Il nuovo registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Il 31/08/2022 è entrato in vigore il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito dal  D.lgs 39/2021.

Il Registro è gestito con modalità telematiche dal  Dipartimento per lo sport  della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sostituito il  Registro delle ASD e SSD gestito dal CONI.

Il decreto contiene altre informazioni importanti che riguardano:

  • le modalità di iscrizione al nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS);
  • l’acquisto della personalità giuridica da parte delle ASD.

Vediamo insieme nel dettaglio tutte le novità.

In fondo all’articolo ho aggiunto una riflessione riguardante gli enti sportivi dilettantistici che volessero assumere anche la qualifica di ente del Terzo Settore.

 

La struttura del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS)

Nel  Registro sono iscritte tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa la didattica e la formazione, operanti nell’ambito di:

  • una federazione sportiva nazionale (FSN),
  • una disciplina sportiva associata (DSA),
  • o un ente di promozione sportiva (EPS),

riconosciute dal CONI.

L’iscrizione al nuovo Registro certifica la natura dilettantistica delle attività svolte da ASD e SSD ai sensi dell’art.10 D.lgs 36/2021 e art.5 D.lgs 39/2021.

Le ASD e SSD riconosciute dal Comitato italiano paralimpico (CIP) sono iscritte in una sezione speciale.

L’iscrizione al Registro è importante perché è la condizione per poter accedere a “benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura” (art.2 co.1 lettera gg) D.lgs 36/2021).

Inoltre, il Dipartimento per lo sport trasmetterà annualmente All’Agenzia delle Entrate l’elenco delle società e delle associazioni sportive iscritte al Registro, al fine di attestarne il diritto a godere delle agevolazioni fiscali previste per gli enti sportivi dilettantistici (art.10 co.1 D.lgs 36/2021).

 

Trasmigrazione dal Registro CONI al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

L’art.12 del D.lgs 39/2021 stabilisce che gli enti iscritti al vecchio Registro CONI sono inseriti automaticamente nel nuovo RAS, continuando a beneficiare dei diritti e dei benefici derivanti dall’iscrizione.

 

Nuove iscrizioni al RAS

Per le nuove ASD e SSD senza scopo di lucro, l’iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche avviene attraverso un’istanza da presentarsi al Dipartimento per lo sport.

La richiesta di iscrizione deve essere presentata con le modalità descritte nel nuovo regolamento stabilito con  Decreto 27/03/2023  dal Dipartimento per lo Sport.

L’istanza di iscrizione deve essere avanzata:

  • dall’ente sportivo dilettantistico,
  • o dall’organismo sportivo (FSN, DSA o EPS) a cui l’ente è affiliato.

Il legale rappresentante dell’ente sportivo ha facoltà di trasmettere con apposita dichiarazione attraverso la piattaforma del Registro i nominativi (massimo tre) di eventuali soggetti delegati a gestire, nel rispetto della normativa, i dati della società, dei suoi tesserati e dei lavoratori sportivi presenti sul Registro.

La delega può essere revocata dal legale rappresentante in qualsiasi momento.

La richiesta di iscrizione deve essere corredata di una serie di documenti e dati che devono dimostrare l’esistenza dei presupposti richiesti per l’iscrizione.

Nel dettaglio:

a) dati anagrafici dell’ente sportivo;
b) dati anagrafici del legale rappresentante;
c) dati anagrafici dei membri del consiglio direttivo;
d) dati anagrafici dei membri degli altri organi previsti dallo statuto sociale (collegio probiviri, collegio dei revisori);
e) dati anagrafici di tutti i tesserati, anche di quelli minori;
f) attività (sportive, didattiche e formative) svolte dall’ente sportivo dilettantistico;
g) elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell’attività sportiva praticata ed i dati relativi ai contratti che attestano il diritto di utilizzo degli stessi (concessioni, locazioni, comodati);
h) contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali, con indicazione dei soggetti, dei compensi e delle mansioni svolte.

Segnalo che nella nuova versione del regolamento è stato eliminato l’obbligo di indicare la “finalità sportiva dilettantistica” nella denominazione sociale dell’ente.

Entro 45 giorni dalla presentazione della domanda il Dipartimento per lo sport verifica la sussistenza delle condizioni previste e può:

a) accogliere la domanda e iscrivere l’ente al Registro;
b) rifiutare l’iscrizione con provvedimento motivato;
c) richiedere di integrare la documentazione nel caso di richiesta della personalità giuridica.

Decorsi ulteriori 30 giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e l’iscrizione ha validità dalla data di presentazione della domanda.

In caso di mancato o incompleto deposito nei termini previsti:

  • degli atti e dei loro aggiornamenti;
  • degli aggiornamenti relativi alle informazioni obbligatorie;

il Dipartimento per lo sport diffida l’ente ad adempiere all’obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a 180 giorni.

Decorsi inutilmente questi ultimi 180 giorni, l’ente viene cancellato dal Registro.

