Legge di bilancio 2022 e decreto milleproroghe

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale sia la legge di bilancio 2022 che il decreto “milleproroghe”.

Quest’anno le misure di interesse per il mondo non profit sono molte, alcune anche di grande importanza (vedi ad esempio i chiarimenti sul 5×1000 o le misure dedicate al mondo sportivo).

In più sono tutte già in vigore. Quindi, al fine di renderle subito note, le ho raggruppate in questo articolo.

 

Decreto “milleproroghe”

Il  D.L. 228/2021  è in vigore dal 31/12/2021.

Tramite questo Decreto il Governo ha emanato la proroga di disposizioni o il rinvio di scadenze.

Per questo motivo è chiamato informalmente Decreto “milleproroghe”.

Qui di seguito ho riassunto le misure più rilevanti per gli enti non profit.

 

Proroga assemblee online (art.3 c.1)

Disposta la proroga al 31/07/2022 dello svolgimento delle assemblee in video conferenza e l’uso degli strumenti di partecipazione, a prescindere dalle eventuali previsioni statutarie.

La proroga riguarda sia le società che le associazioni e fondazioni; sia quelle disciplinate dal libro 1° del Codice Civile sia quelle regolate dal Codice del Terzo Settore.

La disposizione può essere adottata anche per le riunioni, in seno a società o enti, di:

  • consigli direttivi,
  • consigli di amministrazione,
  • collegi sindacali ed esecutivi.

 

Proroga dei termini fondo di solidarietà comunale (art.3 c.5)

Il Fondo di solidarietà comunale viene prorogato per tutto il 2022.

Il Fondo di solidarietà comunale è un insieme di risorse finalizzato ad assicurare un’equa distribuzione delle risorse ai Comuni.

 

Trasformazione delle società di mutuo soccorso (art.9 c.1)

Prorogato al 31/12/2022 il termine previsto dall’art.43 c.1 del D.lgs 117/2017 per la trasformazione delle società di mutuo soccorso in enti del Terzo Settore  senza rinunciare al proprio patrimonio.

 

5 per mille (art.9 c.6)

Le ONLUS iscritte all’anagrafe alla data del 22/11/2021 continuano ad essere destinatarie della quota del 5×1000 fino al 31/12/2022 con le modalità stabilite dall’art.3 del  DPCM del 23/07/2020.

Il contributo alle ONLUS è garantito, a prescindere dalla circostanza che esse si iscrivano in corso d’anno al  Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel  processo di trasmigrazione,  che non sono già accreditate per il 5×1000, possono farlo con le modalità stabilite dall’art.3 del DPCM 23/07/2020 entro il 31/10/2022.

 

Contrasto alla povertà educativa (art.15)

Le risorse per il fondo per il contrasto della povertà educativa, nel limite di 15 milioni di euro, possono essere spese fino al 31/12/2022.

 

Legge di Bilancio 2022

Il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore la  Legge 234/2021  “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”.

In base alle leggi vigenti, con questo provvedimento il Governo comunica al Parlamento le spese pubbliche e le entrate previste per l’anno successivo.

Qui di seguito ho riassunto le misure più rilevanti per gli enti non profit.

 

Proroga superbonus 110% (c.28)

Prorogata l’agevolazione fino al 2025 per:

  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
  • organizzazioni di volontariato;
  • associazioni di promozione sociale.

Ma la percentuale di detrazione subirà una progressiva diminuzione:

  • 110% per spese sostenute entro il 31/12/2023;
  • 70% per spese sostenute entro il 31/12/2024;
  • 65% per spese sostenute nel 2025.

 

Fondo di garanzia PMI (cc.53-58)

Prorogata dal 31/12/2021 al 30/06/2022 l’operatività della riserva di 100 milioni a valere sulle risorse del Fondo per l’erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30.000 euro a favore degli enti non commerciali.

 

Fondo povertà educativa (cc.135, 136)

Prorogato il credito d’imposta pari al 75% dei contributi versati dalle fondazioni bancarie a sostegno dei progetti finanziati per mezzo del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Tale Fondo è prorogato per gli anni 2023 (45 milioni di euro) e 2024 (25 milioni di euro).

 

Agevolazioni per lo sviluppo dello sport (cc.185-187, 189, 190)

Per gli anni 2022, 2023 e 2024 gli utili delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI derivanti dall’esercizio di attività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES e il valore della produzione netta ai fini IRAP.

