Quale procedura per lo scioglimento di un ETS?

Zelia:

Cosa deve fare una associazione di promozione sociale iscritta al RUNTS che vuole sciogliersi?

 

tornaconto&C. risponde:

L’ente iscritto al  Registro Unico Nazionale del Terzo Settore  che vuole cessare le proprie attività e sciogliere il sodalizio è tenuto a seguire le regole previste dal proprio registro e dal  Codice del Terzo Settore  (CTS).

Andiamo con ordine, dando delle indicazioni di massima che vanno verificate sia con lo statuto dell’ente in questione sia con l’ufficio RUNTS della Regione in cui l’ente ha sede legale.

 

Lo scioglimento nello statuto

Le procedure da seguire dovrebbero essere descritte nello statuto dell’ente.

Di norma il Consiglio direttivo deve convocare un’assemblea straordinaria dei soci con le conseguenti maggioranze richieste dallo statuto.

L’assemblea deve deliberare:

  • sulla proposta di scioglimento presentata dal Consiglio;
  • sulla devoluzione dell’eventuale patrimonio sociale.

Per approfondire questi passaggi consigliamo la lettura del nostro articolo sullo  scioglimento di una associazione.

Attenzione: l’art.9 CTS stabilisce che in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla  Fondazione Italia Sociale.

Ciò significa che:

  • la scelta dell’ente beneficiario al quale donare il patrimonio sociale è da intendersi come una proposta finché non viene approvata dal RUNTS;
  • l’ente beneficiario deve essere obbligatoriamente un altro ente iscritto al RUNTS (non può essere un’associazione generica  né una ONLUS).

Dell’assemblea deve essere redatto un verbale che riporti i dettagli sulle votazioni e le informazioni che successivamente andranno depositate al RUNTS.

 

Le comunicazioni al RUNTS

L’associazione apre una istanza di cancellazione al RUNTS accedendo al Registro con lo spid del/la Presidente e firmando digitalmente il documento.

Alla richiesta vanno allegati:

  • verbale dell’assemblea straordinaria che ha deliberato lo scioglimento contenente la proposta di devoluzione del patrimonio sociale;
  • rendiconto per cassa o bilancio di liquidazione cioè l’ultimo consuntivo dell’ente;
  • certificato di estinzione del codice fiscale e dell’eventuale partita IVA rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.

L’art.9 CTS dispone che il Registro risponda entro 30 giorni. Decorso tale periodo senza risposta il parere si intende “reso positivamente”.

Trascorsi i 30 giorni l’ente può procedere alla devoluzione del patrimonio e deve inviare un documento al RUNTS che provi l’avvenuto passaggio.

Alcuni uffici RUNTS accettano una semplice dichiarazione del/la Presidente dell’ente beneficiario con allegato l’eventuale inventario dei beni mobili ricevuti.

Altri uffici richiedono copia del bonifico bancario o del bollettino postale in caso di trasferimenti monetari.

Attenzione: tutta la corrispondenza riguardante lo scioglimento avviene tramite il sistema di messaggistica RUNTS, quindi è consigliabile mantenere attivi lo spid e la firma digitale del/la Presidente nonché la casella di posta certificata dell’ente fino alla conclusione del procedimento.

Ricordiamo infine che il Registro è gestito da uffici dedicati presenti in ogni Regione.

Quindi consigliamo di chiedere informazioni all’ufficio della propria Regione prima di procedere con lo scioglimento.

Vuoi farci anche tu una domanda?   Scrivici.

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