ASD-APS: le principali caratteristiche

Nell’articolo  “Cos’è una associazione di promozione sociale sportiva dilettantistica”  ho parlato della possibilità per un’associazione sportiva dilettantistica (ASD) di avere anche il riconoscimento di associazione di promozione sociale (APS).

Ma quali sono esattamente le caratteristiche che dovrebbe avere la ASD-APS?

Per avere chiaro il quadro e valutare questa opportunità, in questo articolo analizzo:

  • le norme di riferimento;
  • la questione dell’IVA per gli enti non commerciali;
  • le caratteristiche delle ASD con relative agevolazioni;
  • le agevolazioni delle APS con relative agevolazioni.

Prima di partire però è molto importante dirci fuori dai denti che l’associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale è una tipologia associativa complessa e richiede molta attenzione, anche durante la gestione quotidiana.

Non è il caso quindi di fondarla o trasformarne una già esistente a cuor leggero.

Bisogna affidarsi a consulenti esperti di non profit per fare un accurato esame:

  • dei documenti statutari (se l’ente già esiste);
  • dello scopo sociale;
  • delle attività da svolgere e delle modalità che si intende utilizzare;
  • del personale impiegato (volontario e/o dipendente).

Decidere solo in base ai vantaggi sarebbe una scelta superficiale avventata che si pagherebbe a caro prezzo in seguito.

 

Le leggi di riferimento

Le APS e le ASD hanno in comune gran parte dei requisiti statutari richiesti dalle normative vigenti.
Tra questi, ci sono la finalità di utilità sociale e l’attività non lucrativa.

Possono quindi convivere in un unico “organismo”, il quale è tenuto a seguire le normative civilistiche e fiscali di entrambe le tipologie associative:

  • per le associazioni di promozione sociale
  • per le associazioni sportive dilettantistiche
    • l’art.90 della  L.289/2022;
    • D.lgs 39/2021 (dal 31/08/2022);
    • D.lgs 36/2021, 37/2021 e 38/2021 (dal 1° gennaio 2023).

L’ASD APS che possiede i requisiti richiesti dalle norme sopra elencate, deve iscriversi sia al  Registro nazionale delle attività sportive  che al  Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Attenzione ad un particolare non di poco conto: con la doppia iscrizione in caso di contrasto prevalgono le norme del Codice del Terzo Settore.

 

Cosa dicono le norme

Il Legislatore ha inserito tra le attività di interesse generale elencate nell’art.5 co.1 lettera t) del Codice del Terzo Settore “l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche”.

Ma non ha incluso le associazioni sportive dilettantistiche tra gli enti del Terzo Settore elencati nell’art.4.

Ciò vuol dire che gli enti del Terzo Settore possono svolgere attività sportiva, ma le ASD devono – eventualmente – iscriversi al RUNTS nella sezione “altri ETS” o “APS”, conformando il proprio statuto al Codice del Terzo Settore.

La  circolare 18E/2018  dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro devono scegliere se “conservare le agevolazioni fiscali ad esse specificamente riservate dalla vigente disciplina oppure, in alternativa qualora intendano entrare a far parte degli enti del Terzo settore, fruire dei benefici fiscali previsti per tali enti del Terzo settore, in luogo del regime fiscale specifico riservato alle associazioni e società sportive dilettantistiche non lucrative”.

Tuttavia dalla  riforma dello sport  emerge la compatibilità e il rapporto tra i due registri nazionali, confermando la possibilità per un ente di assumere entrambe le qualifiche.

 

La questione IVA per gli enti non commerciali

In materia di IVA il Decreto fiscale 146/2021 ha apportato delle novità considerevoli.

Per sanare la procedura d’infrazione notificata all’Italia dalla Commissione Europea, il legislatore ha modificato strutturalmente le disposizioni del decreto IVA, trasformando alcune operazioni da escluse in operazioni esenti dall’imposta.

Le operazioni in questione sono quelle rese dagli enti associativi non commerciali ai propri associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.

Ne ho parlato in dettaglio in  questo articolo;  qui mi limito a ricordare che la modifica entrerà in vigore il 1° gennaio 2024.

