Attività sportiva e dichiarazione dei redditi: si detraggono i costi?

Prendo spunto dalla richiesta di chiarimenti ricevuta dal presidente di una associazione mia cliente per condividere con voi alcune informazioni sulla detraibilità dei costi sostenuti per l’attività sportiva.

Siamo in periodo di dichiarazione dei redditi e moltissime associazioni organizzano attività sportive (ASD e non), quindi penso che il caso sia di interesse generale.

L’associazione in questione è una APS (Associazione di Promozione Sociale) che ha come obiettivi la divulgazione della riflessologia, del benessere olistico e della meditazione.

Organizzano molti seminari, stage e anche alcuni corsi di yoga.

Alcuni soci hanno richiesto la ricevuta attestante i contributi versati per la partecipazione ai corsi di yoga, per detrarre il costo sostenuto in sede di dichiarazione dei redditi.

Essendo una persona scrupolosa, il presidente mi chiedeva conferma del fatto che potesse consegnare o meno tale ricevuta.

Prima di tutto chiariamo che rilasciare un documento attestante i versamenti è certamente legittimo.

Tale documento può essere utilizzato dal socio per tutti gli usi consentiti dalla legge (è bene riportarlo nel testo) e l’associazione non ha alcuna responsabilità dell’uso che il socio farà del suddetto documento.

Detto questo, andiamo a verificare cosa prevede la normativa rispetto alle detrazioni fiscali.

Il Decreto Ministeriale del 28/03/2007  definisce sia cosa si intende per associazioni sportive sia la documentazione necessaria ai fini dell’agevolazione.

 

Cosa si intende per associazioni sportive

Per associazioni sportive si intendono le società e le associazioni di cui  all’art.90 commi 17 e seguenti della Legge n.289/2002,  ovvero quelle che:

  • riportano nella propria denominazione le finalità sportive e dilettantistiche, cioè quelle che nel nome hanno compreso la dicitura Associazione Sportiva Dilettantistica (o l’acronimo ASD);
  • hanno ottenuto il riconoscimento del  CONI  o di una Federazione Sportiva nazionale o di un Ente di promozione sportiva.

Per palestre, piscine, altre attrezzature ed impianti sportivi destinati alla attività sportiva dilettantistica si intendono gli impianti:

  • destinati all’esercizio dell’attività sportiva non professionale, agonistica e non, compresi gli impianti polisportivi;
  • gestiti da soggetti giuridici diversi dalle associazioni/società sportive dilettantistiche, sia pubblici che privati anche in forma di impresa (individuale o societaria).

Non sono considerate associazioni sportive dilettantistiche le associazioni culturali che organizzano corsi di attività sportiva/motoria in luoghi diversi dalle palestre.

 

Come deve essere fatta la certificazione

Il documento deve essere redatto su carta intestata dell’associazione e deve riportare:

  • la causale del pagamento;
  • l’attività sportiva/motoria esercitata;
  • l’importo pagato;
  • i dati anagrafici del/lla ragazzo/a praticante l’attività sportiva dilettantistica e il codice fiscale del soggetto che ha effettuato il versamento.

Inoltre, l’importo deve essere pagato in forma tracciata, quindi attraverso bollettino postale/bancario o bonifico.

Senza queste caratteristiche la ricevuta non potrà essere utilizzata per le detrazioni fiscali.

 

Le detrazioni

Possono essere detratte in sede di dichiarazione dei redditi solo le ricevute fatte come sopra descritto ed emesse solo da Associazioni Sportive Dilettantistiche o Società Sportive.

Inoltre le spese sportive valide per la detrazione sono esclusivamente quelle per ragazzi/e dai 5 ai 18 anni (vedi pag.43  istruzioni modello 730/2015 ).

Dall’imposta lorda può essere detratto un importo pari al 19% delle spese sostenute per l’attività sportiva dilettantistica, secondo quanto stabilito dal comma 1 lettera i – quinquies, articolo 15 D.P.R. n. 917/86.

Il tetto massimo della detrazione complessiva non può superare € 210,00 per ogni figlio fiscalmente a carico.

 

Com’è finita?

La APS mia cliente ha consegnato ai soci la ricevuta richiesta, ma li ha avvisati della non detraibilità dei costi sostenuti per i corsi di yoga, in base a quanto previsto dalla normativa vigente.

Cosa decideranno di fare i soci rientra nella loro piena responsabilità.

Le differenze di trattamento fiscale tra le diverse tipologie di organizzazioni non profit sono state sempre contestate dal mondo del Terzo Settore.

In primo luogo perché non è ritenuto equo prevedere agevolazioni per alcuni (in questo caso le ASD) e non per altri.

In secondo luogo perché sono fonte di complicazioni e difficoltà amministrative per i dirigenti delle associazioni.

Il testo di riforma del Terzo Settore attualmente al vaglio del Senato prova a superare queste differenze, ma dovremo attendere la promulgazione della legge prima di valutare se il risultato sarà degno delle aspettative del variegato e complesso mondo del non profit (in questo  articolo  abbiamo analizzato lo stato dei lavori).

Germana Pietrani Sgalla

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

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