Fabiana:
Un nostro donatore abituale ci ha chiesto chiarimenti in merito alle erogazioni liberali che ha effettuato a favore della nostra ONLUS.
Leggendo le istruzioni del modello 730 sembrerebbe che abbia diritto alla detrazione o alla deduzione. Quale deve scegliere?
tornaconto&c. risponde:
Il Codice del Terzo Settore (D.lgs 117/2017) ha introdotto dei benefici fiscali per le erogazioni liberali effettuate a favore degli enti del Terzo Settore (ETS).
Per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS la persona che ha effettuato la donazione può usufruire dei seguenti vantaggi fiscali in sede di dichiarazione dei redditi.
Detrazioni (da usare alternativamente):
- 26% per erogazioni liberali in denaro, nel limite di euro 30 mila (art.15 co. 1.1 TUIR);
- 30% per erogazioni liberali in denaro o in natura, fino a euro 30 mila, nel limite del 10% del reddito complessivo (art.83 co.1 e 2 D.lgs 117/2017).
Deduzioni:
- le liberalità in denaro o in natura effettuate a favore delle ONLUS sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.
Tali agevolazioni non sono cumulabili tra loro né con altre agevolazioni fiscali previste a detrazione o deduzione d’imposta da altre disposizioni di Legge.
La scelta tra detrazioni o deduzioni dipende dal reddito del donatore.
Per saperne di più sui benefici fiscali a favore di chi effettua erogazioni liberali può leggere:
- l’articolo che abbiamo pubblicato sui vantaggi fiscali per i donatori;
- la guida alle agevolazioni 2024 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate.
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