Erogazioni liberali: comunicazione obbligatoria all’Agenzia delle Entrate

Dal 2022 sarà obbligatorio comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle erogazioni ricevute dagli enti non profit.

Ma in realtà non tutti gli enti saranno obbligati all’invio.

Né sarà obbligatorio inviare i dati di tutte le erogazioni ricevute.

Quindi ti chiederai: a che serve un obbligo che non è né universale né completo?

E cosa se ne fa l’Agenzia delle Entrate di questi dati?

Calma calma, in questo articolo troverai le informazioni relative a:

  • gli enti obbligati all’invio e le scadenze;
  • i dati da inviare;
  • le modalità d’invio;
  • le sanzioni;
  • il diritto di opposizione.

Ma prima di partire, capiamo da dove e perché nasce l’obbligo di comunicare i dati delle erogazioni liberali ricevute.

 

Invio dati erogazioni liberali: facoltativo o obbligatorio?

Con  Decreto del 30/01/2018  il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva disposto l’obbligo, in via sperimentale, di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati riguardanti le erogazioni liberali in denaro eseguite con mezzi tracciabili durante l’anno precedente.

L’obiettivo era fornire le informazioni all’Agenzia delle Entrate affinché quest’ultima potesse inserire i dati nella dichiarazione dei redditi precompilata delle persone che avevano effettuato le erogazioni liberali.

In questo modo i cittadini avrebbero avuto accesso diretto e veloce ai  vantaggi fiscali  previsti dal Codice del Terzo Settore  (D.Lgs 117/2017).

Durante la fase sperimentale, che si concluderà quest’anno, l’invio dei dati da parte degli enti è stato facoltativo.

Il  Decreto del 03/02/2021  del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso obbligatorio l’invio dei dati a partire dagli anni successivi.

Ma solo per determinate tipologie di enti.

 

Gli enti obbligati e le scadenze

Gli enti tenuti alla trasmissione dei dati sono:

  • ONLUS di cui al D.Lgs 460/1997 (tra le quali rientrano anche le organizzazioni di volontariato di cui alla L.266/1991);
  • associazioni di promozione sociale di cui alla L.383/2000;
  • fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al D.Lgs 42/2004;
  • fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento e la promozione di attività di ricerca scientifica.

I primi enti che dovranno comunicare obbligatoriamente i dati sono quelli il cui bilancio – redatto secondo i  nuovi schemi  approvati dal D.M. 05/03/2020 – presenti ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominati superiori ad un milione di euro.

I dati da comunicare saranno quelli relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili eseguite dalle persone fisiche nel 2021.

La comunicazione andrà effettuata entro il 16/03/2022.

Seguiranno, a partire dall’anno 2022, gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominati superiori a 220.000 euro.

La comunicazione dei dati 2022 andrà effettuata nell’anno 2023.

In entrambi i casi dovranno essere comunicate anche le eventuali erogazioni liberali restituite nell’anno precedente con indicazione:

  • del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione;
  • dell’anno nel quale è stata ricevuta l’erogazione rimborsata.

Gli enti più piccoli, ossia con volume di entrate inferiore a 220.000 euro all’anno, sembra saranno esentati dall’obbligo di invio dei dati.

Ma l’art.1 c.7 del D.M. del 03/02/2021 già stabilisce un allargamento dell’obbligo a tutti gli enti che risulteranno iscritti al  Registro Unico Nazionale del Terzo Settore  a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui sarà pervenuta l’autorizzazione della Commissione europea prevista dall’art.101 c.10 del Codice del Terzo Settore (e sempre che prima sia divenuto operativo il Registro).

 

Dati da inviare

Vanno comunicati i dati dei donatori che abbiano fornito i loro dati anagrafici, ossia di quelli che sono censiti dall’ente come donatori abituali (ad esempio perché hanno attivato forme automatiche di versamento dell’erogazione a date definite).

Inoltre, vanno inviati i dati di ogni altro donatore, anche occasionale, che abbia fornito il codice fiscale in sede di pagamento.

 

Modalità di invio

La comunicazione va trasmessa telematicamente:

  • dall’ente, dopo aver effettuato l’accreditamento al portale dell’Agenzia delle Entrate;
  • da un intermediario (CAF, dottore commercialista, consulente del lavoro, ecc.).

Le modalità tecniche per la scadenza del prossimo 16 marzo (che è ancora facoltativa) sono le stesse degli anni precedenti.

Quelle relative agli invii obbligatori dei prossimi anni saranno emanate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Maggiori informazioni sono reperibili nella  sezione  del portale dell’Agenzia dedicata alle erogazioni liberali.

 

Sanzioni

È esclusa l’applicazione di sanzioni per omessa o errata trasmissione per l’invio dati scadente il 16/03/2021, poiché l’invio è ancora facoltativo.

Verrà invece sanzionato l’errore nella comunicazione che comporti un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.

Dagli anni successivi la sanzione prevista in caso di inadempienza è pari a 100 euro per ogni comunicazione.

In caso di errore di trasmissione, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata:

  • entro i 5 giorni successivi alla scadenza;
  • entro i 5 giorni successivi all’eventuale segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo.

 

Diritto di opposizione da parte di chi dona

La persona che ha effettuato l’erogazione liberale ha la facoltà di manifestare il cosiddetto “diritto di opposizione”, che consiste in:

  • facoltà di apporsi all’inserimento delle erogazioni liberali nella dichiarazione precompilata;
  • acquisizione dei dati in uno specifico archivio dell’Anagrafe tributaria separato dagli altri archivi, che li renda inaccessibili fino allo scadere del termine per l’esercizio di opposizione;
  • cancellazione tempestiva ed integrale dei dati relativi ai soggetti che hanno esercitato opposizione;
  • conservazione entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi dei dati relativi ai soggetti che non hanno esercitato opposizione, allo scadere del quale saranno integralmente e automaticamente cancellati;
  • cancellazione tempestiva e integrale, entro la data in cui verrà messa a disposizione la dichiarazione precompilata dell’anno successivo, dei dati relativi ai soggetti che non hanno effettuato l’accesso alla dichiarazione precompilata.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

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