Prendiamo spunto dal caso di un’associazione che ci ha chiesto aiuto per affrontare un argomento complesso: una associazione sportiva dilettantistica (ASD) può essere contemporaneamente anche associazione di promozione sociale (APS)?
Può sembrare impossibile, invece si può fare: si chiama associazione sportiva dilettantistica promozione sociale.
Vediamo insieme in quali casi è possibile e a cosa bisogna prestare attenzione.
ASD o APS? Questo è il problema
Sostengo da sempre che la struttura da dare alla nostra associazione deve essere quella più idonea, in base agli obiettivi statutari e alle attività che si vogliono realizzare: come un vestito che ci deve calzare a pennello.
Ci sono casi però in cui non è facile individuare il vestito più adatto perché l’associazione realizza molte attività diverse, sia sportive che ricreative, educative e culturali.
La soluzione potrebbe essere costituire una ASD che sia contemporaneamente anche APS, cioè una associazione di promozione sociale sportiva dilettantistica.
Ciò è possibile perché le ASD hanno finalità analoghe a quelle delle APS (utilità e solidarietà sociale), ma le attività che svolgono sono prevalentemente sportive.
Le normative di riferimento
Le ASD sono regolate fino ad oggi dall’art.90 della L.289/2002.
Ma con l’avvento della riforma dello sport (Legge Delega 86/2019) è iniziato un restyling della normativa sportiva.
Successivamente alla L.86/2019 sono stati emanati tutti i decreti legislativi attuativi:
- riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici del rapporto di lavoro sportivo (D.lgs 36/2021);
- rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo (D.lgs 37/2021);
- riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione d’impianti sportivi (D.lgs 38/2021);
- semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi (D.lgs 39/2021);
- sicurezza nelle discipline sportive invernali (D.lgs 40/2021).
Questa la tempistica di entrata in vigore dei decreti legislativi sopra elencati:
- 31/08/2022 → D.lgs 39/2021;
- 1° gennaio 2023 → D.lgs 36/2021, 37/2021 e 38/2021.
Le associazioni di promozione sociale invece hanno come riferimento il Codice del Terzo Settore (D.lgs 117/2017).
Come costituire un’associazione di promozione sociale sportiva dilettantistica
Confrontando la riforma dello sport con il Codice del Terzo Settore emergono degli aspetti comuni (ho già esaminato la compatibilità tra ente sportivo ed ente del Terzo Settore).
Come ho scritto all’inizio di questo articolo, lo sport è sì agonismo e competizione sportiva, ma è anche inclusione sociale.
Tuttavia, nella creazione dell’associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale si deve fare attenzione ad applicare in modo equilibrato entrambe le normative, sia nell’atto costitutivo che nello statuto.
L’associazione ASD-APS dovrà richiedere l’iscrizione:
- al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
- al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Solo alla fine di questo processo potrà definirsi sia sportiva dilettantistica che di promozione sociale.
Ma quali sono le principali caratteristiche delle normative di riferimento?
Associazioni Sportive Dilettantistiche
- si iscrivono dal 1° gennaio 2022 al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
- sono enti senza scopo di lucro che svolgono attività sportiva e rispondono a bisogni socialmente rilevanti (sportivi, di natura ideale, culturali, ricreativi);
- possono utilizzare un regime fiscale molto agevolato (L.398/1991);
- possono ricevere erogazioni liberali.
Associazioni di Promozione Sociale
- sono iscritte al RUNTS;
- sono enti senza scopo di lucro che svolgono attività di utilità sociale, rivolte ai propri associati e ai terzi;
- promuovono la solidarietà e il volontariato attraverso attività culturali, ricreative, sportive;
- se affiliate ad ente nazionale riconosciuto dal Ministero dell’Interno possono svolgere attività di somministrazione ai propri soci senza che questa sia considerata attività commerciale (art.85 CTS);
- si avvalgono prevalentemente di lavoro prestato in forma libera e gratuita dai propri associati, ma possono avvalersi anche di prestazioni retribuite in caso di particolare necessità;
- possono ricevere erogazioni liberali.
In conclusione
Essere sia ASD che APS è possibile e può essere una soluzione per le associazioni che sviluppano tante attività diverse.
Il vantaggio sostanziale è quello di poter utilizzare le peculiarità e le agevolazioni previste dalle leggi di riferimento di entrambe le strutture.
L’associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale è però una tipologia associativa complessa, che richiede massima attenzione anche durante la gestione e l’amministrazione quotidiana.
Ogni singola attività effettuata va ricondotta alla legge di riferimento e va gestita fiscalmente di conseguenza.
È fondamentale quindi che i dirigenti dell’associazione abbiano al proprio fianco consulenti esperti, che aiutino sia nella fase di costruzione dell’associazione che nella formazione dei dirigenti.
Sconsiglio caldamente di avventurarsi da soli in questo ambito: le conseguenze potrebbero essere molto negative, soprattutto dal punto di vista monetario.
Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico? Scrivici.
Lavoro dentro e a fianco del mondo no profit da oltre 25 anni. Ho fondato e amministrato organizzazioni attive in campo sociale e culturale. Il mio obiettivo è aiutare le associazioni a lavorare meglio, a crescere in modo sostenibile e vantaggioso.