Riforma dello sport e rapporto con il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Il 28 febbraio scorso il Consiglio dei Ministri ha pubblicato una breve nota con la quale ha comunicato l’approvazione di cinque decreti legislativi attuativi della riforma dello sport.

Da tale riforma emerge per le ASD e SSD la possibilità di aderire al Terzo Settore iscrivendosi, oltre che al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, anche al  Registro Unico Nazionale del Terzo Settore  (quando sarà operativo).

Ma ogni scelta comporta conseguenze che è opportuno conoscere prima di scegliere quale strada prendere.

Ecco perché in questo articolo approfondisco il rapporto tra la riforma dello sport ed il Terzo Settore, esaminando i temi di maggiore interesse per gli enti sportivi.

Ma andiamo con ordine ed analizziamo tutti i passaggi.

 

Gli argomenti dei cinque decreti

I decreti di riforma dell’ordinamento sportivo sono la diretta attuazione degli articoli 5,6,7,8 e 9 della Legge delega 86/2019 ossia della cosiddetta “legge sullo sport”.

I cinque decreti pubblicati in Gazzetta Ufficiale intervengono in materia di:

  • riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici del rapporto di lavoro sportivo (D.lgs 36/2021);
  • rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo (D.lgs 37/2021);
  • riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione d’impianti sportivi (D.lgs 38/2021);
  • semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi (D.lgs 39/2021);
  • sicurezza nelle discipline sportive invernali (D.lgs 40/2021).

Il  DL Sostegni  aveva posticipato al 1° gennaio 2022 l’entrata in vigore dei decreti legislativi contenenti la riforma dello sport (co.7 a 11 art.30).

Ma la  legge di conversione  del DL Sostegni ha ulteriormente prorogato l’entrata in vigore delle disposizioni della riforma sul lavoro sportivo, artt dal 25 al 37 DL 36 del 28/02/2021, la quale decorrerà dal 31 dicembre 2023.

 

La compatibilità tra ente sportivo ed ente del Terzo Settore

L’art.3 del D.lgs 36 descrive i principi e gli obiettivi che l’intero decreto intende perseguire.

Tra questi troviamo al co.2 lett.a: “riconoscere il valore culturale, educativo e sociale dell’attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute, nonché quale mezzo di coesione territoriale”.

Altro aspetto importante: l’art.6 co.2 prevede che gli enti sportivi dilettantistici, se ricorrono i presupposti, possano assumere la qualifica:

  • di enti del Terzo Settore, ai sensi dell’art.5 co.1 lett.t del D.lgs 117/2017;
  • di impresa sociale, ai sensi dell’art.2 co.1 lett.u del D.lgs 112/2017.

In tal caso, le norme del presente decreto trovano applicazione solo in quanto compatibili.

Gli enti sportivi che volessero iscriversi anche nel Registro Unico del Terzo Settore, assumendo quindi anche la qualifica di ETS, dovranno rispettare i requisiti e predisporre gli adempimenti previsti da entrambe le normative.

Attenzione: il D.lgs 36/2021 prevede espressamente che, in caso di potenziale contrasto tra le due discipline, occorrerà fare riferimento prioritariamente a quella del Terzo Settore.

Quanto al trattamento tributario, l’ente sportivo che volesse assumere anche la qualifica di ETS dovrà applicare il regime fiscale previsto dall’art.79 del Codice del Terzo Settore (D.lgs 117/2017).

 

Attività principali e secondarie

Sempre il D.lgs 36/2021 individua le attività principali e le attività secondarie che un ente sportivo può svolgere:

  • organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica (art.7 co.1 lett.b);
  • attività diverse a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (art.9).

Attenzione: l’art.9 prevede che i parametri per definire il carattere secondario delle attività diverse vengano definiti da un apposito decreto, che ad oggi non ha ancora visto la luce.

Dal punto di vista fiscale, la tipologia di attività diverse ed i limiti che verranno definiti potrebbero non coincidere con quelli del regime della L.398/1991.

Ad esempio questi parametri potrebbero limitare le entrate commerciali, incluse le sponsorizzazioni.

 

Assenza di fine di lucro

In quanto all’assenza di fine di lucro, l’art.8 D.lgs 36/2021 prevede che ASD e SSD destinino eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio.

La norma vieta la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Per le SSD, in analogia a quanto disciplinato per le imprese sociali, viene prevista la possibilità di:

  • destinare una quota inferiore al 50% degli utili ad aumento gratuito del capitale sociale, nei limiti dell’indice ISTAT di inflazione annua;
  • distribuire utili ai soci, in misura non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
  • rimborsare al socio il capitale effettivamente versato e eventualmente rivalutato secondo gli indici sopra esposti.

Segnalo un punto critico per le SSD molto importante: per usufruire della de-commercializzazione dei corrispettivi specifici, l’art.148 co.8 del TUIR richiede che nello statuto dell’ente sportivo sia previsto il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione e che la quota associativa sia intrasmissibile e non rivalutabile.

Di conseguenza mi sembra chiaro che, secondo la normativa fiscale attuale, se gli enti sportivi vorranno de-commercializzare i corrispettivi specifici, non potranno recepire quanto previsto dalla riforma.

 

Da dilettante ad amatore sportivo

L’art.29 del D.lgs 36/2021 introduce la figura dell’amatore sportivo.

Le SSD e le ASD, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.

Le prestazioni amatoriali sono svolte nell’ambito dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

Tali prestazioni sportive amatoriali sono incompatibili con qualsiasi rapporto di lavoro quindi non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Agli amatori possono essere riconosciuti:

  • premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive;
  • indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari, di cui art.69 co.2 del TUIR (DPR 917/1986).

