Fattura elettronica: esoneri e problemi aperti

Il Decreto fiscale 2019 è stato definitivamente convertito in legge, quindi ora possiamo tirare le somme sulla fattura elettronica.

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale sia il Decreto fiscale 2019 (convertito in legge  L.136/2018),  sia la Legge di Bilancio 2019  (L.145/2018),  quindi a questo punto sembrerebbe che abbiamo tutte le informazioni per poter adempiere alla fatturazione elettronica.

Sembra…perché in questo articolo elencherò alcuni (grossi) dubbi procedurali che sono ancora da chiarire.

Ma andiamo con ordine.

 

Fattura elettronica: per chi e come?

Ho già spiegato in precedenza  quali enti sono obbligati  e come funziona.

In linea di massima gli enti non commerciali dotati di partita IVA sono soggetti all’obbligo della fatturazione elettronica, a parte i casi di esonero (leggi più giù il capitolo sugli enti esonerati).

Durante il  seminario gratuito  che abbiamo tenuto su questo argomento abbiamo fatto vedere anche come funziona il portale dell’Agenzia delle Entrate, abbiamo dato consigli e risposto alle domande delle associazioni intervenute.

 

Cosa devono fare gli enti senza partita IVA?

Le associazioni senza partita IVA, quindi dotate di solo codice fiscale, sono assimilate ai consumatori finali.

Di conseguenza non hanno obblighi rispetto alla fatturazione elettronica e per loro non cambierà nulla rispetto a prima.

L’Associazione dovrà comunicare ai propri fornitori:

  • di avere solo il codice fiscale;
  • di voler ricevere la fattura in formato cartaceo o in formato pdf allegata ad un semplice email;
  • che il proprio codice identificativo per l’emissione della fattura elettronica è 0000000 (sette volte zero).

I fornitori dovranno comunque emettere una fattura elettronica (ecco perché bisogna dare loro il codice identificativo) e dovranno trasmetterla al Sistema di interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate.

In caso di ente non profit senza partita IVA non c’è obbligo ad attivare una PEC, salvo  casi particolari.

 

Quali sono gli enti esonerati?

Le ultime modifiche del Decreto fiscale 2019 hanno esonerato dall’obbligo di fatturazione elettronica gli enti sportivi dilettantistici senza fini di lucro e tutte le altre associazioni che hanno optato per il regime forfettario L. 398/1991 e che “nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000”.

Ricordiamoci però che le associazioni senza fini di lucro potranno continuare ad utilizzare il regime L.398/1991 fino all’entrata in vigore del  Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Dopodiché la L.398/1991 sarà accessibile solo agli enti sportivi dilettantistici senza fine di lucro.

Mentre gli Enti del Terzo Settore dovranno utilizzare i  regimi fiscali  introdotti dal Codice del Terzo Settore.

 

Alcuni dubbi da chiarire

I dubbi sono di natura procedurale, ossia di gestione pratica di alcuni casi concreti.

Qui di seguito ne riporterò alcuni che riguardano gli enti che utilizzano il regime fiscale forfetario della L.398/1991.

Primo dubbio

Sappiamo che la fattura legalmente valida è solo quella elettronica. Quindi gli enti esonerati dalla fatturazione elettronica:

  • sono tenuti comunque a prelevare periodicamente i file delle fatture elettroniche dallo SDI?
  • oppure devono organizzarsi per la ricezione via PEC o con codice identificativo?
  • sono comunque tenuti alla conservazione elettronica, anche se la normativa della L.398/1991 li esonera dagli adempimenti contabili?

Secondo dubbio

Ancora sugli enti esonerati: il legislatore ha previsto che “tali soggetti, se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta”.

Quindi le associazioni con entrate commerciali nell’esercizio precedente superiori ai € 65.000 sono obbligate ad emettere fattura elettronica, ma possono essere i cessionari/committenti ad emettere la fattura elettronica in autofatturazione.

Ma come fanno gli enti non profit ad “assicurare” che il “cessionario o committente” emetterà l’autofattura?

E poi: tecnicamente deve essere un’autofattura o qualcos’altro?

Terzo dubbio

Il Decreto fiscale prevede che “Gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo a soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari“.

Perciò l’associazione che ha optato per il regime fiscale L. 398/1991 e che ha entrate commerciali inferiori a € 65.000, nel caso di pubblicità o sponsorizzazioni sarà comunque obbligata alla fatturazione elettronica.

Qui si complicano le cose perché il Decreto fiscale prevedeva che fosse lo sponsor ad emettere una fattura per conto dell’associazione.

Mentre la Legge di Bilancio ha abrogato tale possibilità in seguito alle proteste di numerosi enti non profit, i quali hanno sollevato il problema della cancellazione – di fatto – dell’agevolazione del 50% di IVA abbattuta forfettariamente.

Quindi, ad oggi, resta in vigore l’obbligo per l’associazione di emettere fattura elettronica per la pubblicità e le sponsorizzazioni e sembrerebbe che l’ente debba organizzarsi autonomamente per farla. È così?

Quarto dubbio

Secondo l’Agenzia delle Entrate  i proventi commerciali che rientrano nel perimetro di applicazione della L.398/1991 sono quelli “connessi” all’attività istituzionale dell’ente  (circolare 18E del 01/08/2018).

Per calcolare i 65.000 euro indicati dal Decreto fiscale ai fini dell’esonero dalla fatturazione elettronica si deve tenere presente il principio dell’Agenzia delle Entrate o sono inclusi anche i proventi commerciali “non connessi” all’attività istituzionale?

 

In conclusione

I dubbi che ho elencato sopra sembrano grattacapi da “commercialista”, ma in realtà sono problemi concreti che impattano sulla gestione quotidiana degli enti non profit, già dal 1° gennaio 2019.

Come fa un ente in regime L.398/1991 a prendere accordi, firmare contratti con gli sponsor, ad acquistare attrezzature o beni senza sapere esattamente cosa dire ai propri fornitori?

E come fa un ente esonerato dalla fatturazione elettronica a dormire sonni tranquilli senza certezze sulla documentazione fiscale che dovrebbe conservare?

È evidente che sono necessari e urgenti i chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Il rimedio più veloce e sicuro per evitare alcuni di questi problemi sarebbe quello di attrezzarsi con la fatturazione elettronica, anche per gli enti che al momento potrebbero godere dell’esonero.

Ciò in considerazione anche del fatto che molti enti non profit perderanno l’accesso alla L.398/1991 quando entrerà in vigore il RUNTS. Quindi, da quel momento in poi, saranno comunque obbligati ad emettere fatture elettroniche.

A meno che nel frattempo non interverranno modifiche da parte del legislatore.

Germana Pietrani Sgalla

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