Emma:
Il registro dei volontari dell’associazione previsto dal Codice del Terzo Settore deve essere vidimato?
Sono presidente di una associazione di volontariato.
tornaconto&c. risponde:
L’art.17 c.1 del Codice del Terzo Settore dispone che: “gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale”.
Ma il Codice non da alcuna indicazione in merito all’obbligo di vidimazione del registro.
Ciò nonostante, per quanto riguarda le associazioni di volontariato, il decreto ministeriale del 14/02/1992 prevedeva già degli obblighi specifici sulla tenuta del registro dei volontari.
In particolare l’art.3 del decreto stabiliva che: “le organizzazioni di volontariato debbono tenere il registro degli aderenti, numerato progressivamente in ogni pagina, bollato in ogni foglio da un notaio, il quale deve dichiarare nell’ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono. Il registro deve essere annualmente vidimato”.
Con la nota n.7180 del 28/05/2021 la Direzione Generale del Terzo Settore del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito che il suddetto obbligo di vidimazione non è stato abrogato dal Codice del Terzo Settore.
Tale adempimento è insito nelle disposizioni di attuazione dell’obbligo assicurativo che permane e anzi è esteso a tutti gli enti del Terzo Settore che utilizzano volontari non occasionali.
Di conseguenza anche l’obbligo di vidimazione del registro dei volontari è esteso a tutti gli enti del Terzo Settore.
Ad oggi, la vidimazione annuale del registro dei volontari può essere effettuata sia dal notaio che da un segretario comunale o da altro pubblico ufficiale abilitato.
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