Legge di Bilancio 2021: le principali novità per il non profit

Nella Gazzetta Ufficiale del 30/12/2020 è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2021 (L.178 del 30/12/2020).

Il provvedimento è composto da 20 articoli, ma le disposizioni che interessano il mondo del non profit sono nell’art.1.

Detta così sembra poca cosa, ma l’art.1 della  Legge di Bilancio 2021  è formato da ben 1150 commi!

In questo articolo ho riassunto le principali novità, ma preparati perché sarà un lungo elenco.

Attenzione: il fondo all’articolo ho aggiunto un capitolo che riguarda la proroga per trasformare le Società di mutuo soccorso in enti del Terzo Settore (novità prevista dal Decreto Milleproroghe).

In questo modo avrai un quadro complessivo delle opportunità sul piatto.

 

Sgravi contributivi per lo sport dilettantistico (art.1 cc.34-35)

Costituito un fondo con dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per finanziare l’esonero – anche parziale – dal versamento dei contribuiti previdenziali a carico di:

  • federazioni sportive nazionali,
  • discipline sportive associate,
  • enti di promozione sportiva,
  • associazioni e società sportive dilettantistiche,

con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con:

  • atleti,
  • allenatori,
  • istruttori,
  • direttori tecnici e/o sportivi,
  • preparatori atletici,
  • direttori di gara.

Sono esclusi dall’esonero i premi ed i contributi dovuti all’INAIL.

L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote previdenziali previste da altre norme.

 

Sospensione versamenti associazioni e società sportive (art.1 cc.36-37)

Viene disposta, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, la sospensione dei termini relativi:

  1. ai versamenti delle ritenute alla fonte effettuate su redditi da lavoro dipendente e assimilati in qualità di sostituti d’imposta, dal 1/01/2021 al 28/02/2021;
  2. agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1/01/2021 al 28/02/2021;
  3. ai versamenti IVA in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;
  4. ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1/01/2021 al 28/02/2021.

I versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 30/05/2021,
  • o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30/05/2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2021 e 2022 dovranno essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi.

La Legge di Bilancio 2021 non contempla il rimborso di quanto già versato.

 

Tassazione dei ristorni delle cooperative (art.1 cc.42-43)

La Legge di Bilancio 2021 prevede per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, che la cooperativa possa applicare – previa deliberazione dell’assemblea – la ritenuta del 12,50% a titolo d’imposta all’atto della destinazione del ristorno ad aumento del capitale sociale.

Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori individuali (art.65, co.1 TUIR) né i detentori di partecipazione qualificata.

La facoltà è esercitata con il versamento della ritenuta, da effettuare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è stata adottata la deliberazione dell’assemblea.

La ritenuta del 12,50% può essere applicata, con i medesimi termini e modalità alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente al 1/01/2021, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.

 

Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali (art.1 cc.44-47)

La Legge di Bilancio introduce dal 1/01/2021 una detassazione pari al 50% degli utili degli enti non commerciali, a condizione che tali enti esercitino – in via esclusiva o principale – una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I settori nell’ambito dei quali devono essere svolte le attività di interesse generale sono i seguenti:

  1. famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, compreso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;
  2. prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;
  3. ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità dell’ambiente;
  4. arte, attività e beni culturali.

I soggetti interessati devono destinare l’imposta sul reddito non dovuta in applicazione della nuova disposizione al finanziamento delle attività di interesse generale indicate, accantonando l’importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell’ente.

Sono esclusi dall’agevolazione gli utili derivanti dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Le fondazioni bancarie, infine, destinano l’imposta sul reddito non dovuta al finanziamento delle attività di interesse generale, accantonandola in un apposito fondo.

 

Detrazioni fiscali per interventi edilizi (art.1 cc.58-60)

Prorogata anche per l’anno 2021 la detrazione fiscale del 65% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica e per le spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di:

  • micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
  • impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
  • schermature solari.

