Esenzione IRPEF per il direttore del coro?

Manuel:

Sono presidente di un coro che è iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione delle associazioni di promozione sociale.

Avrei bisogno di un chiarimento in merito all’esenzione Irpef sul compenso erogato al direttore del coro: con l’iscrizione al RUNTS nella sezione APS, si può ancora godere dell’agevolazione fiscale prevista dagli artt. 67 co.1 lett.m) e 69 co.2 del TUIR?

 

tornaconto&C. risponde:

I cori, le bande musicali e le filodrammatiche iscritte al RUNTS possono continuare a beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 67 co.1 lett.m) e 69 co.2 del  TUIR  sui compensi erogati a direttori artistici e collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale.

Quindi il compenso del direttore del coro gode ancora delle agevolazioni in questione.

Ma va precisato che “le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 10.000 euro.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale, con l’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (CTS), la normativa applicabile a ciascuna tipologia di ente non commerciale ha subito una revisione, in particolare:

  • l’art.89 co.4 modifica l’art.148 co.3 del TUIR stabilisce che la decommercializzazione può essere adottata solo dalle “associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche”;
  • l’art.102 co.2 lettera e) restringe il campo di applicazione della Legge 398/1991 riportandolo ai soggetti destinatari originari per cui era nata, ossia gli enti sportivi dilettantistici.

Tuttavia gli artt.89 e 102 CTS troveranno applicazione solo nel momento in cui il Titolo X del Codice entrerà definitivamente in vigore.

Infatti l’art.104 co.2 CTS stabilisce che “Le disposizioni del titolo X si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea”.

Pertanto anche per il 2024, i seguenti enti:

possono continuare ad adottare i regimi fiscali previgenti la riforma, ovvero:

  • il regime forfettario L.398/1991;
  • la previsione di decommercializzazione contenuta nell’art.148 co.3 TUIR.

 

Attenzione al nuovo regime IVA

Per completezza di informazione è opportuno ricordare che è stata  prorogata al 1° gennaio 2025  l’entrata in vigore del  nuovo regime IVA.

Il nuovo regime prevede l’esenzione IVA, anziché l’attuale esclusione come da ex art.4 DPR 633/1972, dei corrispettivi specifici incassati dalle associazioni nello svolgimento delle proprie attività istituzionali rivolte a soci e tesserati.

Vuoi farci anche tu una domanda? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

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