Decreto Milleproroghe 2024: novità per il non profit

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la  L.18 del 23/02/2024,  che ha convertito in legge il D.lgs n.215 del 20/12/2023 (cosiddetto “milleproroghe” 2024).

Vediamo quali sono le misure contenute di interesse per il Terzo settore e lo sport.

 

Nuovo regime IVA

Prorogata al 01/01/2025 l’entrata in vigore del  nuovo regime IVA  per gli enti non commerciali.

Inoltre, in attesa della piena operatività del Titolo X del  Codice del Terzo settore,  si prevede di applicare il regime IVA speciale (cosiddetto “forfetario”) alle operazioni delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi annuali non superiori a 65.000 euro.

 

Spettacolo dal vivo

Il decreto milleproroghe 2024 ha prorogato al 31/12/2024 il regime di semplificazione (SCIA) per la realizzazione di spettacoli dal vivo, in particolare quelli con un numero massimo di 2.000 partecipanti.

 

Assemblea da remoto

Prorogata la possibilità di svolgere le assemblee dei soci da remoto, anche in assenza di specifica previsione statutaria, fino al 30/04/2024.

Attenzione: per poter votare durante le assemblee con modalità elettronica bisogna adottare un sistema che garantisca l’identificazione della persona votante.

 

Premi sportivi

Sulle somme di cui all’art.36 co. 6-quater  D.Lgs 36/2021  versate agli atleti partecipanti da manifestazioni sportive dilettantistiche non si applicano le ritenute alla fonte previste dall’art.30, co.2 DPR n.600/1973 se l’ammontare complessivo delle somme non supera l’importo di 300 euro.

Attenzione: l’esenzione è temporanea e si applica esclusivamente alle somme versate nel periodo tra la data di entrata in vigore della legge di conversione e il 31/12/2024.

Quindi l’esenzione durerà circa 10 mesi e sarà determinata con il principio di cassa, essendo rilevante il momento del pagamento del relativo importo.

Il beneficio non è riferito ad ogni singolo premio ma alle somme complessivamente attribuite nel suddetto periodo dall’ente sportivo alla medesima persona.

La norma precisa inoltre che, in caso di superamento del limite di 300 euro, le somme sono assoggettate alla ritenuta alla fonte interamente (quindi non solo per la parte eccedente il limite).

Gli enti che possono beneficiare della misura sono quelli di cui all’art.25 co. 6-quater e quindi:

  • associazioni e società sportive;
  • federazioni sportive nazionali;
  • discipline sportive nazionali;
  • enti di promozione sportiva nazionali;
  • CONI;
  • CIP.

 

Comunicazioni arbitrali

Prorogato al 31/03/2024 il termine per le comunicazioni dei rapporti con i direttori di gara e i soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, devono garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive.

Sono adempimenti a carico degli enti affilianti che gestiscono il rapporto degli arbitri e figure assimilate, mediante designazione e senza necessità di formalizzare un contratto di lavoro, ai sensi dell’art.25 co.6-bis.

La possibilità di assolvere all’obbligo di comunicazione senza sanzioni si riferisce esclusivamente alle comunicazioni relative al periodo luglio-dicembre 2023.

Questo intervento serve a coordinare la scadenza al regime delle comunicazioni massive trimestrali.

 

Opzione ex-Enpals

I lavoratori già iscritti alla gestione ex-Enpals che non hanno esercitato l’opzione prevista dall’art.35 co.3 entro il 31/12/2023 hanno “subito” il passaggio automatico alla gestione separata.

Per tali lavoratori è disposta la possibilità di esercitare tale opzione fino al 30/06/2024.

La riapertura dei termini consente pertanto ai lavoratori interessati di valutare con maggiore attenzione e consapevolezza l’opportunità di mantenere il precedente regime o di transitare alla gestione separata.

Una volta deciso il da farsi, i lavoratori sono tenuti a dare comunicazione al datore di lavoro dell’avvenuta scelta, ai fini della corretta esposizione nell’ambito delle denunce mensili.

 

Bonus assunzione disabili

Il decreto milleproroghe 2024 contiene cambiamenti anche riguardo al “bonus assunzione” destinato agli ETS che impiegano persone disabili con meno di 35 anni ai sensi della L.68/1999.

Il bonus era stato introdotto dal decreto “lavoro” del 2023 a favore di:

  • enti del Terzo settore (art.4 D.lgs 117/2017);
  • organizzazioni di volontariato (OdV);
  • associazioni di promozione sociale (APS);
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nella relativa anagrafe (D.lgs 460/1997).

Le OdV e le APS devono essere iscritte o in corso di trasmigrazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Il termine entro il quale gli enti del Terzo settore (ETS) possono effettuare assunzioni agevolate viene spostato al 30/09/2024.

Cambia anche il termine iniziale del periodo agevolato, il quale viene anticipato al 1° agosto 2020.

Quindi gli ETS possono beneficiare dell’agevolazione per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° agosto 2020 e il 30/09/2024.

Per i dettagli e le istruzioni operative bisogna attendere il decreto attuativo.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

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