Inoltre, sono prorogati al 31/12/2021:

  • la detrazione del 50% (fino a una spesa massima di 96.000 euro) per gli interventi di ristrutturazione edilizia (art.16-bis co.1 TUIR). Tale detrazione spetta anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione;
  • il bonus mobili, con aumento da 10.000 a 16.000 euro della spesa massima su cui calcolare la detrazione del 50%.

Infine è prorogato per il 2021 anche il bonus facciate, consistente nella detrazione del 90% delle spese sostenute per gli interventi edilizi:

  • sulle strutture opache della facciata,
  • su balconi/fregi/ornamenti (inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna),

finalizzati al recupero/restauro della facciata esterna degli edifici ubicati:

  • in zona A (centri storici),
  • o B (totalmente o parzialmente edificate)

di cui al D.M. 1444/1968.

 

Superbonus 110% (art.1 cc.66-75)

Vengono apportate modifiche alla disciplina del Superbonus 110% per gli interventi di efficienza energetica e antisismici.

In particolare:

  • proroga della maxi detrazione al 30/06/2022 (per gli IACP al 31/12/2022);
  • la detrazione per le relativa alle spese sostenute nel 2022 (per gli IACP dal 1/07/2022) andrà ripartita in quattro (non più cinque) quote annuali di pari importo;
  • rientrano nell’ambito dell’agevolazione anche i lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche; gli edifici composti da 2-4 unità immobiliari con unico proprietario e quelli inizialmente sprovvisti di Ape, purché al termine dei lavori raggiungano una classe energetica in fascia A;
  • l’installazione di impianti fotovoltaici è premiata anche se avviene su strutture pertinenziali agli edifici;
  • relativamente ai lavori condominiali, se al 30/06/2022 risulterà realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo, il Superbonus spetterà anche per le spese sostenute fino al 31/12/2022 (per gli IACP il 60% dei lavori ultimati entro il 31/12/2022, consentirà di fruire della detrazione del 110% anche per le spese sostenute entro il 30/06/2023).

 

Per OdV, APS e ONLUS nessuna limitazione sugli immobili

È importante segnalare che l’Agenzia delle Entrate, attraverso la  Circolare 30/E del 22/12/2020,  ha confermato che per ONLUS, APS e OdV la norma non prevede alcuna limitazione espressa relativamente alla tipologia di immobili.

Inoltre ritiene che il beneficio spetti per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi medesimi, ferma restando la necessità che gli interventi ammessi al Superbonus siano effettuati sull’intero edificio o sulle unità immobiliari.

Non si applica neanche la limitazione in merito alla possibilità di fruire del Superbonus soltanto per due unità immobiliari, in quanto tale disposizione riguarda solo le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

 

Fondo a sostegno dell’imprenditoria femminile (art.1 cc.97-106)

La Legge di Bilancio 2021 ha istituito un fondo a sostegno dell’impresa femminile con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Il fondo è destinato a:

  • promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile;
  • la diffusione dei valori dell’imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile;
  • massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese.

Il fondo sostiene:

  • interventi per supportare l’avvio dell’attività, gli investimenti ed il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese femminili, con specifica attenzione ai settori dell’alta tecnologia;
  • programmi e iniziative per la diffusione della cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile;
  • programmi di formazione e orientamento verso materie e professioni in cui la presenza femminile deve essere adeguata alle indicazioni di livello dell’Unione Europea e nazionale.

Viene inoltre istituito, presso il  MISE,  il Comitato impresa donna con il compito di:

  • attualizzare le linee di indirizzo per l’utilizzo delle risorse del fondo;
  • formulare raccomandazioni sui temi della presenza femminile nell’impresa e nell’economia.

 

Fondo per le piccole e medie imprese creative (art.1 cc.109-113)

La Legge di Bilancio 2021 prevede l’istituzione di un fondo per le piccole e medie imprese creative, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

L’obiettivo del provvedimento è promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese del settore creativo, attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati nonché altre iniziative.

