Volontariato: attività commerciali e agevolazioni fiscali

Il tema delle attività commerciali marginali è complicato per tutte le organizzazioni non profit.

Lo diciamo da anni richiamando l’attenzione delle associazioni su questo argomento, perché il rischio di perdere la  qualifica di ente non commerciale  (e le agevolazioni fiscali connesse) è reale.

In questo articolo affronteremo l’argomento dal punto di vista delle organizzazioni di volontariato (OdV) spiegando:

  • quali sono le attività commerciali marginali che possono svolgere;
  • quali sono le agevolazioni fiscali delle quali possono beneficiare.

Come sempre però, partiamo dal principio.

 

I riferimenti normativi

Le associazioni di volontariato sono normate dalla Legge quadro n.266/1991. Questo riferimento resterà valido fino a quando i decreti attuativi della riforma del Terzo Settore non saranno definitivamente approvati dal Parlamento.

L’articolo 8, comma 4, della Legge 266/91  prevede la possibilità di effettuare attività commerciali di carattere “marginale”.

Queste attività, anche se di natura prettamente commerciale, vengono considerate dal legislatore “non commerciali” se è dimostrabile il totale impiego per i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato.

Successivamente è stata aggiunta un’altra importante condizione dalla  Legge n.2/2009 art.30 comma 5: la qualifica di ONLUS spetta alle organizzazioni elencate dal  Dgls 460/1997  che sono iscritte nei registri del volontariato “a condizione che non svolgano attività commerciali diverse da quelle marginali indicate dal decreto del 25/05/1995”.

Pertanto oggi le OdV iscritte nei registri del volontariato non possono assumere la  qualifica di ONLUS di diritto  se svolgono attività commerciali non riconducibili fra quelle produttive e commerciali marginali.

Le OdV iscritte nei Registri istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano sono considerate ONLUS di diritto e quindi disciplinate dal Dgls 460/1997.

 

Le attività commerciali marginali consentite

Sono definite dal  DM del 25/05/1995:

  • attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell’organizzazione;
  • attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;
  • cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempre che la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;
  • attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
  • attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell’ambito applicativo  dell’art. 148 del TUIR,  verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.

Lo stesso decreto dice chiaramente che le attività sopra elencate, per poter essere considerate marginali, devono essere svolte:

  • in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell’organizzazione di volontariato iscritta nei registri di cui all’art. 6 della legge n. 266 del 1991;
  • senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l’uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell’impresa.

Il decreto specifica anche che non rientrano tra i proventi delle attività commerciali e produttive marginali quelli derivanti da convenzioni.

 

Le agevolazioni fiscali

Sia il Dgls 460/1997 che la L.266/1991 prevedono agevolazioni fiscali sulle attività commerciali marginali.

Le OdV iscritte ai registri del volontariato, considerate quindi ONLUS di diritto, possono, in base al “principio di maggior favore”, scegliere per ciascuna imposta se applicare le agevolazioni originate dalla L.266/91 o quelle stabilite dal Dlgs. 460/97.

La L.266/1991 stabilisce che i proventi relativi alle attività commerciali produttive o marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini delle delle imposte sui redditi, a patto che vengano realizzate secondo i canoni che abbiamo elencato nel precedente capitolo.

Attenzione: il carattere della commercialità può derivare anche dallo svolgimento di una sola attività o di un solo evento, se la sua rilevanza economica è consistente e se l’organizzazione necessaria è complessa e riguarda molti ambiti gestionali dell’organizzazione.

Le OdV che esercitano attività commerciali marginali differenti da quelle che abbiamo elencato perdono la qualifica di ONLUS che hanno acquistato “di diritto” con l’iscrizione nel registro del volontariato (Agenzia delle Entrate circolare n.21/2011).

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

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