Sforamento limiti attività diverse: cosa fare?

Raffaela:

Sono tesoriera di un ente del terzo settore e nel corso del 2024 l’associazione ha svolto attività diverse.

In fase di verifica del rispetto dei criteri della strumentalità e secondarietà delle stesse rispetto alle attività di interesse generale abbiamo rilevato uno sforamento dei limiti quantitativi allo svolgimento delle attività diverse.

In questo caso cosa bisogna fare? Quali sono gli adempimenti da assolvere? Rischiamo la cancellazione dal RUNTS?

 

tornaconto&c. risponde:

L’art.6 del  D.lgs 117/2017  (Codice del Terzo settore) sancisce che gli enti del Terzo settore possono svolgere le attività diverse quando sussistono due condizioni:

  • l’atto costitutivo e/o lo statuto prevedono esplicitamente la possibilità di realizzarle;
  • risultano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all’art.5 Codice del Terzo Settore (CTS).

Quindi l’ETS che decide di svolgere attività diverse deve rispettare i criteri di strumentalità e secondarietà delle stesse rispetto alle attività di interesse generale.

Tali criteri sono descritti nel  Decreto 107/2021  del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (per approfondire può leggere  questo articolo).

 

Comunicazione sforamento

Se l’ente non ha rispettato i limiti quantitativi nel corso dell’esercizio finanziario 2024, entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto per cassa deve segnalarlo all’ufficio RUNTS territorialmente competente.

Inoltre, nell’esercizio successivo l’ETS dovrà rientrare dallo “sforamento” applicando lo stesso criterio di calcolo, in una percentuale almeno pari alla misura del superamento dei limiti nell’esercizio precedente.

Facciamo un esempio per comprendere meglio la regola. Poniamo il caso che l’ETS nell’esercizio 2024 abbia avuto:

  • entrate da attività diverse pari a 80.000 euro;
  • costi complessivi pari a 100.000 euro.

Il Consiglio direttivo, nello stabilire la secondarietà delle attività diverse, ha scelto il criterio “B) ricavi da attività diverse non superiori al 66% dei costi complessivi”, che corrisponde a 66.000,00 euro.

Quindi l’ente ha sforato il limite di 14.000,00 euro.

Cosa fare?

  1. come specificato sopra l’ETS deve inviare una segnalazione all’ufficio RUNTS territoriale;
  2. nell’esercizio successivo (anno 2025) dovrà rientrare della stessa percentuale e cioè – a fronte degli stessi costi complessivi di 100.000 euro – potrà avere entrate da attività diverse per non più di 52.000 euro, mantenendo un rapporto tra ricavi da attività diverse e costi complessivi del 52%.

Attenzione: l’omessa comunicazione del superamento dei limiti al RUNTS o il mancato rispetto dell’obbligo del rientro determina la cancellazione dal Registro con conseguente perdita della qualifica di ente del terzo settore (ETS).

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