Erogazioni liberali: comunicazione obbligatoria all’Agenzia delle Entrate

Dal 2022 è obbligatorio comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle erogazioni liberali ricevute dagli enti non profit.

Ma in realtà non tutti gli enti sono obbligati all’invio.

Né è obbligatorio inviare i dati di tutte le erogazioni ricevute.

In questo articolo trovi le informazioni relative a:

  • gli enti obbligati all’invio e le scadenze;
  • i dati da inviare;
  • le modalità d’invio;
  • le sanzioni;
  • il diritto di opposizione.

Prima di partire però capiamo da dove e perché nasce l’obbligo di comunicare i dati delle erogazioni liberali ricevute.

 

Invio dati erogazioni liberali: facoltativo o obbligatorio?

Con  Decreto del 30/01/2018  il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva disposto l’obbligo, in via sperimentale, di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati riguardanti le erogazioni liberali in denaro eseguite con mezzi tracciabili durante l’anno precedente.

L’obiettivo era fornire le informazioni all’Agenzia delle Entrate affinché quest’ultima potesse inserire i dati nella dichiarazione dei redditi precompilata delle persone che avevano effettuato le erogazioni liberali.

In questo modo i cittadini avrebbero avuto accesso diretto e veloce ai  vantaggi fiscali  previsti dal Codice del Terzo Settore  (D.lgs 117/2017).

Durante la fase sperimentale l’invio dei dati da parte degli enti era facoltativo.

Il  Decreto del 03/02/2021  del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso obbligatorio l’invio dei dati dall’anno 2022 in poi.

Ma solo per determinate tipologie di enti.

 

Gli enti obbligati e le scadenze

Gli enti tenuti alla trasmissione dei dati sono:

  • enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma societaria;
  • ONLUS iscritte alla relativa Anagrafe unica;
  • fondazioni e associazioni riconosciute aventi  per scopo statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al  D.lgs 42/2004;
  • fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Gli enti che devono comunicare obbligatoriamente i dati sono quelli il cui bilancio – redatto secondo i  nuovi schemi  approvati dal D.M. 05/03/2020 – presenti ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominati superiori a 220.000 euro.

I dati da comunicare sono quelli relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili eseguite dalle persone fisiche nel corso dell’anno precedente.

La comunicazione va effettuata entro il 17/03/2025.

Devono essere comunicate anche le eventuali erogazioni liberali restituite nell’anno precedente con indicazione:

  • del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione;
  • dell’anno nel quale è stata ricevuta l’erogazione rimborsata.

Gli enti più piccoli, ossia con volume di entrate inferiore a 220.000 euro all’anno, non sono obbligati ad inviare i dati, ma possono comunque farlo se vogliono.

 

Dati da inviare

Vanno comunicati i dati dei donatori che abbiano fornito i loro dati anagrafici, ossia di quelli che sono censiti dall’ente come donatori abituali (ad esempio perché hanno attivato forme automatiche di versamento dell’erogazione a date definite).

Inoltre vanno inviati i dati di ogni altro donatore, anche occasionale, che abbia fornito il codice fiscale in sede di pagamento.

Le erogazioni elencate nella comunicazione devono essere effettuate in modo tracciabile cioè a mezzo banca, ufficio postale o carte di debito, di credito e prepagate.

Non vanno inviati i dati delle erogazioni liberali effettuate da un unico soggetto in nome e per conto di più soggetti (raccolta cumulativa con unico versamento).

 

Modalità di invio

La comunicazione va trasmessa telematicamente:

  • dall’ente, dopo aver effettuato l’accreditamento al portale dell’Agenzia delle Entrate;
  • da un intermediario (CAF, dottore commercialista, consulente del lavoro, ecc.).

Le modalità tecniche per l’invio sono descritte dall’Agenzia delle Entrate nel  provvedimento del 04/03/2024.

 

Sanzioni

È esclusa l’applicazione di sanzioni per omessa o errata trasmissione per l’invio dati scadente il 16/03/2021, poiché l’invio era ancora facoltativo.

Però può essere sanzionato l’errore nella comunicazione che comporti un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.

Dagli anni successivi la sanzione prevista in caso di inadempienza è pari a 100 euro per ogni comunicazione.

In caso di errore di trasmissione, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata:

  • entro i 5 giorni successivi alla scadenza;
  • entro i 5 giorni successivi all’eventuale segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo.

 

Diritto di opposizione da parte di chi dona

La persona che ha effettuato l’erogazione liberale ha la facoltà di manifestare il cosiddetto “diritto di opposizione”, che consiste in:

  • facoltà di apporsi all’inserimento delle erogazioni liberali nella dichiarazione precompilata;
  • acquisizione dei dati in uno specifico archivio dell’Anagrafe tributaria separato dagli altri archivi, che li renda inaccessibili fino allo scadere del termine per l’esercizio di opposizione;
  • cancellazione tempestiva ed integrale dei dati relativi ai soggetti che hanno esercitato opposizione;
  • conservazione entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi dei dati relativi ai soggetti che non hanno esercitato opposizione, allo scadere del quale saranno integralmente e automaticamente cancellati;
  • cancellazione tempestiva e integrale, entro la data in cui verrà messa a disposizione la dichiarazione precompilata dell’anno successivo, dei dati relativi ai soggetti che non hanno effettuato l’accesso alla dichiarazione precompilata.

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