Sport: approvato il decreto correttivo al D.lgs 36/2021

Lo scorso 28 settembre il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva  il decreto correttivo  al D.lgs 36/2021.

Il decreto si occupa di enti sportivi professionistici e dilettantistici, di lavoro sportivo e risolve alcune criticità del  D.lgs 36/2021.

Ricordo che del D.lgs 36/2021 sono già entrate in vigore le disposizioni relative:

  • al nuovo registro delle società e associazioni sportive (art.10);
  • al professionismo femminile (art.39);
  • alla parità di genere (art.40).

Le restanti disposizioni che sono trattate dal correttivo sarebbero dovute entrare in vigore il 1° gennaio 2023, ma il  D.lgs 198/2022  ha rinviato la data al 1° luglio 2023.

Vediamo nel dettaglio le novità apportate dal decreto correttivo.

 

Forma giuridica

L’art.1 del decreto correttivo modifica l’art.6 del D.lgs 36/2021 intervenendo sulle forme giuridiche che l’ente sportivo dilettantistico può assumere.

Per prima cosa segnalo che sono state eliminate le società di persone.

Poi sono state aggiunte:

La modifica del co.2 dell’art.6 del decreto legislativo prevede che agli ETS iscritti sia al RUNTS sia al RAS si applicano le disposizioni del D.lgs 36/2021 limitatamente all’attività sportiva dilettantistica esercitata e – relativamente alle disposizioni del decreto legislativo – solo in quanto compatibili con il D.lgs 117/2017.

Per le  imprese sociali  le disposizioni del D.lgs 36/2021 si applicano solo in quanto compatibili con il D.lgs 112/2017.

Attenzione: agli ETS – anche nella forma di impresa sociale – non è richiesto il requisito dell’esercizio in via principale dell’attività dilettantistica.

 

Assenza di fine di lucro e distribuzione di utili

L’intervento nell’art.8 del D.lgs 36/2021 introduce una novità importante per gli enti sportivi in forma di società di capitali, ossia la possibilità di distribuire gli utili e gli avanzi di gestione annuale.

Agli enti costituiti nella forma di società cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell’art.2512 del Codice civile non si applica la soglia di distribuzione di utili ai soci nei limiti del 50%.

Le cooperative devono attenersi alle regole all’art.2514 del c.c. il quale prevede il limite di distribuzione dei dividendi in misura non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale versato.

Per incoraggiare l’attività di avviamento e di promozione dello sport e delle attività motorie, il correttivo aggiunge il co.4-bis all’art.8.

Questo nuovo comma stabilisce che, per le società sportive dilettantistiche diverse dalle cooperative che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari, la quota di distribuzione degli utili può arrivare all’80%, entro i limiti dell’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale versato.

 

Attività secondarie e sponsorizzazioni

La “nuova” versione dell’art.9 del D.lgs 36/2021 sancisce che le ASD e le SSD possono esercitare attività diverse da quelle principali purché abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali (ossia l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche) secondo criteri e limiti da definirsi con apposito decreto.

Inoltre l’art.9 stabilisce che i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei limiti del rapporto fra le attività sportive e le attività diverse.

 

Esonero imposta di registro

All’art.12 del D.lgs 36/2021 viene aggiunto il comma 2-bis, il quale esonera società e associazioni sportive dilettantistiche dal pagamento dell’imposta di registro nel caso di modifiche statutarie necessarie ad uniformarsi alle sopravvenute integrazioni normative.

 

Lavoratore sportivo

L’intervento più rilevante effettuato tramite il decreto correttivo riguarda l’inquadramento del lavoratore sportivo.

L’art.13 interviene sull’art.25 del D.lgs 36/2021 specificando le figure che rientrano nella qualifica di “lavoratore sportivo”:

  • l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico, il direttore di gara;
  • il tesserato che svolge mansioni di collaboratore percependo un corrispettivo.

I lavoratori sportivi sopra elencati rientrano tra quelli necessari per lo svolgimento di attività sportiva, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti.

Sono escluse le mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Sia alle figure sopra elencate che alle prestazioni di carattere amministrativo-gestionale si applicano le norme sul lavoro sportivo (art.25 D.lgs 36/2021).

Invece alle prestazioni per il servizio di custodia, pulizia e di manutenzione e per tutto quanto non disciplinato dal decreto vanno applicate le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.

Il decreto correttivo ribadisce che i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono prestare la propria attività nelle ASD e SSD fuori orario di lavoro, previa comunicazione all’amministrazione di competenza.

Attenzione: se l’attività viene retribuita deve essere richiesta l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.

 

Rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo

L’art.16 riscrive completamente l’articolo 28 del D.Lgs. 36/2021, introducendo la disciplina del rapporto di lavoro nell’area del dilettantismo.

Possono essere avviati rapporti lavoro sportivo autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, se ricorrono nei confronti del committente i requisiti:

  • la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
  • le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.

