dei compensi erogati per prestazioni sportive dilettantistiche da associazioni o società sportive dilettantistiche iscritte al CONI.

 

La situazione attuale

Come sappiamo i compensi o rimborsi forfettari (cioè senza documenti di riscontro) erogati da ASD o SSD agli atleti, ai preparatori atletici e al personale amministrativo/gestionale non sono soggetti a tassazione fiscale fino ad un tetto di € 7.500,00 all’anno.

Vuol dire che chi percepisce il compenso o rimborso non paga le tasse su tali introiti fino ad un tetto di € 7.500,00.

Eventuali redditi al di sopra di questa soglia vengono sottoposti a normale tassazione.

Però dal punto di vista contributivo (cioè della pensione) questi redditi devono essere assoggettati al versamento dei contributi?

Questo dilemma è da sempre motivo di conflitto e di diverse interpretazioni non solo tra l’Agenzia delle Entrate e le associazioni sottoposte a verifica, ma anche tra studiosi e professionisti.

I conflitti nascono dal fatto che la legislazione e la giurisprudenza danno indicazioni diverse.

Dal punto di vista fiscale il legislatore ha inserito i compensi per le attività sportive dilettantistiche tra i redditi diversi (art.67, primo comma, lett. m. Tuir).

Dal punto di vista previdenziale invece i compensi per gli istruttori sportivi sono stati inseriti tra quelli assoggettati all’ex Enpals (ora accorpato nell’Inps ), cioè all’Ente previdenziale che si occupa dei lavoratori dello spettacolo e degli atleti professionisti (come i calciatori ad esempio).

 

Le scuole di pensiero e le sentenze

Queste differenze hanno portato alcuni studiosi a ritenere che lo Stato abbia voluto riconoscere la grande valenza educativa e sociale dello sport creando una fattispecie lavorativa a sé: niente tasse e niente contributi.

Tale posizione si fa forte di alcune sentenze che vanno in questa direzione: Corte Cassazione sezione lavoro n.21245/2014 e sezione terza n.31840/2014.

Altri invece ritengono che il lavoro svolto all’interno di ASD o SSD è sempre lavoro, quindi va assoggettato al versamento dei contributi previdenziali, indipendentemente dalla mansione svolta o dal regime autonomo o subordinato della prestazione.

Anche in questo caso ci sono sentenze che avvalorano la posizione: Circolare del Ministero del Lavoro 21,02,2014; sentenza CdA Milano n.1172/2014; sentenza CdA Firenze n.683/2014).

 

Come interviene il Jobs Act

Come già riportato in questo precedente  articolo,  il Jobs Act prevede che dal 01/01/2016 le norme del lavoro subordinato saranno applicate anche alle collaborazioni a contenuto ripetitivo ed etero-organizzate dal datore di lavoro.

La norma però fa salve alcune tipologie di collaborazioni, tra le quali le prestazioni di lavoro rese ai fini istituzionali in favore delle ASD e SSD affiliate a federazioni sportive nazionali e riconosciute dal CONI.

La norma fa riferimento a quanto già previsto  dall’art.90 della legge n.289/2002.  Peccato che questa norma regolamenti solo le collaborazioni amministrative e gestionali. Non fa menzione del personale tecnico!

Come è possibile in questo contesto per le associazioni e le società sportive operare in tranquillità?

L’unico consiglio possibile è: decidere secondo coscienza e nella massima trasparenza valutando caso per caso.

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