Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – I° parte

Una delle novità importanti del  Codice del Terzo Settore  è l’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (artt. 45-54).

Quando sarà operativo, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sostituirà tutti i registri oggi esistenti (nazionali, regionali, provinciali, comunali, ecc.).

In questo articolo descriverò quali enti dovranno iscriversi, quali documenti dovranno trasmettere e quali per mantenere l’iscrizione.

Nella  seconda parte  di questo approfondimento darò le informazioni sul funzionamento del Registro e la tempistica di attuazione.

 

Quali enti dovranno iscriversi al Registro Unico?

L’unico vero e proprio obbligo all’iscrizione riguarda gli enti che si avvalgono di finanziamenti pubblici/europei o di fondi privati raccolti attraverso sottoscrizioni pubbliche.

In realtà questa norma già raggruppa moltissime organizzazioni non profit, anche di medie/piccole dimensioni.

Tutte le altre organizzazioni potranno iscriversi al Registro Unico se vogliono:

  • essere riconosciute come Enti del Terzo Settore (ETS);
  • accedere alle agevolazioni riservate agli ETS.

È facile immaginare che in futuro i bandi di finanziamento pubblico e quelli delle grandi Fondazioni recepiranno le norme previste dalla  riforma del Terzo Settore,  consentendo di partecipare esclusivamente agli ETS iscritti al Registro Unico.

Quindi, in sostanza, l’iscrizione diventerà requisito essenziale sia per accedere a finanziamenti di diversa natura, che per utilizzare le agevolazioni fiscali previste dalla riforma.

 

Le sezioni del Registro Unico

Il Registro Unico sarà istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sarà gestito con modalità informatiche su base territoriale.

Quindi ciascuna Regione e Provincia dovrà individuare una struttura apposita indicata come “Ufficio del Registro Unico nazionale del Terzo Settore”.

Il Registro Unico sarà diviso nelle seguenti sezioni:

  • OdV (Organizzazioni di Volontariato);
  • APS (Associazioni di Promozione Sociale);
  • enti filantropici;
  • imprese sociali (comprese le cooperative sociali);
  • reti associative;
  • Società di Mutuo Soccorso;
  • altri ETS (Enti del Terzo Settore).

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in futuro potrà istituire nuove sezioni o sottosezioni o modificare quelle esistenti.

Ad eccezione delle reti associative, nessun ente potrà essere iscritto contemporaneamente in due o più sezioni.

Il Registro Unico sarà pubblico e accessibile da ogni singolo cittadino per favorire una maggiore trasparenza.

 

Come iscriversi al Registro Unico

L’iscrizione al Registro Unico dovrà essere effettuata:

  • dal legale rappresentante dell’ente;
  • dalla rete associativa nazionale alla quale l’ente aderisce;
  • dal notaio, in caso di acquisizione della personalità giuridica.

La domanda di iscrizione dovrà essere presentata:

  • all’ufficio regionale o alla Provincia autonoma in cui l’ente ha la sede legale;
  • all’ufficio statale, nel caso di reti associative.

Le informazioni che saranno richieste per effettuare l’iscrizione sono:

  • la denominazione, forma giuridica, sede legale e secondarie, data di costituzione, atto costitutivo e statuto, codice fiscale o partita IVA dell’ente;
  • l’attività di interesse generale svolta (di cui  all’art. 5 Dgls 117/2017);
  • l’eventuale patrimonio minimo, qualora si acquisisca la personalità giuridica;
  • le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell’ente e di quelli che ricoprono cariche sociali, con indicazione dei poteri e limitazioni.

L’ETS (Ente del Terzo Settore) si intende automaticamente iscritto trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda, sempre che gli uffici non rilevino la non iscrivibilità o invitino l’ente ad integrare l’istanza.

Una volta iscritto, l’ente dovrà inserire nel proprio nome “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo “ETS”.

Inoltre, dovrà riportare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sia la dicitura ETS che gli estremi dell’iscrizione al Registro Unico.

 

Come mantenere l’iscrizione

Per mantenere l’iscrizione al Registro Unico l’ETS dovrà trasmettere:

  • il rendiconto o bilancio annuale approvato dall’assemblea dei soci;
  • il  bilancio sociale  (obbligatorio per gli enti con ricavi superiori a 1 milione di euro);
  • i rendiconti delle raccolte fondi.

Tutta la documentazione sopra elencata, relativa all’esercizio precedente, dovrà essere trasmessa entro il 30 giugno di ogni anno.

Inoltre gli ETS dovranno comunicare:

  • eventuali variazioni dati (cambio presidente e/o di altri soggetti con cariche sociali);
  • eventuali modifiche allo statuto;
  • delibere di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione, comprese le generalità dei liquidatori.

Anche queste informazioni dovranno essere comunicate entro 30 giorni dall’avvenuta variazione.

Continua:  II° parte

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