Volontariato: i rimborsi forfettari sono compensi

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.23890/2015,  ha deciso che i rimborsi spese non documentati erogati dall’associazione di volontariato ai propri soci sono considerati compensi e non rimborsi.

Con tutto quello che ne consegue.

 

Il caso dell’associazione di volontariato

Tutto è nato da un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate dichiarava che i rimborsi spese forfettari erogati dall’associazione di volontariato ai propri soci non avevano la necessaria documentazione dimostrante le spese effettivamente sostenute.

Di conseguenza l’Agenzia convertiva i suddetti rimborsi a compensi e chiedeva all’associazione di volontariato di versare le ritenute alla fonte (ritenute d’acconto).

L’avviso di recupero era stato annullato dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Lombardia, secondo la quale le somme in questione erano realmente rimborsi spese e non compensi “sia per l’esiguità della somma annua corrisposta sia per le modalità di pagamento”.

L’Agenzia delle Entrate aveva fatto ricorso alla Corte di Cassazione, la quale ha deciso in suo favore.

 

Le motivazioni della Corte di Cassazione

La Cassazione ha deciso applicando la normativa che disciplina le organizzazioni di volontariato, ossia la  L.266/1991.

La L.266/91 all’art.2 dice espressamente che “l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse”.

Di conseguenza per la Corte non ha alcun rilievo l’entità dei rimborsi spese o il modo in cui questi ultimi sono stati pagati (a differenza della CTR Lombardia).

Ha importanza, invece, se i rimborsi spese sono documentati (scontrini, fatture, ecc.).

Considerato che l’associazione di volontariato aveva effettuato dei rimborsi forfettari (quindi non documentati) e non era in grado di produrre la documentazione, la Corte ha dato ragione all’Agenzia delle Entrate.

La parola ora torna alla CTR Lombardia, che dovrà riesaminare la questione.

 

In conclusione

La normativa sulle organizzazioni di volontariato è molto chiara in merito ai rimborsi spese, proprio per evitare che i rimborsi vengano usati per mascherare eventuali  compensi ai soci,  che – lo ricordiamo – sono vietati per le associazioni di volontariato, mentre sono ammessi per le altre tipologie associative.

I rimborsi non solo devono essere documentati, ma devono rientrare in “limiti preventivamente stabiliti”.

Cioè l’associazione deve dotarsi di regole precise per definire sia i limiti di spesa che le tipologie di spese rimborsabili.

La tua associazione eroga rimborsi ai soci? Vuoi verificare che sia tutto in ordine?  Scrivici.

Condividi su :

Articoli recenti

Iscriviti alla nostra newsletter

È comoda, gratuita e ti arriva ogni 15 giorni.
Di sabato, così puoi leggerla con calma quando vuoi.