Registro 2.0 CONI: l’attività sportiva, didattica e formativa

Il “nuovo” registro CONI è operativo da gennaio 2019, ma ci sono ancora molti aspetti da chiarire, in particolare riguardo l’inserimento online dell’attività sportiva, didattica e formativa.

Fortunatamente Il CONI ha preso atto di tali difficoltà, approvando una “sanatoria” per l’anno 2019 (leggi il capitolo delle conclusioni).

 

Premessa

Prima di analizzare i punti critici del registro 2.0 del CONI facciamo un piccolo riepilogo della situazione attuale, in modo da capire perché il registro è così importante.

Ho già spiegato in questo  articolo  cos’è il registro 2.0 e cosa succede agli enti che svolgono attività non rientranti nel registro.

Qui mi limito a ribadire che:

  • il CONI è l’unico organismo certificatore dell’effettiva attività sportiva dilettantistica svolta, dove per attività sportiva dilettantistica si intende una o più attività contenute nell’elenco delle  discipline sportive  stilato dal CONI stesso;
  • il registro è lo strumento che il CONI ha istituito per confermare definitivamente il “riconoscimento ai fini sportivi” alle associazioni/società sportive dilettantistiche costituite in conformità all’art.90 della L.282/2002 e succ. modif., affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva. Le associazioni/società iscritte al registro sono inserite nell’elenco che il CONI deve trasmettere ogni anno, ai sensi della normativa vigente, al Ministero delle Finanze – Agenzia delle Entrate;
  • gli enti riconosciuti come associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, attraverso l’iscrizione al registro, possono far parte del mondo dello sport dilettantistico e godere delle agevolazioni fiscali e previdenziali previste.

 

Come funziona il registro 2.0 del CONI

Le disposizioni per l’iscrizione al registro sono contenute nel  regolamento  di funzionamento del registro tenuto dal CONI.

Il Regolamento prevede che il registro sia gestito da un applicativo web e che si articoli in due sezioni.

 

Sezione pubblica

Contiene i dati delle associazioni e società sportive correttamente iscritte al registro medesimo.

I dati, aggiornati dagli organismi di affiliazione, sono accessibili e consultabili da chiunque si connetta al sito web del CONI.

Tali dati sono determinati dalla giunta nazionale del CONI nel rispetto della privacy.

 

Sezione riservata

Contiene ulteriori dati sull’associazione/società consultabili all’organismo sportivo di affiliazione e dalle associazioni/società iscritte dotati di credenziali per accedere.

Le associazioni/società iscritte possono visualizzare solo i propri dati.

L’accesso alla sezione riservata è consentito anche all’Agenzia delle Entrate e all’lNPS per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Su richiesta motivata di altre istituzioni pubbliche, il CONI può procedere all’estrazione dei dati inseriti trasmettendoli agli enti richiedenti.

Consiglio di fare molta attenzione quando si inseriscono le informazioni perché il collegamento in tempo reale con l’Anagrafe tributaria consente al sistema di effettuare una verifica di esistenza e correttezza dei dati inseriti, tra i quali:

  • denominazione sociale, codice fiscale, ecc.;
  • dati anagrafici del presidente e del consiglio direttivo;
  • dati dei tesserati;
  • organismo sportivo a cui l’associazione/società è affiliata;
  • discipline sportive praticate.

 

L’attività sportiva, didattica e formativa

Abbiamo già spiegato in questa  risposta  che abbiamo pubblicato che il caricamento online dell’attività sportiva, didattica e formativa svolta dagli enti sportivi spetta alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), agli Enti di Promozione Sportiva (EPS) e alle Discipline Sportive Associate (DSA).

Tutti questi dati devono essere inseriti per ogni ASD/SSD affiliata, oltre ai dati riferiti ai tesserati.

L’art.2 del regolamento CONI nei punti 7), 8) e 9) definisce il significato delle varie attività.

 

Attività sportiva

Si intende lo svolgimento di eventi sportivi organizzati dall’organismo sportivo di riferimento.

Gli eventi sportivi sono individuati attraverso i seguenti indicatori:

  1. livello di competizione;
  2. livello organizzativo;
  3. luogo fisico;
  4. durata singolo evento;
  5. partecipanti.

Un evento sportivo può coincidere con una singola gara, che viene contraddistinta da un codice univoco.

Possiamo dire che sia l’attività principale, difficile pensare che un ente sportivo non svolga tale esercizio sportivo.

 

Attività didattica

Si intendono i corsi di avviamento allo sport organizzati direttamente dall’organismo sportivo o organizzati dall’ASD/SSD se espressamente autorizzati dall’organismo sportivo di affiliazione.

Ogni evento didattico è contraddistinto da un codice identificativo univoco.

