ASD: no doppio incarico agli amministratori

Prendiamo spunto dalla sentenza n.51/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Cremona per chiarire un punto molto delicato.

Nel caso in questione l’Agenzia delle Entrate aveva effettuato un accertamento presso un’associazione sportiva dilettantistica (ASD) e aveva rilevato diverse violazioni formali:

  • l’assenza del libro soci;
  • l’assenza del libro dei verbali, sia del consiglio direttivo che delle assemblee dei soci;
  • la presenza di un presidente che ricopriva la medesima carica in un’altra ASD.

A seguito di questi rilievi, gli ispettori avevano contestato il diritto della ASD di utilizzare il regime fiscale agevolato previsto in favore degli enti dilettantistici sancito dalla  L.398/91  (anche detto regime iva forfettario).

Hanno aggiunto poi che il doppio incarico degli amministratori della ASD è indice della natura commerciale dell’attività svolta dalle singole associazioni.

Queste ultime di conseguenza non hanno il diritto di fruire delle agevolazioni tributarie derivanti dallo status di associazione dilettantistica.

 

Il doppio incarico nelle ASD

A questo punto è necessario chiarire una questione: in genere per gli amministratori delle organizzazioni non profit non esiste il divieto di ricoprire incarichi uguali in associazioni analoghe.

A meno che tale divieto non sia espressamente previsto nello statuto di queste ultime.

Per gli amministratori delle ASD invece il divieto c’è ed è sancito chiaramente dal  comma 18 bis, dell’art. 90, L.298/2002:  “È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva”.

L’associazione ha impugnato l’avviso ricevuto contestando l’infondatezza di tutti i rilievi formali dichiarati dall’Ufficio, ma la Commissione Tributaria Provinciale ha dichiarato ingiustificata nel merito la richiesta di annullamento del verbale.

I Giudici hanno ribadito che il rappresentante legale dell’associazione “ha violato il divieto di ricoprire un doppio incarico in due distinti enti, che l’art. 90 L.289 del 2002 ha imposto per evitare condotte elusive che, nella fattispecie in esame, appaiono essere state compiute, proprio grazie alla contemporanea assunzione delle due cariche. Invero, suddividendo i ricavi percepiti tra due associazioni, il legale rappresentante di entrambe ha cercato di diminuirne l’entità, avuto riguardo a ciascuno dei due enti, singolarmente considerato ed, in particolare, ha potuto contenere quelli dell’associazione ricorrente, entro il limite di Euro 250.000,00 annui, previsto dalla L.398 del 1991, quale condizione per fruire del regime forfettario concesso, appunto, alle associazioni dilettantistiche aventi determinate caratteristiche, ai fini IRES ed IVA. Già questo sdoppiamento tra due persone giuridiche, amministrate dal medesimo soggetto, è un indice significativo della natura commerciale dell’attività svolta dalla ricorrente ed impedisce a quest’ultima di poter fruire delle agevolazioni tributarie concesse alle associazioni dilettantistiche”.

 

In conclusione

Questa sentenza conferma quanto diciamo sempre durante i nostri corsi e seminari: i libri sociali sono fondamentali e devono essere tenuti con la massima cura (ne abbiamo parlato anche in questo  articolo ).

La loro presenza e trasparenza testimonia la volontà dell’associazione di operare nel rispetto della legge e dello statuto.

In merito al doppio incarico degli amministratori: per tutte le organizzazioni che non sono ASD e che non hanno un divieto esplicito previsto nello statuto, il nostro consiglio è quello di valutare caso per caso l’opportunità di un eventuale doppio incarico.

Bisogna considerare pro e contro, anche in relazione ad eventuali conflitti di interesse (per esempio se le associazioni in questione operano nello stesso settore di attività).

Per quanto riguarda gli amministratori dell’ASD in questione: purtroppo hanno violato la normativa e questo è un dato di fatto.

A questo punto poco importa se l’abbiano fatto per eludere il fisco, come sostiene l’Agenzia delle Entrate e ha confermato la Commissione Tributaria, o per altri motivi legittimi.

L’insegnamento che traiamo da questa vicenda è quello di attenerci strettamente a quanto previsto dalle normative e dallo statuto.

Ricordiamoci che nel caso del non profit la forma è anche sostanza: più le decisioni sono chiare, trasparenti, condivise e verbalizzate e più forte sarà la percezione all’esterno che la nostra associazione è sana.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

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