In caso le suddette indennità di trasferta e rimborsi spese superino il limite reddituale dei 10 mila euro, le prestazioni sportive sono considerate di natura professionale per l’intero importo.

Le ASD e SSD che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso terzi.

L’art.36 del decreto al comma 6 prevede che ai sensi dell’articolo 67 co.1 lett.m del TUIR, per “premi” e “compensi” erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche si intendono gli emolumenti occasionali riconosciuti in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive.

Il legislatore a questo punto dovrà:

  • spiegare la contraddizione dei due articoli sopra esposti (nell’art.9 non si parla di emolumenti occasionali);
  • chiarire se la figura dell’amatore sportivo è compatibile con il volontario previsto dal CTS (artt.17 a 19 D.lgs 117/2017).

 

Il trattamento tributario degli enti sportivi

Dal punto di vista tributario il Decreto legislativo conferma quanto attualmente riconosciuto:

  • non applicabilità della ritenuta del 4% sui contributi a favore di ASD e SSD;
  • gli atti costitutivi e di trasformazione delle ASD, SSD, FNS, EPS soggetti all’imposta di registro in misura fissa;
  • il corrispettivo in denaro o in natura erogato in favore delle ASD e SSD costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, ai sensi dell’art.108 co.1 TUIR;
  • adozione della L.398/1991;
  • attività commerciali occasionali per un massimo di 2 eventi all’anno nel limite di euro 51.645,69 (DM 10/11/1999).

Ricordo ancora una volta che, nel caso in cui l’ente sportivo decidesse di iscriversi anche al RUNTS, quindi di assumere anche la qualifica di ETS, dovrà applicare la disciplina fiscale prevista dal CTS (D.lgs 117/2017) e non la norma fiscale riferita allo sport.

 

ASD e SSD: le regole per essere anche ente del Terzo Settore

Le ASD che vorranno accedere al Terzo Settore dovranno decidere in quale sezione iscriversi del RUNTS.

La scelta potrebbe ricadere sulla sezione dedicata alle APS, in considerazione delle molte affinità in essere tra le due tipologie associative.

Cito ad esempio la natura mutualistica delle attività rivolte verso ed in favore degli associati.

È scontato, ma lo segnalo per chiarezza, che gli enti che vorranno avere la doppia qualifica di ASD-APS o ASD-ETS dovranno prevedere nello statuto le clausole previste dalla riforma dello sport art.7 D.lsg 36/2021 e da CTS D.lgs 117/2017.

 

Il registro delle attività sportive dilettantistiche

ll D.lgs 39/2021 tratta le semplificazioni di adempimenti relativi agli organismi sportivi.

Le novità apportate dal decreto confermano la compatibilità tra il Terzo Settore e lo sport.

Innanzitutto istituisce il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che avrà funzioni e caratteristiche simili a quelle del RUNTS.

Il registro sarà istituito presso il  Dipartimento per lo sport  e sarà gestito in maniera telematica.

Ad esso dovranno essere iscritte tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, operanti nell’ambito di una FSN, DSA o EPS riconosciuti dal CONI.

Il registro sostituirà quello attuale gestito dal CONI.

Inoltre, è da rilevare che il CONI non sarà più l’ente che certificherà la la natura dilettantistica di società e associazioni sportive.

Sarà il Dipartimento per lo sport che rilascerà i certificati di iscrizione al registro.

Gli enti sportivi già iscritti all’entrata in vigore del decreto nel registro CONI trasmigreranno automaticamente nel nuovo registro.

 

Iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

L’art.6 del D.lgs 39/2021 prevede che la domanda di iscrizione al registro deve essere inviata al Dipartimento per lo sport e deve contenere:

  • dati anagrafici dell’ASD e SSD;
  • dati anagrafici del legale rappresentante;
  • dati anagrafici dei membri del consiglio direttivo;
  • dati anagrafici dei membri degli altri organi previsti dallo statuto sociale;
  • dati anagrafici di tutti i tesserati, anche di quelli minori;
  • le attività (sportive, didattiche e formative) svolte dai tesserati delle singole ASD e SSD affiliate;
  • l’elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell’attività sportiva praticata e i dati relativi ai contratti che attestano il diritto di utilizzo degli stessi (concessioni, locazioni, comodati);
  • i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali, con indicazione dei soggetti, dei compensi e delle mansioni svolte.

Inoltre gli enti sportivi, attraverso il proprio organismo affiliante, devono depositare presso il registro, entro trenta giorni dalla relativa approvazione o modifica:

  • il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall’assemblea e il relativo verbale;
  • i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati;
  • i verbali che modificano gli organi statutari;
  • i verbali che modificano la sede legale.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, il Dipartimento per lo sport, dovrà definire con apposito provvedimento la disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del registro.

Dopo di che inizierà la “trasmigrazione” dal vecchio  Registro CONI  al nuovo Registro del Dipartimento per lo Sport.

 

La personalità giuridica

Per le ASD è da segnalare la semplificazione, in deroga al DPR 361/2000, per acquisire la personalità giuridica mediante l’iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive (art.14 D.lgs 39/2021).

 

In conclusione

Ho scritto all’inizio di questo articolo che l’entrata in vigore dei decreti legislativi riguardanti la riforma dello sport è stata posticipata a gennaio 2022.

Le modifiche apportate dai decreti sono molte e tutte sono di grande impatto per il mondo sportivo.

Ma ad oggi le nuove norme contengono molti punti di difficile interpretazione, quando non di manifesta confusione tra diversi articoli delle stesse norme.

Mi auguro che il tempo a disposizione venga utilizzato dal legislatore, coadiuvato dagli organismi sportivi, per fare le opportune modifiche e correzioni al testo normativo.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

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