Inoltre, la norma semplifica gli adempimenti a carico dei datori di lavoro sportivi disponendo che l’obbligo di comunicare ai centri per l’impiego l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa si intende assolto attraverso la comunicazione da parte dell’associazione o della società destinataria delle prestazioni sportive al Registro delle attività sportive dilettantistiche.

Il Registro Nazionale delle Attività Sportive può sostituire il Libro Unico del Lavoro.

 

Il volontario sportivo

Il decreto correttivo abroga la figura dell’amatore sportivo introducendo all’art.29 del D.lgs 36/2021 quella del volontario sportivo.

Inoltre abroga l’art.67 co.1 lettera m) del TUIR per la parte relativa ai compensi sportivi.

Il volontario sportivo non può percepire compensi di qualsiasi tipo (né da lavoro subordinato né autonomo) dall’ente di cui è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

Può invece ricevere il rimborso di spese documentate di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal Comune della propria residenza.

Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Infine, gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi.

 

Abolizione del vincolo sportivo

È rinviata al 31 luglio 2023 l’abolizione definitiva del vincolo sportivo estesa anche al dilettantismo.

Le Federazioni e Discipline associate possono prevedere una disciplina di gradualità per questa abolizione.

 

Trattamento pensionistico contributivo

L’art.23 del decreto correttivo modifica l’art.35 del D.Lgs. 36/2021 in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori sportivi.

Nel dettaglio il correttivo sancisce:

  • obbligo di versamento dei contributi previdenziali sopra la soglia di euro 5.000,00 di compenso;
  • per le collaborazioni coordinate e continuative iscritte alla gestione separata INPS:
      • l’applicazione dell’aliquota del 24% a coloro che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie;
      • l’applicazione dell’aliquota del 25%, oltre le aliquote aggiuntive in vigore, per coloro che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie;
  • aliquota del 25%, oltre le aliquote aggiuntive, si applica per i lavoratori che svolgono prestazioni autonome (art. 53 co.1 del TUIR).

Segnalo inoltre che:

  • fino al 31/12/2027 viene introdotta una riduzione del 50% delle aliquote, con equivalente riduzione dell’imponibile contributivo e conseguentemente delle relative prestazioni pensionistiche;
  • sono esclusi dal recupero contributivo i rapporti iniziati prima del 01/01/2023 e inquadrati ai sensi dell’art.67 co.1 lettera m) TUIR;
  • per i lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, la comunicazione all’INPS avverrà attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

 

Disciplina fiscale dei compensi sportivi

Viene modificato l’art.36 del D.lgs 36/2021, il quale prevede che fino a 15.000 euro non siano soggetti ad alcuna forma di imposizione fiscale i compensi da lavoro sportivo nell’area del dilettantismo.

Oltre tale soglia il compenso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente l’importo.

Attenzione: per gli atleti di età inferiore a 23 anni nell’ambito del settore professionistico, in caso di superamento dei 15.000 euro, l’importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente.

Per gli sport a squadre questa agevolazione si applica alle sole società sportive professionistiche il cui fatturato non superi i 5 milioni di euro.

All’atto del pagamento il lavoratore sportivo deve rilasciare autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare.

Le somme versate ai lavoratori sportivi a titolo di premio vengono escluse dalla natura retributiva, quindi sono considerate non in relazione all’attività svolta ma al raggiungimento di risultati sportivi.

Ai premi si applica la ritenuta alla fonte del 20%.

 

Area del professionismo e del dilettantismo

La modifica dell’art.38 del D.lgs 36/2021 chiarisce la distinzione tra:

  • l’area del professionismo , composta da società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative (la qualificazione dei settori in cui operano rimane di competenza delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate);
  • l’area del dilettantismo, composta da associazioni sportive e società che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.

Nell’area del dilettantismo sono inclusi gli enti del Terzo Settore che:

  • esercitano, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;
  • sono iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Per questi ultimi si applicano le disposizioni previste per le ASD e SSD limitatamente all’attività sportiva dilettantistica esercitata.

 

In conclusione

II decreto correttivo era un intervento necessario e urgente per due motivi:

  • il D.lgs 36/2021 conteneva delle criticità segnalate da molti addetti del settore che rendevano difficile l’applicazione di alcune norme;
  • la Corte di Cassazione nelle recenti sentenze ha deliberato che in presenza di un’attività sportiva dilettantistica svolta a titolo oneroso con continuità e in maniera professionale, i compensi sportivi dilettantistici non possono rientrare tra i redditi diversi.

Quindi, in sostanza, con il decreto correttivo il legislatore è intervenuto per risolvere le criticità sopra esposte.

Ma non solo: grazie agli interventi contenuti nel correttivo, la riforma dello sport diventa compatibile con quella del Terzo Settore.

Il che naturalmente facilita la gestione amministrativa e l’inquadramento fiscale dei tanti enti che svolgono contemporaneamente sia attività sportiva che attività sociali.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

Condividi su :

Iscriviti alla nostra newsletter

È comoda, gratuita e ti arriva ogni 15 giorni.
Di sabato, così puoi leggerla con calma quando vuoi.