Il nuovo regolamento del Registro prevede che gli “enti sportivi dilettantistici devono trasmettere con apposita dichiarazione, tramite l’Organismo sportivo di affiliazione, attraverso la piattaforma del Registro, tempestivamente e comunque non oltre 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di iscrizione al Registro, l’avvio di almeno un’attività sportiva o didattica o formativa” (art.5 co.1 lettera e).

 

Le comunicazioni obbligatorie successive

Ogni associazione e società sportiva dilettantistica, attraverso il proprio organismo affiliante, deve depositare presso il RAS i seguenti documenti, entro 30 giorni dalla relativa approvazione o modifica:

a) il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall’assemblea e il relativo verbale;
b) i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati;
c) i verbali che modificano gli organi statutari;
d) i verbali che modificano la sede legale.

 

Mantenimento iscrizione al Registro

L’ente sportivo dilettantistico rinnova automaticamente l’iscrizione con la riaffiliazione all’Organismo sportivo (art.7 co.1 Regolamento).

Le ASD e SSD iscritte hanno l’obbligo di comunicare eventuali modifiche ed aggiornamenti, con apposita dichiarazione tramite l’organismo affiliante, entro il 31 Gennaio dell’anno successivo il cui verificarsi dell’evento (art.7 co.2 Regolamento).

Inoltre i dati riferiti all’attività sportiva svolta dall’ente sportivo dilettantistico, compresa l’attività didattica e formativa, devono essere trasmessi con apposita dichiarazione, tramite l’Organismo sportivo di affiliazione, sempre attraverso la piattaforma del Registro, non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo, ovvero entro 90 giorni dalla conclusione dell’evento (art.7 co.3 Regolamento).

 

Cancellazione dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

La cancellazione di un ente sportivo dilettantistico dal Registro avviene a seguito di:

  • istanza motivata da parte della stessa ASD o SSD;
  • accertamento d’ufficio di provvedimenti della competente autorità giudiziaria o tributaria divenuti definitivi;
  • scioglimento, cessazione o estinzione dell’ente;
  • carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.

 

Funzionamento e revisione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Le norme relative al funzionamento, alla struttura, alle modalità di iscrizione e alla trasmigrazione automatica per le ASD e SSD già iscritte al Registro Coni sono entrate in vigore il 31/08/2022.

Con cadenza triennale, il Dipartimento per lo sport provvederà alla revisione dei dati degli enti iscritti.

Il controllo è finalizzato alla verifica della permanenza dei requisiti previsti per l’iscrizione al Registro stesso.

Per la gestione del Registro, il Dipartimento per lo sport si avvale della società  Sport e Salute Spa.

 

Acquisizione della personalità giuridica

In deroga al DPR 361/2000, le associazioni dilettantistiche possono acquisire la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

È compito del notaio, dopo aver ricevuto l’atto costitutivo dell’ASD:

  • verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente e dalle disposizioni del D.lgs 39/2021 con riferimento alla natura dilettantistica;
  • depositare l’atto ed i relativi allegati, entro 20 giorni, presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport, richiedendo l’iscrizione dell’ente.

Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone i presupposti, iscrive l’ente nel Registro ai sensi dell’art.6 D.lgs 39/2021.

Le variazioni dell’atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l’iscrizione al Registro.

 

RAS, RUNTS o entrambi?

Scritto così sembra quasi uno scioglilingua, invece è un argomento molto serio e complesso.

L’entrata in vigore del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche va di pari passo con l’entrata in vigore il  Registro Unico Nazionale del Terzo Settore  (RUNTS).

L’art.6 co.3 D.lgs 39/2021 prevede la possibilità per gli enti sportivi dilettantistici (quindi per gli enti iscritti al RAS) di assumere anche la qualifica di enti del Terzo Settore, iscrivendosi al RUNTS.

In questo modo le ASD e le SSD, comprese quelle aventi natura di impresa sociale, hanno la possibilità di rivestire sia la veste di ASD/SSD sia quella di ente del Terzo Settore (ETS).

In aggiunta, dal 1° luglio 2023 potranno iscriversi al Registro nazionale delle attività sportive anche gli enti del Terzo Settore non costituiti in forma di ASD o SSD.

 

Quindi, che fare?

La situazione è complessa e merita un esame approfondito caso per caso.

Consiglio agli enti sportivi che stanno prendendo in considerazione di iscriversi sia al RAS che al RUNTS di aspettare l’entrata in vigore della disciplina fiscale degli ETS (ossia il Titolo X del  D.lgs 117/2017).

Se non è possibile attendere, è fondamentale analizzare bene i documenti dell’ente, la sua struttura interna ed avere chiare le sue necessità nel medio-lungo periodo prima di redigere gli atti statutari della nuova organizzazione.

Per fare ciò servono consulenti preparati ed esperti del Terzo Settore…e con un certo fegato aggiungo.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

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