Erogazioni liberali a favore di fondazioni estere

I donatori italiani che effettuano erogazioni liberali a favore di fondazioni estere possono accedere ai benefici fiscali?

In estrema sintesi è questa la domanda posta all’Agenzia delle Entrate da una fondazione estera.

Analizziamo insieme le indicazioni contenute nella  risposta n.406 del 16/06/2021  dell’Agenzia delle Entrate.

 

Il caso specifico

La fondazione in questione ha sede in Germania.

Nell’istanza di interpello ha dichiarato di:

  • essere iscritta nel Registro delle Fondazioni dello Stato Federale e soggetta alla vigilanza dell’Autorità statale;
  • perseguire esclusivamente e direttamente finalità di pubblica utilità per il perseguimento di un bene comune.

La fondazione ha chiesto, in qualità di ente comunitario tedesco, se siano applicabili le detrazioni e deduzioni previste dall’art.83 del  Codice del Terzo Settore  (CTS) per le erogazioni liberali effettuate dai contribuenti (persone fisiche, enti e società) residenti in Italia a favore degli enti del Terzo Settore non commerciali di cui all’art.79 co.5 del CTS, con gli stessi requisiti previsti per gli enti del Terzo Settore residenti in Italia.

Inoltre, la fondazione ha chiesto se, pur non essendo residente in Italia, possa iscriversi nei registri italiani del Terzo Settore al fine di poter applicare la disciplina fiscale sopra citata.

 

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

Finché non sarà operativo il  Registro Unico Nazionale del Terzo Settore  (RUNTS), l’agevolazione prevista dall’art.83 co.1 e 2 del CTS è applicabile esclusivamente agli enti iscritti negli attuali registri previsti dalle normative di settore: ONLUS, OdV e APS.

A decorrere dalla fine del periodo transitorio, l’agevolazione di cui sopra sarà applicabile a tutti gli enti che si qualificheranno Enti del Terzo Settore.

In altri termini, durante il periodo transitorio l’applicabilità dell’art.83 va valutata non sulla base della sussistenza dei “nuovi” requisiti previsti dal CTS, ma sulla base del possesso della qualifica di ONLUS, di OdV o di APS.

Tale principio può essere esteso anche alle fondazioni estere in quanto l’art.10 co.1 del D.lgs 460/997 individua i soggetti che possono assumere la qualifica di ONLUS, stabilendo che, ricorrendone i presupposti, “sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato con o senza personalità giuridica”.

A questo proposito l’Agenzia delle Entrate ricorda anche la  circolare n.168 del 26/06/1998  del Ministero delle Finanze.

In base a quanto sopra esposto, la fondazione estera che riceve erogazioni liberali anche da residenti italiani può entrare nel perimetro delle agevolazioni previste dall’art.83 del CTS solo se è iscritta all’anagrafe unica delle ONLUS presso l’Agenzia delle Entrate.

Quando sarà operativo il RUNTS la fondazione estera potrà presentare domanda di iscrizione al Registro per conservare l’accesso ai benefici fiscali ai propri donatori italiani.

 

Attenzione alla tracciabilità

Per completezza di informazione ricordo che, per avere accesso ai benefici fiscali, le donazioni in denaro vanno effettuate in modo tracciabile, ossia tramite versamento bancario o postale, carte di debito, carte credito, carte prepagate, assegni bancari o circolari.

Per quanto riguarda le erogazioni liberali in natura, le regole da osservare sono contenute nel  DM 28 novembre 2019.

Infine, può essere utile rinfrescare la memoria rileggendo il  quadro complessivo  dei benefici fiscali per i donatori.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

Germana Pietrani Sgalla

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