 

Caratteristiche delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD)

Le ASD, costituite nella forma di associazioni riconosciute e non riconosciute, svolgono attività sportiva, nonché formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica.

Le associazioni sportive dilettantistiche devono:

  • avere assenza di lucro;
  • essere costituite da almeno tre soci fondatori;
  • chiedere l’affiliazione ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva, la quale iscrive la ASD nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

 

Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Il registro nazionale delle ASD e SSD tenuto dal CONI è stato abrogato ed è stato sostituito dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito dal D.lgs 39/2021.

Il nuovo registro è tenuto dal  Dipartimento per lo sport  della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le ASD e SSD devono iscriversi al nuovo registro per:

  • ottenere il riconoscimento ai fini sportivi;
  • accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura.

 

Modello EAS

L’art.94 co.4 del Codice del Terzo Settore esonera gli enti iscritti al RUNTS dall’invio del Modello EAS.

Ma per quanto riguarda lo sport il legislatore non è intervenuto.

Quindi, ad oggi, per gli enti sportivi dilettantistici di nuova fondazione permane l’obbligo di inviare la comunicazione entro 60 giorni dalla data di costituzione.

 

Attività diverse

L’art.9 D.lgs 36/2021 prevede che gli enti sportivi dilettantistici possono esercitare attività diverse da quelle principali previste dall’art.7 co.1 lettera b) del suddetto decreto a condizione che:

  • l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano;
  • che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

 

Agevolazioni degli enti sportivi dilettantistici

Le principali agevolazioni, ad oggi, in capo a ASD e SSD sono le seguenti:

  • defiscalizzazione dei corrispettivi specifici versati da soci o tesserati alla federazione sportiva, ente di promozione sportiva o disciplina sportiva di affiliazione (art.148 c.3 TUIR);
  • accesso alla disciplina fiscale agevolata L.398/1991;
  • esclusione dall’applicazione della norma sulla perdita della natura di ente non commerciale (art.149 TUIR) valida solo per le ASD;
  • le aziende sponsor possono dedurre integralmente le sponsorizzazioni fino a € 200.000 come spesa l’investimento promozionale-pubblicitario;
  • esclusione dall’applicazione della tassa sulle concessioni governative;
  • applicazione dell’imposta di registro a tassa fissa;
  • detrazioni dall’imposta per contributi erogati da persone fisiche ad associazioni sportive dilettantistiche fino ad un massimo di € 1.500 annui;
  • detrazione delle spese di iscrizione ai corsi degli associati/tesserati fino a € 210 annui;
  • riduzione dell’accisa gas metano;
  • accesso al 5×1000.

 

Il lavoro sportivo

Lo scorso 7 luglio il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare il decreto correttivo al D.lgs 36/2021 il quale apporterà delle novità importanti in materia di lavoro sportivo.

È bene precisare che il decreto legislativo potrebbe essere ancora modificato prima della sua definitiva pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Vediamo alcuni punti del testo in base alle informazioni oggi disponibili:

  • abrogazione della figura dell’amatore sportivo;
  • introduzione della figura del volontario sportivo che potrà essere utilizzato anche dagli enti sportivi CONI, CIP, Sport e Salute con utilizzo di rimborso delle spese documentate;
  • abolizione anticipata del vincolo sportivo nell’area del dilettantismo;
  • abrogazione dell’art.67 co.1 lettera m) TUIR riferito ai compensi sportivi.

Per quanto riguarda i compensi sportivi, il decreto correttivo prevede:

  • esenzione totale dagli obblighi fiscali e contributivi fino a 5.000 euro di reddito del lavoratore autonomo dilettante;
  • per i compensi superiori a 5.000 euro e fino a 15.000 euro resta l’esenzione IRPEF mentre sono dovuti i contributi previdenziali all’INPS;
  • oltre i 15.000 euro di reddito è dovuta sia l’IRPEF che i contributi previdenziali.

