Il nuovo regime fiscale delle APS

Dopo aver spiegato  quali enti  possono definirsi APS a seguito della riforma del Terzo Settore, vediamo come cambiano le regole fiscali.

L’art.85 del  Codice del Terzo Settore  descrive il nuovo regime fiscale delle Associazioni di Promozione Sociale (APS).

In sostanza cambia poco rispetto alle regole precedentemente in vigore.

C’è qualche aggiornamento, ma tutto sommato il Codice del Terzo Settore (CTS) riprende quanto disciplinato dall’art.148 del  TUIR  e dalla  Legge 383/2000.

 

Le nuove regole fiscali per le APS

Il comma 1 dell’art.85 del CTS, oltre a quanto stabilito per gli tutti gli Enti del Terzo Settore nell’art.79 c.2, 3 e 4 e riprendendo l’art.148 c.3, prevede la decommercializzazione ai fini IRES per “le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta percento da enti del Terzo settore ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera m)”.

Analizzando il comma sopra riportato notiamo un particolare molto importante: solo le APS mantengono la decommercializzazione delle entrate derivanti dai corrispettivi specifici che i soci versano per acquisire maggiori servizi, rispetto gli altri Enti del Terzo Settore (ETS).

La regola speculare che se ne ricava è che tutti gli altri ETS non godono della decommercializzazione dei contributi specifici richiesti ai soci per eventuali servizi aggiuntivi rispetto a quelli compresi nella quota associativa annuale.

Il comma 2 dell’art.85 del CTS ci dice che le cessioni di pubblicazioni dell’ente verso il pagamento di corrispettivi specifici sono considerate non commerciali (sempre ai fini IRES) se:

  • sono svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali dell’ente;
  • sono rivolte esclusivamente agli associati e ai loro familiari conviventi.

 

Le attività commerciali

Il comma 3 dell’art.85 del CTS considera commerciali le attività così come erano già previste dall’art.148 c.4 del TUIR, ossia:

  • cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;
  • somministrazioni di pasti;
  • erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
  • prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali;
  • gestione di spacci aziendali e di mense;
  • organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
  • gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
  • pubblicità commerciale;
  • telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

Le eccezioni per le APS

Nel comma successivo si specifica che solo per le APS iscritte nel registro nazionale tenuto dal Ministero dell’Interno si considerano non commerciali ai fini IRES:

  • la somministrazione di alimenti e bevande effettuate presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi similari;
  • l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici.

A patto che le suddette attività siano:

  • strettamente complementari ad attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
  • effettuate nei confronti di associati e soggetti assimilati (in modo particolare i familiari conviventi).

Attenzione però: per il loro svolgimento non ci si deve avvalere di alcuno strumento pubblicitario o di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.

Questo limite costituisce una novità rispetto alla disciplina previgente ed ha lo scopo di neutralizzare eventuali concorrenze “sleali” di tali attività.

 

I corrispettivi specifici dei soci delle APS

Il commi 5 e 6 dell’art.85 del CTS ci spiegano che:

  • le quote e i contributi corrisposti alle APS dai soci non concorrono alla formazione della base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti (ISI);
  • non si considerano commerciali le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.

 

Le agevolazioni sugli immobili

Al comma 7 dell’art.85 CTS troviamo un ulteriore agevolazione, che riguarda l’esclusione da imposizione IRES dei redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento o al finanziamento di attività non commerciali.

Questa beneficio fiscale è entrato in vigore il 1° gennaio 2018.

 

In conclusione

L’art.85 disciplina l’esclusione solo ai fini IRES delle attività svolte dalle APS, ma non sembra invece prevedere nulla ai fini IVA.

Questo è uno dei diversi aspetti che il legislatore dovrà chiarire.

Inoltre l’art.104 comma 2 del CTS sancisce che “le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro”.

Quindi per le APS , salvo quanto previsto dall’art. 85 comma 7 rispetto agli immobili, sono ancora in vigore le norme previgenti, ossia:

  • l’articolo 148 TUIR;
  • la Legge 398/1991;
  • e la Legge 383/2000.

Ultima nota, però fondamentale, a cui prestare molta attenzione: tutte le attività considerate non commerciali sopra descritte devono osservare il principio di prevalenza sancito dall’art.79 comma 5 CTS, necessario per stabilire la complessiva natura non commerciale dell’ente in ciascun periodo di imposta.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

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