La nuova legge sullo sport

Il 16 agosto 2019 è entrata in vigore la nuova legge sullo sport.

La legge in questione è la  n.86/2019  “Disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione”.

Si tratta di una legge che delega il Governo ad approvare norme che semplifichino l’ordinamento sportivo e delle professioni sportive.

Ciò vuol dire che la legge approvata indica gli argomenti sui quali il Governo dovrà legiferare e fissa i criteri in base ai quali dovrà farlo.

Il Governo entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge sullo sport dovrà approvare i decreti legislativi previsti dal testo normativo.

Nei 24 mesi successivi potrà procedere all’eventuale promulgazione dei decreti integrativi e correttivi.

La legge sullo sport è composta da soli 10 articoli.

 

Disposizioni sull’ordinamento sportivo

L’art.1 conferisce al Governo la delega per il riordino del  CONI  e della disciplina di settore definendo “gli ambiti dell’attività del CONI, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite” (art.1 c.1 lettera d).

Lo stesso articolo prevede “limitazioni e vincoli, ivi compresa la possibilità di disporne il divieto, per le scommesse sulle partite di calcio delle società che giocano nei campionati della Lega nazionale dilettanti” (art.1 c.1 lettera f).

Nota bene: i vincoli riguardano solo le scommesse sugli incontri di calcio dilettantistico.

Non vengono menzionate le gare di sport diversi sempre a carattere dilettantistico.

Viene poi precisato che il potere di vigilanza del CONI sulle federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate, sugli enti di promozione sportiva e sulle associazioni benemerite debba essere svolto in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale.

Inoltre il potere di commissariamento da parte del CONI deve essere limitato all’accertamento di gravi violazionidi norme degli statuti e dei regolamenti sportivi finalizzate al regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive … ferme restando l’autonomia delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate e la loro capacità di determinare la propria politica generale” (art.1 c.1 lettera g).

È stata poi introdotta la necessità di “sostenere azioni volte a promuovere e accrescere la partecipazione e la rappresentanza delle donne nello sport in conformità ai principi del codice delle pari opportunità tra uomo e donna,…garantendo la parità di genere nell’accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli” nonché quella di “individuare forme e condizioni di azionariato e altri strumenti di partecipazione popolare per le società sportive professionistiche” (art.1 c.1 lettera h).

 

Centri sportivi scolastici

L’art.2, che è entrato subito in vigore, disciplina l’istituzione dei centri sportivi scolastici.

Le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, possono costituire un centro sportivo scolastico secondo le modalità e nelle forme previste dal  Codice del Terzo Settore.

Questo significherà la necessità per la maggior parte degli istituti scolastici italiani (sicuramente quelli pubblici) di creare il centro sportivo scolastico su base associativa e provvedere alla successiva iscrizione al  RUNTS.

Le attività del centro sportivo scolastico sono programmate dal consiglio di istituto, che “può sentire, ove esistenti” le ASD e SSD iscritte al registro CONI,  che hanno la propria sede legale nel medesimo comune in cui è stabilita la sede legale del centro sportivo scolastico.

I centri sportivi scolastici “possono” affidare lo svolgimento delle discipline sportive “esclusivamente” a laureati in scienze motorie o a diplomati ISEF (art.2 c.5).

Ma in realtà non è detto che le attività potranno essere svolte solo da laureati in scienze motorie e/o diplomati ISEF.

Sempre l’art.2 c.5 infatti prevede la possibilità, con decreto da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge sullo sport, di individuare “ulteriori profili professionali” ai quali potrà essere affidato lo svolgimento delle varie discipline sportive da parte dei centri sportivi scolastici.

Infine viene stabilito che i distributori di alimenti e bevande posti all’interno delle scuole e degli impianti sportivi debbano somministrare esclusivamente cibi e bibite salutistici.

 

Disciplina dei titoli sportivi

L’art.3, anch’esso entrato subito in vigore, disciplina la cessione, il trasferimento o l’attribuzione a qualunque titolo del diritto sportivo.

La legge sullo sport definisce il diritto sportivo “insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata competizione nazionale, qualora ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate e nel rispetto dei regolamenti da esse emanati”.

La cessione, il trasferimento o l’attribuzione del titolo sportivo potranno essere effettuati solo “previa valutazione del valore economico del titolo medesimo tramite perizia giurata di un esperto nominato dal presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società cedente“.

Il secondo comma dell’articolo prevede che il CONI, le federazioni sportive e le discipline sportive associate, che già prevedevano o che vorranno prevedere la possibilità di cessione del titolo sportivo, dovranno adeguare i loro statuti.

Di conseguenza, anche le ASD e le SSD affiliate a tali soggetti dovranno recepire le nuove normative.

