ONLUS: chi sono i soggetti svantaggiati?

Torniamo a parlare di ONLUS per approfondire la nozione di ‘soggetti svantaggiati’, istituita dalla normativa sulle ONLUS. Abbiamo già spiegato cos’è una ONLUS e quali attività può svolgere in questo  articolo.

E’ un tema molto delicato perché le agevolazioni fiscali previste per le ONLUS sono strettamente connesse ai beneficiari delle attività dell’organizzazione, che devono essere appunto ‘soggetti svantaggiati’.

 

Cosa vuol dire soggetti svantaggiati?

La legge di riferimento delle ONLUS, ossia il  Dlgs 460/1997,  dispone che le attività devono essere rivolte, tra l’altro, a “persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari”.

La  circolare del Ministero delle Finanze n.168/1998  ha ulteriormente specificato che “la valutazione della condizione di ‘svantaggio’ costituisce un giudizio complessivo inteso ad individuare categorie di soggetti in condizione di obiettivo disagio, connesso a situazione psico-fisiche particolarmente invalidanti, a situazioni di devianza, di degrado o grave disagio economico-familiare o di emarginazione sociale”.

La circolare aggiunge, a titolo di esempio, un elenco di possibili soggetti svantaggiati:

  • disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee;
  • tossico-dipendenti;
  • alcolisti;
  • indigenti;
  • anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico;
  • minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza;
  • profughi;
  • immigrati non abbienti.

 

Gli anziani non sono soggetti svantaggiati

Lo svolgimento di attività a favore di una categoria indistinta di beneficiari non è sufficiente per definirsi ONLUS.

Per esempio: gli anziani, per il solo fatto di essere tali, non sono oggettivamente soggetti svantaggiati. Possono esserlo gli anziani non autosufficienti o con scarse risorse economiche.

Lo ha sancito la Corte di Cassazione nella sentenza 7311/2014, con la quale si definisce lo “svantaggio” una “obiettiva e percepibile condizione deteriore”.

 

La prevenzione non è attività ONLUS

Per la Corte di Cassazione le attività meritevoli delle agevolazioni fiscali previste per le ONLUS sono quelle finalizzate ad alleviare il disagio, non a prevenirlo.

Nella sentenza 14224/2015 la Corte dichiara che “la nozione di soggetti svantaggiati non può intendersi fino a ricomprendere una finalità di prevenzione dell’insorgere delle situazioni di patologia o devianza sociale”.

 

In conclusione

Lo diciamo spesso: per le organizzazioni non profit è fondamentale che le attività svolte siano conformi a quanto previsto nel proprio statuto.

Le ONLUS hanno un obbligo in più: le attività devono essere svolte in via prevalente nei confronti di soggetti svantaggiati ben definiti.

Sia le norme che le varie sentenze della Corte di Cassazione ci indicano precisamente i criteri per capire la nozione di “svantaggio”.

Ci viene in aiuto anche una preziosa guida della ex Agenzia per il Terzo Settore, soppressa dal Governo Monti. E’ un po’ datata, ma efficace:  Linee interpretative sul soggetto svantaggiato.

Tutto questo perché le ONLUS godono di molte agevolazioni fiscali proprio in virtù del fine solidaristico e di beneficenza dichiarato nello statuto.

In caso di dubbi  chiamateci.  Meglio un chiarimento oggi di una lite giudiziaria domani.

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