Attraverso un decreto del Ministro dello Sviluppo economico verranno definiti i criteri di ripartizione delle risorse e le modalità per la concessione dei finanziamenti.

 

Fondo a sostegno di festival, cori, bande musicali e musica jazz (art.1 cc.114-116)

Istituito un fondo per il sostegno del settore dei festival, dei cori e bande musicali e della musica jazz, con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2021.

Il fondo sarà gestito dal  MiBACT,  il quale deve definire attraverso un proprio decreto i termini, le modalità e la procedura per:

  • il riparto delle risorse del fondo;
  • l’individuazione dei soggetti e dei relativi progetti ammessi al finanziamento.

I contributi sono comunque concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

 

Misure per il contrasto alla povertà educativa (art.1 cc.507-509)

Al fine di ridurre le disuguaglianze e di contrastare la perdita di apprendimento nei territori più marginalizzati, il Ministero dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione, promuove un programma nazionale di ricerca e di interventi, della durata di dodici mesi, sul contrasto della povertà educativa attraverso un piano organico multidisciplinare e multilivello di monitoraggio dei territori e dei gruppi di popolazione più a rischio e di sperimentazione di interventi innovativi.

Per tale scopo viene istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l’anno 2021.

Nell’attuazione del programma nazionale di ricerca e di interventi possono essere coinvolti:

  • le università, anche attraverso la partecipazione volontaria di studenti universitari nel sostegno educativo;
  • le organizzazioni del Terzo Settore con esperienza nel contrasto della povertà educativa e della dispersione scolastica;
  • le istituzioni scolastiche;
  • gli istituti di cultura.

 

Fondo per potenziare l’attività sportiva di base (art.1 cc.561-562)

Al fine di potenziare l’attività sportiva di base nei territori per tutte le fasce della popolazione e di ottimizzare gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso l’esercizio fisico, nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze è istituito, per il successivo trasferimento delle risorse al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2021.

Con decreto dell’autorità di governo competente in materia di sport sono individuati i criteri di gestione delle risorse del fondo.

 

Fondo piccoli musei (art.1 co.578)

Il fondo per il funzionamento dei piccoli musei viene incrementato di 1 milione di euro per l’anno 2021 da destinare:

  • alla digitalizzazione del patrimonio;
  • alla progettazione di podcast e di percorsi espositivi funzionali alla fruizione delle opere e alla predisposizione di programmi di didattica telematica (e-learning).

 

Esenzione 2021 prima rata IMU settori turismo e spettacolo (art.1 cc.599-600)

Esenzione dalla prima rata dell’IMU 2021 per gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e dello spettacolo.

 

Promozione turistica tramite manifestazioni sportive (art.1 cc.605-607)

Al fine di valorizzare e promuovere il territorio italiano, nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze è istituito un fondo con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Il fondo, da trasferire successivamente al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è da destinare destinato all’erogazione di contributi a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l’organizzazione di gare sportive atletiche, ciclistiche e automobilistiche di rilievo internazionale che si svolgano nel territorio di almeno due regioni.

Le modalità di riparto delle risorse devono essere definite con decreto del Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport.

Viene inoltre introdotta una modifica al Codice della strada con riferimento alla modalità per il di rilascio delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento di competizioni sportive su strade ed aree pubbliche.

Si prevede in particolare che, nel caso di competizioni che interessano più regioni (gare atletiche, ciclistiche, con animali o veicoli a trazione animale) l’autorizzazione sia rilasciata dalla regione in cui parte la manifestazione, mentre le altre regioni interessate devono rilasciare il nulla osta entro 20 giorni dalla data di svolgimento della gara.

 

Bonus per depuratori d’acqua (art.1 cc.1087-1089)

Al fine di razionalizzare l’uso dell’acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, è previsto un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

Il credito d’imposta spetta alle persone fisiche nonché ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, dal 1/01/2021 al 31/12/2022.

Il credito può arrivare fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a:

  • 1.000 €  per le persone fisiche non esercenti attività economica, per ciascuna unità immobiliare;
  • 5.000 € per gli altri soggetti, per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate devono essere stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto (pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022).