In parole povere possiamo dire che è l’attività mirata all’introduzione e/o alla diffusione dello sport.

 

Attività formativa

Si intende l’iniziativa finalizzata alla formazione dei tesserati dell’organismo sportivo nonché le attività di divulgazione, aperte anche ai non tesserati, relativamente ad argomenti pertinenti la tecnica e l’ordinamento sportivo.

Ogni evento formativo è contraddistinto da un codice identificativo univoco.

Questo tipo di attività sembra spostarsi più sul lato teorico e conoscitivo delle varie discipline che su quello fisico.

 

I dubbi sull’attività sportiva, didattica e formativa

La domanda è: le ASD/SSD devono svolgere sia attività sportiva sia attività didattica o è sufficiente che abbiano operato anche in uno solo di questi ambiti?

Il dubbio nasce dall’analisi del regolamento perché:

  • l’art.3 comma 1 lettera e) sancisce “quale requisito per l’iscrizione, tra gli altri, lo svolgimento di comprovata attività sportiva e didattica, nell’ambito istituzionale dell’Organismo sportivo di appartenenza”;
  • l’art.6 comma 3 lett.b) prevede la cancellazione dal registro nel caso in cui l’associazione/società perda i requisiti di iscrizione;
  • l’allegato A del regolamento prevede la sospensione automatica a seguito delle procedure automatiche di controllo, qualora l’associazione/società non partecipi ad eventi sportivi, didattici, formativi nella stagione sportiva.

La risposta alla domanda purtroppo non è semplice, come accade spesso nel mondo non profit.

La presenza della congiunzione “e” utilizzata nella disposizione non lascerebbe dubbi sulla necessità di svolgere entrambe le attività – sportiva e didattica – al fine di ottenere e mantenere l’iscrizione al registro.

Ma l’art.90 della  L.289/02  individua l’oggetto sociale delle ASD/SSD nell’organizzazione di attività sportiva dilettantistica, compresa l’attività didattica.

Di conseguenza mi sembra corretto ritenere che l’obbligo delle due tipologie di attività sia da ritenersi alternativo.

Quanto ho sopra riportato mi fa supporre che la definizione utilizzata dal legislatore voglia significare che anche l’attività didattica va considerata attività sportiva dilettantistica e quindi ricompresa nel concetto di sport, ma non che lo sport debba necessariamente ricomprendere anche la didattica.

 

In conclusione

Lo so, sto parlando di dettagli giuridici che possono sembrare insignificanti.

Invece l’interpretazione corretta delle norme ha un impatto rilevante sulle attività delle ASD/SSD perché ci indica esattamente quali attività debbono realizzare obbligatoriamente per mantenere lo status di “ente sportivo dilettantistico”.

Ecco perché è fondamentale capire se la Legge ed il regolamento del registro 2.0 del CONI dicono la stessa cosa (e quale esattamente) oppure no.

La conseguenza peggiore di una interpretazione sbagliata delle norme può essere la cancellazione dal registro del CONI, poiché tecnicamente l’ente sportivo dilettantistico perderebbe i requisiti per restarvi, ai sensi dell’art.3 del regolamento.

Per questo motivo è fondamentale che gli Organismi nazionali chiedano una precisazione al CONI.

Ma c’è anche un altro fronte da considerare, quello degli accertamenti fiscali e previdenziali.

Infatti non dimentichiamo che nella  circolare n.18/2018  l’Agenzia delle Entrate ha scritto espressamente: “In particolare la previsione di inserire all’interno del Registro, a partire dal 2019, le attività sportive, formative e didattiche svolte dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, sotto l’egida degli Organismi affilianti, assolve, per l’Amministrazione finanziaria, una importante funzione ricognitiva degli enti sportivi dilettantistici ed è, quindi, particolarmente utile anche ai fini della selezione delle attività di controllo in merito alla spettanza dei benefici fiscali per essi previsti“.

Per approfondire la circolare n.18//2018 consiglio di leggere le  slide  del seminario gratuito che abbiamo realizzato per spiegarla.

Grazie al cielo il CONI, a fine 2019, ha preso atto delle problematiche emerse a livello di inserimento dei dati nel sistema informatico facendo slittare di 12 mesi l’obbligo di inserimento dei dati relativi alle competizioni e all’attività didattica.

Ne consegue che l’obbligo svolta slitta di 12 mesi parte dal 1/1/2020 (vedi il comunicato  CONI).

Ma attenzione: è assai improbabile che anche il 2020 si possa concludere con un nulla di fatto.

Di conseguenza consiglio caldamente alle ASD/SSD di contattare il proprio organismo nazionale di riferimento per accertarsi che i dati relativi alle proprie attività sportive, didattiche e formative siano inseriti in tempi brevi nel registro 2.0 del CONI.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici

Germana Pietrani Sgalla

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