La condizione per godere dell’agevolazione è che in ciascun anno le federazioni sportive destinino almeno il 20% degli stessi allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti componenti le medesime federazioni, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità.

I costi effettivamente sostenuti andranno rendicontati dalle federazioni sportive nazionali e certificati dagli organi di controllo interni delle stesse o dalle società di revisione da queste incaricate per la certificazione dei bilanci, entro il 3° anno successivo a quello di riferimento.

Le misure sono condizionate all’autorizzazione della Commissione europea.

È estesa al 2023 l’autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli sgravi contributivi nel settore dilettantistico.

È estesa all’anno 2022 la possibilità di fruire del credito d’imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (Sport bonus).

 

Insegnamento educazione motoria (c.329)

Viene introdotto l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria e nelle le classi quarte e quinte.

 

Fondo solidarietà comunale (c.563)

Previsto un incremento della quota del Fondo di solidarietà comunale per il potenziamento sociale, gli asili nido ed il trasporto disabili.

Inoltre è determinato un livello minimo che ciascun Comune o bacino territoriale è tenuto a garantire.

 

Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere (c.660)

Incrementato di 50 milioni di euro il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere.

Inoltre è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un Fondo per le attività di formazione propedeutiche all’ottenimento della certificazione di parità di genere.

Il Fondo ha una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2022.

 

Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (c.661)

Viene incrementato il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità destinato a varie misure per un totale di 19 milioni di euro.

 

Fondo per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (cc.671, 673)

Ai fini della prevenzione e del contrasto del fenomeno è istituito un Fondo di 2 milioni di euro per l’anno 2022.
Possono accedervi le associazioni e gli enti di cui all’art.4 c.4 L.71/2017 e in particolare:

a) associazioni sportive dilettantistiche;
b) associazioni di genitori facenti parte del Forum nazionale delle associazioni dei genitori della scuola (FONAGS);
c) associazioni la cui finalità principale sia la tutela dei minori.

 

Modifica della disciplina IVA (c.683)

Prorogata al 1° gennaio 2024 l’applicazione delle disposizioni contenute nel decreto Fisco-Lavoro (D.L. 146/2021) relative alla disciplina ai fini IVA della decommercializzazione dei proventi percepiti dagli enti associativi di cui all’art.4 del D.P.R. n. 633/1972.

Quando le novità del provvedimento saranno entrate in vigore, le operazioni sopra descritte assumeranno la qualifica di operazioni esenti dal tributo.

La proroga riguarda anche l’art.5 c.15-quinquies D.L. 146/2021, il quale stabilisce che, in attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del  Codice del Terzo Settore,  le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro possono applicare, ai soli fini dell’IVA, il regime forfetario.

 

Credito d’imposta spese relative all’attività fisica adattata (c.737)

È previsto un credito d’imposta, valido ai fini IRPEF, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per il 2022, per le spese documentate sostenute per la fruizione di attività fisica adattata.

Le modalità attuative per l’accesso al beneficio saranno previste con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

 

Fondo per l’integrazione dei disabili attraverso lo sport (c.740)

Al fine di favorire la realizzazione di eventi, anche internazionali, di integrazione dei disabili attraverso lo sport, è destinato un contributo pari a 0,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

 

Fondo per sviluppo settore giovanile del ciclismo (c.741)

Al fine di favorire lo sviluppo del settore giovanile del ciclismo italiano, è istituito un Fondo, a favore della Federazione ciclistica italiana, con una dotazione di 600.000 euro per l’anno 2022.

 

Sospensione versamenti tributari e contributivi per lo sport (cc.923, 924)

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituti d’imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
c) i termini dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

I versamenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in una delle seguenti modalità:

  • in un’unica soluzione entro il 30/05/2022;
  • mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo.

 

Integrazione art.67, c.1, lettera m) TUIR (c.1006)

Sono inseriti all’art.67, c. 1, lettera m) del TUIR (DPR 917/1986), quindi esclusi dalla formazione del reddito fino all’importo di 10mila euro, i premi e i compensi erogati, nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, i seguenti enti operanti nella provincia di Bolzano:

  • la Vss (Federazione delle associazioni sportive della provincia autonoma di Bolzano);
  • l’Ussa (Unione delle società sportive altoatesine).

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

Germana Pietrani Sgalla

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