 

Eliminazione dell’esterometro (art.1 cc.1103-1104)

Per le operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1/01/2022 i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio secondo il formato della fattura elettronica.

Quindi non saranno più trasmessi attraverso l’esterometro.

A fronte di questa semplificazione amministrativa, la Legge di Bilancio 2021 introduce nuove sanzioni per omessa o errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere.

 

Bollo su fatture elettroniche (art.1 co.1108)

Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio deve ritenersi obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, anche nel caso in cui il documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto.

 

Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (art.1 cc.1109-1115)

Viene differita al 1/07/2021 l’operatività dell’utilizzo dei sistemi evoluti di incasso (cioè i registratori di cassa telematici) ai fini dell’obbligo di memorizzazione.

Inoltre si introduce un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni attinenti gli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

 

Sport e salute può erogare compensi collaborazioni sportive (art.1 co.1121)

La Legge di Bilancio 2021 ha esteso a  Sport e Salute spa  la facoltà di erogare compensi nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

 

Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere (art.1 cc.1134-1139)

Al fine di garantire le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto delle forme di violenza e discriminazione fondate sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità è istituito un fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere, con una dotazione di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Sono destinatarie delle risorse del fondo le associazioni del Terzo Settore, come definite ai sensi del Codice Terzo Settore (D.lgs 117/2017) che:

  1. rechino nello statuto finalità e obiettivi rivolti alla promozione della libertà femminile e di genere e alla prevenzione e al contrasto delle discriminazioni di genere;
  2. svolgano la propria attività da almeno tre anni e presentino un curriculum dal quale risulti lo svolgimento di attività documentate in attuazione delle finalità di cui alla lettera a).

Le amministrazioni competenti concedono alle citate associazioni in comodato d’uso gratuito beni immobili rientranti nel patrimonio pubblico affinché possano costituire luogo aggregativo ed organizzativo di incontri e di iniziative culturali dedicate alle questioni di genere e di erogazione di servizi alla collettività.

Le modalità di ripartizione delle risorse del fondo tra le associazioni aventi diritto sono definite con decreto del Ministero delle Pari opportunità e la Famiglia entro il 31 marzo di ogni anno.

In caso non venga nominato il Ministro delle Pari opportunità, è compito del Presidente del Consiglio dei Ministri emanare le modalità con proprio decreto, sempre entro il 31 marzo di ogni anno.

 

Proroga per trasformare le SMS in APS o ETS (Decreto Milleproroghe)

Oltre agli incentivi, alle agevolazioni e proroghe previsti dalla Legge di Bilancio 2021, ritengo importante segnare un ulteriore intervento contenuto nel  Decreto Milleproroghe  (DL 183/2020).

L’art.11 co.1 stabilisce la proroga al 31/12/2021 della scadenza per la eventuale trasformazione delle Società di mutuo soccorso (SMS) in associazione di promozione sociale (APS) o in altra associazione del Terzo Settore (ETS).

A questo punto è necessario fare un breve riepilogo della situazione precedente.

L’art.43 del D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore), aveva introdotto una disciplina transitoria che consentiva alle SMS di modificare la propria qualifica in APS o altra associazione del Terzo Settore entro il 3 agosto 2020 (ovvero entro tre anni dall’entrata in vigore del Codice).

Tale modifica, se attuata nei termini, non avrebbe comportato l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio in deroga, dunque, a quanto previsto dal regime ordinario (art.8 della  Legge 3818/1886).

La proroga al 31/12/2021 sancita dal Decreto Milleproroghe consente di allineare la disposizione all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che dovrebbe arrivare per aprile 2021.

Inoltre fornisce la possibilità alle SMS che non siano riuscite a trasformarsi entro il 3 agosto 2020, di poter comunque accedere al Terzo Settore con la diversa qualifica di APS o associazione ETS, senza dover devolvere il proprio patrimonio.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

Germana Pietrani Sgalla

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