L’art.4, che integra l’art.10  L.91/1981,  prevede l’istituzione di “organi consultivi per la tutela degli interessi dei tifosi”.

Gli atti costitutivi delle società sportive professionistiche dovranno prevedere la costituzione di un organo consultivo che provvederà, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi.

L’organo dovrà essere formato da tre a cinque membri, eletti ogni tre anni dagli abbonati, secondo le disposizioni di un apposito regolamento del consiglio di amministrazione della stessa società, che stabilirà anche la decadenza dei componenti colpiti da provvedimenti interdittivi.

Le società professionistiche hanno sei mesi dall’approvazione della legge sullo sport per l’approvazione della modifica statutaria.

 

Disciplina del lavoro sportivo

Nell’art.5 si riconosce il carattere sociale e “preventivo-sanitario” dell’attività sportiva volta “al miglioramento della qualità della vita e della salute”.

Inoltre questo articolo definisce alcuni principi che dal mio punto di vista sono molto importanti:

  • riconoscimento della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dall’Unione europea, nonché del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell’accesso al lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico che nel settore professionistico (c.1 lettera b);
  • individuazione della figura del lavoratore sportivo, compresa la figura del direttore di gara, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell’attività sportiva svolta, garantendo l’osservanza di parità di trattamento e di non discriminazione (c.1 lettera c);
  • tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva (c.1 lettera d);
  • valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti (c.1 lettera e);
  • disciplina dei rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto delle peculiarità di queste ultime e del loro fine non lucrativo (c.1 lettera f).

Ad oggi non è possibile prevedere come i decreti attuativi che il Governo emanerà modificheranno le leggi vigenti riguardo ai temi sopra elencati.

Ma è ragionevole ipotizzare che verrà modificata tutta la normativa del lavoro nel settore sportivo, sia nel settore dilettantistico (dove si utilizza il  compenso sportivo  fino a 10.000 euro) sia nel settore professionistico a L.91/1981, al fine di tutelare maggiormente i lavoratori dal punto di vista previdenziale e assicurativo.

L’art.6 prevede disposizioni in materia di rappresentanza di atleti e di società sportive, nonché dell’accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

 

Norme sugli impianti sportivi e sulla sicurezza

L’art.7 conferisce al Governo la delega a legiferare “per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi”.

 

Per quanto riguarda gli impianti sportivi

Il c.2 lettera f individua un “sistema che preveda il preventivo accordo con la federazione sportiva nazionale, la disciplina sportiva associata, l’ente di promozione sportiva o la società o associazione sportiva utilizzatori e la possibilità di affidamento diretto dell’impianto già esistente alla federazione sportiva nazionale, alla disciplina sportiva associata, all’ente di promozione sportiva o alla società o associazione utilizzatori, in presenza di determinati requisiti, oggettivi e coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento, che assicurino la sostenibilità economico-finanziaria della gestione e i livelli di qualità del servizio eventualmente offerto a terzi diversi dalla federazione sportiva nazionale, dalla disciplina sportiva associata, dall’ente di promozione sportiva o dalla società o associazione utilizzatori” purché non sussistano i requisiti di esclusione previsti dall’art.80 del  codice degli appalti.

Tale norma, di notevole importanza per il mondo sportivo, appare al limite della legittimità in riferimento al codice degli appalti e alle direttive relative al mercato comune europeo.

Sarà quindi determinante come la norma verrà tradotta nei decreti attuativi che il Governo varerà.

L’art.7 sancisce che anche negli impianti sportivi, come negli istituti scolastici, i distributori automatici di cibi e bevande debbano somministrare esclusivamente cibi e bibite salutistici (c.2 lettera h).

 

Per quanto riguarda la sicurezza

L’art.9 introduce le seguenti novità:

  • l’estensione dell’obbligo generale di utilizzo del casco anche a coloro che hanno superato i quattordici anni, nella pratica dello sci alpino e dello snowboard, in tutte le aree sciabili compresi i percorsi fuori pista” (c.1 lettera b punto 1);
  • l’obbligo, a carico dei gestori delle aree sciabili, di installarvi un defibrillatore semiautomatico situato in luogo idoneo e di assicurare la presenza di personale formato per il suo utilizzo” (c.1 lettera b punto 2).

 

Norme sulla semplificazione e clausola di salvaguardia

L’art.8 contiene due ulteriori indirizzi di lavoro per il Governo, di notevole importanza:

  • riordino, anche al fine di semplificarla, della disciplina relativa alla certificazione dell’attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche” (c.2 lettera b);
  • misure semplificate volte al riconoscimento della personalità giuridica” (c.2 lettera c).

La legge sullo sport termina con articolo 10, il quale introduce una clausola di salvaguardia sulla compatibilità delle norme fin qui descritte con quelle che tutelano l’autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

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