Sport: linee guida per contrastare violenza e discriminazioni e per tutelare i minori

Il 31/08/2022 è entrato in vigore il  D.Lgs 39/2021  che introduce l’obbligo in capo agli enti sportivi di dotarsi di regole per contrastare le discriminazioni, la violenza di genere e per tutelare i minori.

La portata riformatrice del D.Lgs 39/2021 non si esaurisce con questo nuovo obbligo poiché il documento contiene informazioni preziose:

  • sulle modalità di iscrizione al nuovo registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche,
  • sull’acquisto della personalità giuridica da parte delle ASD,

che abbiamo già analizzato in  questo articolo.

Detto ciò, entriamo nel dettaglio delle norme che riguardano la violenza e le discriminazioni.

 

Linee guida degli organismi sportivi nazionali

L’art.16 D.Lgs 39/2021 prevede che entro 12 mesi, cioè entro il 31/08/2023, le Federazioni, Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva dovranno emanare linee guida per la predisposizione di “modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta” volti a:

  • tutelare i minori;
  • prevenire molestie, violenza di genere ed ogni altra forma prevista dal  Codice delle pari opportunità,  ovvero per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento personale.

All’interno dei regolamenti dovranno essere previste anche le sanzioni disciplinari a carico dei tesserati trasgressori o che siano stati condannati in via definitiva per i seguenti reati previsti dal Codice penale:

  • induzione o sfruttamento della prostituzione minorile (art.600-bis);
  • reati legati alla pedopornografia (art.600-ter);
  • utilizzo di materiale pedopornografico (artt.600-quater e 600-quater 1);
  • turismo sessuale minorile (art.600-quinquies);
  • reati legati all’istigazione o commissione di reati di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e circostanze aggravanti (artt.604-bis e 604-ter);
  • violenza sessuale e relative aggravanti (artt.609-bis e 609-ter);
  • atti sessuali con minorenne (art.609-quater);
  • corruzione di minorenne (art.609-quinques);
  • violenza sessuale di gruppo (art.609-octies);
  • adescamento di minorenni (art.609-undecies).

Gli organismi sportivi potranno costituirsi parte civile a carico dei propri tesserati che abbiano commesso tali reati.

Le linee guida avranno validità quadriennale e dovranno essere elaborate sulla base delle caratteristiche delle diverse ASD, SSD e delle persone tesserate al loro interno.

Al termine del periodo di validità saranno riviste e aggiornate, anche sentito il parere del CONI.

 

L’impegno delle ASD e SSD contro le discriminazioni

Le ASD e SSD affiliate (anche quelle professionistiche) dovranno adeguarsi alle linee guida predisponendo entro i successivi 12 mesi:

  • appositi modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva;
  • codici di condotta conformi alle linee guida delle Federazioni, Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva di riferimento.

In caso di pluriaffiliazione l’ASD o SSD potrà scegliere a quali linee guida adeguarsi dandone comunicazione all’altro o agli altri enti.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

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