 

Caratteristiche delle associazioni di promozione sociale (APS)

Le associazioni di promozione sociale (APS) sono enti del Terzo settore (ETS) costituite nella forma di associazioni riconosciute e non riconosciute, al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Per poter ottenere la qualifica di ETS, la APS deve:

  • avere assenza di lucro;
  • perseguire le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • rivolgere le attività in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi;
  • svolgere in maniera esclusiva o prevalente le attività di interesse generale (art.5 Codice Terzo Settore);
  • avere un numero minimo di soci pari a sette (art.35 co.1 Codice Terzo Settore);
  • avvalersi prevalentemente dell’apporto di volontari;
  • in presenza di lavoratori retribuiti ,compresi in caso di necessità anche dei propri associati, deve rispettare alternativamente uno dei seguenti parametri:
    • le risorse umane retribuite non devono essere superiori al 5% dei soci;
    • le risorse umane retribuite non siano devono essere superiori al 50% dei volontari attivi.

Le associazioni di promozione sociali inoltre possono:

  • svolgere  attività diverse  da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, in conformità all’art.6 CTS, secondo criteri e limiti definiti dal D.M. 107/2021;
  • esercitare attività di raccolta fondi, a norma dell’art.7 CTS – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

 

Agevolazioni delle associazioni di promozione sociale

Le principali agevolazioni in capo alla ASD sono le seguenti:

  • acquisizione agevolata della personalità giuridica (art.22 CTS);
  • miglior trattamento nel rapporto con gli enti pubblici (artt 55 a 57 CTS);
  • accesso al credito agevolato (art.67 CTS);
  • strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche (art.70 CTS);
  • possibilità di svolgere la propria attività in locali non aventi destinazione d’uso compatibile con l’attività esercitata e ampliamento delle attività (art.71 CTS);
  • accesso più agevole al 5×1000.

 

Adempimenti

A differenza degli enti sportivi dilettantistici, le APS devono assolvere a maggiori adempimenti civilistici e amministrativi:

  • tenuta dei libri sociali (art. 15 CTS);
  • comunicazioni al RUNTS a seguito di nuove elezioni della variazione del rappresentante legale e dei componenti il Consiglio direttivo;
  • approvazione entro il 30 aprile del rendiconto per cassa o bilancio e depositarlo entro il 30 giugno di ogni anno al RUNTS;
  • adozione degli  schemi di bilancio  previsti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (D.M. 05/03/2020);
  • pubblicazione dei compensi erogati a soci e/o amministratori (art.14 CTS);
  • pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti (art.1 commi 125-129 L.124/2017);
  • pubblicazione di determinate informazioni quando all’interno degli organismi associativi sono presenti persone che hanno o hanno avuto incarichi politici (art.43 D.L. 34/2019);
  • nomina dell’organismo di controllo e di un revisore legale dei conti al superamento dei limiti stabiliti dagli artt 30 e 31 del CTS.

Del  regime fiscale delle APS  ho già scritto approfonditamente.

Aggiungo solo un elemento importante: le disposizioni in materia di imposte sui redditi e dei regimi fiscali previsti dal Titolo X del CTS non sono ancora entrate in vigore in quanto non abbiamo ancora l’autorizzazione della Commissione europea (art.104 CTS).

Quindi per le APS, salvo quanto previsto dall’art.85 co.7 rispetto agli immobili, sono ancora in vigore le norme previgenti, ossia:

  • l’articolo 148 TUIR;
  • la Legge fiscale 398/1991.

 

In conclusione

L’associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale (ASD-APS) può godere di gran parte dei vantaggi previsti da entrambe le tipologie associative, soprattutto grazie alla riforma dello sport che rende piena compatibilità tra il Terzo Settore e lo sport.

Ma attenzione: a maggiori vantaggi corrisponde maggiore responsabilità e trasparenza.

Per questo è doveroso che ogni eventuale trasformazione e/o iscrizione a qualche registro venga deliberata dall’assemblea straordinaria dei soci.

Infine, lo ripeto ancora una volta: prima di prendere qualsiasi decisione è bene affidarsi a consulenti esperti del settore non profit, per essere sicuri che la ASD-APS sia la strada giusta.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

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