Le attività di intrattenimento e spettacolo: quando si paga ISI o IVA

La stragrande maggioranza delle organizzazioni non profit organizza attività di intrattenimento e spettacolo. A chi non è capitato di partecipare a rassegne teatrali o cinematografiche, feste da ballo e concerti nel circoletto del quartiere?

Spesso si tratta di eventi organizzati in collaborazione con altre associazioni e che hanno lo scopo di dare spazio/voce a giovani autori o di tramandare tradizioni folkloristiche. Oppure, più semplicemente, di trascorrere una serata piacevole tra soci.

Sono attività che di norma rientrano nei fini ricreativi, culturali e sociali delle associazioni. Capita però che l’ente in questione organizzi l’evento convinto di dover pagare solo il permesso Siae, per accorgersi a cose fatte di dover pagare anche  l’Enpals,  l’ISI e l’IVA.

Vediamo allora di chiarire quando ISI e IVA sono dovute.

 

Differenza tra attività di intrattenimento e spettacolo

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate  n. 165/E del 07.09.2000  stabilisce che:

  • le attività di intrattenimento sono quelle che presentano un prevalente aspetto ludico e di puro divertimento e implicano la partecipazione attiva all’evento;
  • lo spettacolo invece assume una connotazione culturale ed è caratterizzato dalla partecipazione prevalentemente passiva dello spettatore all’evento rappresentato.

Le attività di intrattenimento sono assoggettate all’imposta sugli intrattenimenti (ISI) e al regime speciale IVA di cui al  comma 6 dell’art.74 DPR 633/1972.

Le attività di spettacolo invece sono assoggettate all’IVA nei modi ordinari, tranne per i contribuenti minori e per gli spettacoli viaggianti, per i quali è previsto un regime semplificato forfetario.

 

L’eccezione delle esecuzioni musicali

Le esecuzioni musicali rappresentano una eccezione perché sono assoggettate ad entrambe le imposte, a seconda che si tratti di musica dal vivo o non dal vivo.

Può definirsi musica dal vivo l’effettiva esecuzione “con strumenti di qualsiasi genere, senza l’utilizzazione ovvero con un utilizzo meramente residuale di supporti preregistrati o campionati.”

Rientrano in questa fattispecie i concerti musicali, vocali o strumentali; gli spettacoli cinematografici, teatrali o sportivi; le mostre e fiere campionarie.

Questo tipo di attività è soggetta all’imposizione dell’IVA.

Attenzione: nel caso in cui la musica sia dal vivo, ma di durata inferiore al 50% dell’orario di apertura “al pubblico” dell’organizzazione, si applica l’imposta sugli intrattenimenti (ISI).

Può definirsi musica non dal vivo quando l’emissione della musica avviene “attraverso l’uso di basi musicali preregistrate o preordinate, con imitazione o riproduzione di vari e diversi strumenti musicali o in modo sostitutivo all’esecutore.”

Rientrano in questa fattispecie gli eventi con dj o il karaoke.

Questo tipo di attività è soggetta all’imposizione dell’ISI.

Per maggiori dettagli, consigliamo di leggere questa  guida della Siae.  Il documento elenca nel dettaglio le aliquote IVA in base alla tipologia di attività svolta, nonché le basi imponibili per calcolare l’imposta e i termini di pagamento.

Noi restiamo sempre a disposizione per analizzare casi specifici e per suggerire come organizzarsi al meglio. Basta scriverci.

 

Tutte le attività alle quali si applica l’imposta sugli intrattenimenti (ISI)

Attenzione: l’ISI non si applica solo alle attività di intrattenimento e spettacolo.

Ecco l’elenco completo delle attività previste dalla  Tariffa allegata al DPR 640/1972:

  • esecuzioni musicali di qualsiasi genere (esclusi i concerti vocali e strumentali) e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l’esecuzione di musica dal vivo è di durata inferiore al 50% dell’orario complessivo di apertura al pubblico dell’esercizio;
  • utilizzazione dei biliardi, degli elettrogrammofoni, dei biliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o luoghi pubblici o aperti al pubblico sia in circoli che in associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali; gioco del bowling; noleggio go-kart;
  • ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all’esercizio delle scommesse;
  • esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati.

Hai ancora dei dubbi?  Scrivici  e ti aiuteremo con piacere.

Condividi su :

Articoli recenti

Iscriviti alla nostra newsletter

È comoda, gratuita e ti arriva ogni 15 giorni.
Di sabato, così puoi leggerla con calma quando vuoi.