Una recente nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito alcuni chiarimenti sulle modalità di pubblicazione on line dei compensi a dirigenti e soci degli enti del Terzo Settore.
Vediamo insieme quali sono queste regole e quali enti sono tenuti a pubblicare i dati on line.
Ma prima: un rapido ripasso per avere chiaro il contesto di riferimento.
Cosa dispone il Codice del Terzo Settore sui compensi a dirigenti e soci
Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) ha cambiato le regole riguardanti i compensi a dirigenti e soci degli enti del Terzo Settore.
Sono enti del Terzo Settore quelli che sono trasmigrati o si iscriveranno al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Inoltre, l’art.14 comma 2 del Codice ha sancito l’obbligo per gli enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000 euro annui di “pubblicare annualmente e tenere aggiornati (…) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati”.
La pubblicazione dei dati può essere effettuata:
- sul sito internet dell’ente,
- o sul sito internet della rete associativa alla quale l’ente aderisce.
Infine il Decreto Ministeriale del 04/07/2019 aveva aggiunto la possibilità di pubblicare le informazioni anche in forma anonima, senza però fornire dettagli operativi.
Cosa chiarisce la nota del MLPS
La nota n.293/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riprende quanto previsto dal D.M. del 04/07/2019 e specifica che la pubblicazione non nominativa è consentita solo nel caso in cui l’informazione sia valida per tutti i soggetti appartenenti ad una determinata categoria.
Invece non è considerata adeguata la pubblicazione di un unico dato aggregato poiché non sarebbe compatibile con la logica di trasparenza e rendicontazione dettata dalla norma.
Inoltre la nota del Ministero precisa che devono essere distinti gli importi dovuti a titolo di:
- retribuzione;
- indennità particolare (cioè eventuali gettoni di presenza);
- rimborsi spese.
Nel caso dei rimborsi spese, trattandosi di somme riconosciute a fronte di spese documentate, può essere sufficiente individuare:
- il numero dei beneficiari;
- l’importo medio, l’importo massimo e quello minimo riconosciuti.
La pubblicazione dei dati può essere effettuata senza attenersi ad uno schema prestabilito dal Ministero.
Ma quest’ultimo prevede la possibilità che l’organo di controllo dell’ente definisca in autonomia un proprio modello da adottare.
Alcuni casi particolari
Come comportarsi nel caso in cui la persona associata presti servizi di consulenza all’associazione?
O nel caso in cui il presidente dell’ente sia il proprietario dei locali utilizzati dall’ente e percepisca un canone di affitto?
Anche questi dati vanno pubblicati on line?
In sostanza: dove finisce l’obbligo di trasparenza e rendicontazione e inizia la tutela della privacy dell’associato?
La nota del Ministero chiarisce che il principio di trasparenza va coniugato con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e pertinenza.
Vuol dire che va evitata la pubblicazione di dati non necessari, che possono rendere conoscibili situazioni particolari del singolo percettore degli emolumenti.
Rientrano in questa categoria le informazioni di natura sanitaria o patrimoniale.
Alla luce di queste considerazioni, ritengo di poter escludere dall’obbligo di pubblicazione le somme relative agli esempi sopra esposti.
Ma va da sé che sarebbe opportuno un ulteriore chiarimento da parte del Ministero.
Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico? Scrivici.
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