Olga:
Nel nuovo statuto che stiamo scrivendo per diventare APS è possibile inserire un numero variabile di deleghe da presentare in sede assembleare ancorandolo al numero degli associati?
tornaconto&c. risponde:
L’art.24 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) contiene le norme riguardanti le deleghe agli associati.
Il comma 2 stabilisce che “agli associati che siano enti del Terzo settore l’atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.”
Il successivo comma 3 aggiunge che, se l’atto costitutivo e lo statuto non prevedono diversamente, ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di:
- 3 associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a 500;
- 5 associati in quelle con un numero di associati non inferiore a 500.
Quindi la risposta alla sua domanda è sì, è possibile ancorare il numero delle deleghe al numero degli associati.
Ma bisogna tenere sempre presente il principio di democraticità, quindi è opportuno che il numero delle deleghe sia sempre adeguato, oltre che proporzionato, al numero degli associati.
Inoltre bisogna considerare che il Codice del Terzo Settore ha apportato ulteriori modifiche alle regole riguardanti l’uso delle deleghe.
Per approfondire l’argomento le consigliamo di leggere l’articolo che abbiamo pubblicato sulle deleghe ai soci per le assemblee.
Una precisazione sulla qualifica di APS
Per completezza di informazione le segnaliamo che per assumere la qualifica di associazione di promozione sociale (APS) non è sufficiente adeguare lo statuto dell’ente al Codice del Terzo Settore.
Il passo successivo – e determinante – è iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Vuoi farci anche tu una domanda? Scrivici.