La circolare 18/E dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 1° agosto la  circolare n.18/E  con la quale ha finalmente chiarito alcuni aspetti fiscali relativi alle ASD e alle SSD senza fini di lucro.

La circolare servirà anche a risolvere molti dei contenziosi attualmente aperti nelle varie Commissioni tributarie.

Ne parlerò in maniera approfondita durante il mio intervento al seminario di aggiornamento sulla gestione delle associazioni sportive dilettantistiche organizzato  dall’Associazione ASI  Comitato Provinciale di Ancona.

Il seminario è gratuito e aperto a tutti, quindi approfittane.

Intanto però vediamo quali sono i contenuti principali della circolare.

 

Gli argomenti della circolare 18/E

La circolare ha fornito risposte importanti ai quesiti emersi nell’ambito del Tavolo tecnico tra l’Agenzia delle Entrate ed il  CONI.

I quesiti sono relativi alla fruizione delle diverse agevolazioni tributarie e contabili messe a disposizione dal legislatore.

La circolare si occupa:

  • dell’inquadramento dell’ambito applicativo della Legge 398/91;
  • della corretta applicazione dell’art.148 comma 3 del TUIR in tema di attività connesse agli scopi istituzionali;
  • degli effetti della riforma del Terzo Settore sullo sport dilettantistico.

Inoltre l’ultima parte della circolare è dedicata alle domande e risposte.

In questa sezione vengono forniti ulteriori chiarimenti su questioni legate al regime tributario delle associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro.

Tra le tante risposte ne segnalo una di particolare interesse che riguarda la tracciabilità dei versamenti (vedi in fondo all’articolo).

 

L’ambito applicativo della L.398/91

La disciplina fiscale  Legge 398/1991  prevede la determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell’IVA.

Prevede anche semplificazioni contabili, dichiarative e di certificazione dei corrispettivi.

La circolare 18/E chiarisce che:

  • la legge può essere utilizzata da ASD e SSD senza fine di lucro che nel corso del periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 400.000 euro;
  • la mancata presentazione della comunicazione alla SIAE non comporta la decadenza dal regime agevolativo in esame, non avendo la stessa comunicazione natura costitutiva ai fini della fruibilità del regime stesso.

 

La corretta applicazione dell’art.148 c.3 del TUIR

L’articolo n.148 c.3 del TUIR  stabilisce in quali casi le prestazioni rese da specifiche categorie di enti non commerciali associativi, comprese le associazioni sportive dilettantistiche, sono decommercializzate, cioè non imponibili ai fini IRES.

Affinché le attività siano decommercializzate, devono sussistere congiuntamente le seguenti condizioni:

  • le attività agevolate devono essere effettuate dagli organismi associativi tassativamente indicati (tra cui le ASD);
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese in favore degli iscritti, associati o partecipanti ovvero di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
  • le attività devono essere effettuate “in diretta attuazione degli scopi istituzionali” (la norma è applicabile anche alle SSD senza fini di lucro).

È molto importante capire bene in quali casi le attività svolte sono decommercializzate, poiché è su questo punto che si concentrano le  attività degli enti accertatori  (oltre che sulla vita democratica interna e sulla trasparenza).

Ecco perché durante il seminario di aggiornamento sulla gestione degli enti sportivi:

  •  vedremo insieme alcuni esempi pratici;
  • ci sarà modo di presentare il caso della propria associazione o società sportiva senza fini di lucro.

 

Gli effetti della riforma del Terzo Settore sullo sport dilettantistico

Qui entriamo in un ambito complesso e purtroppo non ancora del tutto chiaro, poiché molti punti della riforma del Terzo Settore non sono ancora attuabili.

La circolare 18/E ricorda che il Codice del Terzo Settore  (D.Lgs 117/2017)  ha incluso espressamente l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche tra i settori delle attività di interesse generale in cui possono operare gli enti del Terzo settore.

Per avere riconosciuti i benefici fissati dal Codice, tali attività sportive devono essere svolte per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sancite dai documenti statutari dell’ente.

Ciò vuol dire che le ASD e le SSD senza scopo di lucro potranno diventare ETS, ma dovranno fare un’attenta valutazione prima di decidere.

Gli ETS infatti non potranno più accedere alla L.398/91 e usufruire delle agevolazioni dettate dall’art.148 c.3 del TUIR, in quanto la riforma del Terzo Settore ha abrogato le suddette norme, introducendo un  nuovo regime forfetario  dedicato agli ETS.

Invece il settore dello sport dilettantistico potrà conservare le agevolazioni fiscali previste dalla Legge 398/1991 e dall’art.148 comma 3 del TUIR.

Anche su questo punto ci soffermeremo con molta attenzione durante il seminario di aggiornamento, perché nei prossimi mesi tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche saranno obbligate a scegliere quale strada seguire.

 

La tracciabilità dei versamenti

Infine mi soffermo su un argomento trattato dalla circolare 18/E che ritengo importante segnalare.

Nella sezione domande/risposte l’Agenzia delle Entrate spiega che per gli incassi di contributi o quote di importo pari o superiore a 1.000 euro gli enti devono:

  • registrare ogni incasso singolarmente;
  • rilasciare un’apposita quietanza e conservarne una copia.

Inoltre, per adempiere all’obbligo della tracciabilità, l’ente dovrà:

  • annotare in un registro le entrate e le uscite;
  • i nomi dei soggetti;
  • la causale e l’importo.

Naturalmente avremo modo di approfondire anche questo argomento durante il seminario di aggiornamento sulla gestione delle associazioni sportive dilettantistiche.

Il seminario è gratuito e aperto a tutti, quindi non perdere l’occasione!

Germana Pietrani Sgalla

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