Elezione del presidente di un’associazione

Il presidente è il rappresentante legale di un’associazione (OdV, APS, ONLUS, ASD, ecc.).

In sostanza detiene la responsabilità amministrativa e gestionale dell’attività svolta dall’ente.

Di conseguenza rappresenta il punto di riferimento per i soggetti terzi (comunità, enti pubblici, organi di controllo, ecc.).

In virtù della sua rappresentanza verso l’esterno, a volte si fa l’errore di considerare il presidente come “capo dell’associazione”.

Ma il presidente non ha poteri in più rispetto agli altri amministratori.

Infatti, in caso debba prendere provvedimenti urgenti, deve farli ratificare in seguito dall’organo amministrativo, poiché la gestione dell’associazione è collegiale.

 

Regole per l’elezione del presidente

Nello statuto dell’associazione devono essere indicati:

  • l’organo sociale che ha il compito di eleggere il presidente (l’assemblea dei soci o il consiglio direttivo al suo interno);
  • la durata della carica ed eventuali limiti alla rieleggibilità.

Per quanto riguarda gli enti del Terzo Settore, con la  nota n.7551 del 07/06/2021  il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha confermato che è facoltà di tali enti nominare il presidente in assemblea o nell’organo amministrativo (consiglio direttivo), purché:

  • il consiglio direttivo sia stato eletto totalmente in assemblea;
  • lo statuto preveda tale opzione.

In entrambi i casi, l’elezione dovrà essere verbalizzata e trascritta nel  libro dei verbali.

Le regole per l’elezione del rappresentante legale devono essere specificate nello statuto e/o nel regolamento interno dell’ente.

Nello specifico mi riferisco alle modalità di:

  • convocazione dell’assemblea dei soci (ordine del giorno, prima e seconda convocazione, ecc.);
  • presentazione delle candidature (a lista, a “tabellone”, ecc.);
  • voto (scrutinio segreto, preferenza singola o plurima, ecc.).

 

Scadenza mandato o dimissioni: cosa fare?

La figura del presidente di solito viene meno per due motivi principali.

 

Scadenza del mandato

Alla naturale scadenza del mandato del presidente e del consiglio direttivo, bisogna procedere all’elezione dei nuovi componenti e/o del nuovo presidente, convocando l’assemblea ordinaria dei soci secondo le modalità previste dallo statuto dell’ente.

 

Dimissioni o altre cause di decadimento dall’incarico

Il presidente dimissionario deve comunicare al consiglio direttivo le proprie dimissioni tramite lettera scritta.

Nella lettera è necessario che specifichi se intende mantenere la carica di consigliere.

In base a quanto previsto dallo statuto, il nuovo presidente sarà eletto dall’assemblea dei soci o nominato dal consiglio direttivo scegliendo tra i propri componenti.

 

Elezione del presidente: comunicazioni da effettuare

Ogni volta che cambia il presidente, la notizia va comunicata ad una serie di soggetti:

  • all’Agenzia delle Entrate tramite consegna a mano o telematicamente tramite un intermediario abilitato con modello AA5 (codice fiscale) o AA7 (codice fiscale e partita IVA). La comunicazione va effettuata entro 30 giorni, ma alcune agenzie territoriali la richiedono entro 20 giorni;
  • ai pubblici registri nei quali l’associazione è iscritta;
  • all’amministrazione competente in caso l’associazione sia iscritta all’elenco del riparto del  5×1000.  La comunicazione va effettuata entro il termine previsto per la  dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
  • a tutti i soggetti con i quali si rapporta l’associazione, in modo di mettere in grado i terzi di relazionarsi con chi effettivamente rappresenta l’ente.

Infine potrebbe essere necessario predisporre l’invio telematico del  modello EAS,  entro il 31 marzo dell’anno successivo al momento in cui si è verificata la variazione.

Tale adempimento è necessario solo se la variazione del presidente o dei membri del consiglio direttivo modifica in qualche parte il modello precedentemente inviato.

In caso contrario non è obbligatoria la sua presentazione.

 

In conclusione

Oltre ad applicare alla lettera le norme previste dallo stato per l’elezione del presidente, consiglio sempre ai gruppi dirigenti di adottare una serie di accorgimenti di buon senso.

In primo luogo è opportuno che il rappresentante legale uscente presenti una dichiarazione che illustri la situazione amministrativa e contabile dettagliata (elenco dei crediti e dei debiti ed eventualmente inventario dei beni di proprietà dell’associazione).

Considerata la  responsabilità civile e fiscale  a carico di colui o coloro che agiscono per nome e per conto dell’associazione, questa procedura garantisce in linea di massima i nuovi dirigenti ed il nuovo presidente da eventuali richieste di pagamenti di debiti non esposti nel documento.

Vuol dire che i creditori non potranno agire nei confronti dei neo consiglieri per i debiti pregressi, ma potranno:

  • rifarsi sul fondo comune dell’associazione,
  • agire nei confronti dei soggetti che hanno agito in nome e per conto dell’ente associativo.

Ricordo infine che la responsabilità del presidente e del consiglio direttivo verso terzi continua anche dopo aver cessato il proprio incarico di amministratori nonché dopo la perdita della qualifica di socio.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

Germana Pietrani Sgalla

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