Le modifiche al regime IVA forfettario

La legge di stabilità 2017 ha apportato molte  novità per il Terzo Settore,  tra le quali una molto importante, che riguarda il regime IVA forfettario.

La modifica, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, prevede l’innalzamento del limite di ricavi per rientrare nel regime IVA cosiddetto “forfettario”.

In questo articolo darò indicazioni su come comportarsi in pratica e su come accedere a questo regime IVA molto vantaggioso per il mondo non profit.

 

Come è cambiato il regime IVA forfettario?

La modifica apportata alla  L. 398/1991  dalla legge di stabilità 2017 prevede un innalzamento del limite di ricavi da € 250.000 a € 400.000 per l’accesso al regime forfettario.

In parole povere, il tetto massimo di ricavi entro il quale è possibile utilizzare le agevolazioni previste dalla L. 398/1991 è stato alzato a € 400.000.

Per il mondo non profit aumenta quindi la possibilità di realizzare attività commerciali accessorie a quelle istituzionali, senza dimenticare però che deve rimanere  la prevalenza di quelle istituzionali su quelle commerciali.

 

A quali organizzazioni interessa la modifica?

Il nuovo “tetto” interessa tutti gli enti non profit che hanno partita IVA – o hanno intenzione di aprirla – e che possono beneficiare delle agevolazioni legate alla L. 398/1991. In dettaglio:

  • le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) iscritte al CONI;
  • e associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco (a seguito dell’introduzione dell’art. 9-bis del D.L. n. 471/1992, convertito in  Legge n. 66 del 6/2/1992);
  • le società sportive dilettantistiche (SSD), in qualunque forma costituite  (art. 90 legge 289/2002);
  • le associazioni bandistiche, i cori amatoriali, le filodrammatiche e le associazioni di musica e danza popolare  (art. 2 comma 31 legge n. 350 del 24/12/2003).

 

Come regolarsi in pratica?

Le associazioni con esercizio coincidente con l’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre) possono accedere dal 1° gennaio 2017 al regime della L. 398/1991, purché entro la fine dell’anno 2016 non abbiamo goduto di proventi commerciali superiori a € 400.000.

L’associazione che nel corso del 2016 sia uscita dal regime per aver superato il tetto precedente (€ 250.000) ma non quello innalzato dalla legge di bilancio 2017, può rientrarvi dal 1°gennaio 2017.

Le associazioni con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (ad esempio 1° luglio 2016 – 30 giugno 2017) possono applicare il regime forfettario se nel periodo d’imposta precedente (chiuso al 30/06/2016) hanno conseguito proventi commerciali al di sotto del limite di € 400.000 (e sempre che il limite non sia superato nel periodo d’imposta corrente).

Dal 2017 le organizzazioni non profit che intraprendono l’esercizio di attività commerciali possono applicare il regime della L. 398/1991 se ritengono di conseguire nel periodo d’imposta proventi commerciali inferiori al nuovo limite di € 400.000.

 

L’alternativa

Il nuovo limite del regime IVA forfettario coincide con quello previsto per rimanere in regime di contabilità semplificata.

Quindi, dal 1° gennaio 2017, un’associazione che abbia un’attività commerciale con ricavi compresi tra 250.000 e 400.000 euro, può scegliere se avvalersi del regime forfettario della L. 398/1991 o adottare la contabilità semplificata. In passato poteva limitarsi solo ad optare per la seconda.

La differenza tra regime IVA forfettario e la contabilità semplificata è complessa da spiegare. Diciamo che si tratta di due differenti metodi di tenere la contabilità, che prevedono obblighi contabili e fiscali diversi.

Non c’è un metodo migliore dell’altro, bisogna sempre valutare caso per caso.

 

Come si accede al regime IVA forfettario?

L’accesso al regime forfetario L. 398/1991 avviene attraverso:

  • comunicazione da inviare alla SIAE competente entro il 31/12 dell’anno precedente a quello di esercizio dell’opzione;
  • opzione nel quadro VO della dichiarazione IVA, da accorpare al modello Unico dell’anno.

L’opzione è vincolante per almeno 5 anni, salvo il superamento del limite di € 400.000.

Vuoi avere maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

Germana Pietrani Sgalla

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