Attività di formazione sportiva e trattamento IVA

Lo scorso dicembre l’Agenzia delle Entrate ha risposto al quesito posto da una ASD riguardante il trattamento IVA da applicare ai corrispettivi percepiti dall’ente per lo svolgimento di attività di formazione calcistica.

Nel quesito era specificato che l’attività di formazione è autorizzata dalla Federazione ed è impartita a bambini e ragazzi fino a 12 anni.

Nella  Risposta n.7 del 23/12/2022  l’Agenzia ricorda che l’art.143 co.1 del  TUIR  prevede che nella determinazione del reddito complessivo, per gli enti non commerciali ed in questo caso per le ASD, “non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione”.

 

In parole più semplici

Le attività sono decommercializzate quando:

  • svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
  • senza specifica organizzazione di mezzi e risorse;
  • dietro pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.

Attenzione: tale circostanza deve essere verificata caso per caso, valutando gli elementi che caratterizzano in concreto la situazione specifica.

Ad esempio, qualora l’attività venga svolta sull’impianto sportivo gestito dall’associazione sportiva dilettantistica stessa e con l’utilizzo degli stessi insegnanti o preparatori atletici.

 

Attività di formazione sportiva e IRES

Inoltre l’Agenzia riprende quanto chiarito dalla sua precedente  Circolare n.18/2018,  la quale specifica che  l’art.148 co.3 del TUIR  stabilisce la non imponibilità ai fini IRES in presenza delle seguenti condizioni:

  • l’organismo associativo deve essere uno di quelli tassativamente indicati dalla norma (la ASD è uno di questi);
  • l’attività deve essere effettuata “in diretta attuazione degli scopi istituzionali” dell’ente;
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese in favore degli iscritti, associati o partecipanti ovvero di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

 

Attività di formazione sportiva verso associati e similari

Con riferimento all’IVA l’Agenzia ricorda la disposizione, in vigore fino al 31/12/2023, dell’art.4 co.4 D.P.R. 633/1972, secondo il quale non è soggetta a imposta l’attività che l’ASD effettua nei confronti degli associati o di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, ricompresi frequentatori o semplici praticanti.

L’attività di formazione sportiva risulta, invece, rilevante ai fini IVA qualora venga effettuata nei confronti di soggetti non associati né “tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali” nel senso sopra precisato, anche se frequentatori e/o praticanti.

In particolare, i corrispettivi relativi all’attività di formazione sportiva sono da assoggettare ad IVA nella misura ordinaria  (Risposta n.393 del 27/07/2022).

Quindi fino alla data del 31/12/2023 l’attività di formazione sportiva effettuata dalle associazioni sportive dilettantistiche è esclusa dall’IVA, se resa a fronte di corrispettivi specifici, in determinati casi.

 

Ulteriori requisiti necessari

Oltre ai requisiti sopra esposti, l’Agenzia delle Entrate specifica che gli enti sono tenuti a:

  • conformare il proprio statuto includendo le clausole dirette a garantire il principio dell’assenza di lucro nonché l’effettività del rapporto associativo;
  • comunicare all’Agenzia stessa, mediante  modello EAS,  i dati e le notizie rilevanti agli effetti fiscali.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

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