Devoluzione patrimonio degli ETS: le linee guida ministeriali

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato le Linee guida sulla devoluzione del patrimonio incrementale degli enti del Terzo settore (ETS) cioè degli enti iscritti al RUNTS.

La  nota direttoriale n.9981 del 22/06/2026  costituisce una guida applicativa per gli uffici del RUNTS, pensata per assicurare l’applicazione uniforme della normativa su tutto il territorio nazionale.

Vediamo cosa contiene e come si calcola il patrimonio da devolvere.

 

Il contesto normativo

L’art.9  D.lgs 117/2017  (Codice del Terzo Settore o CTS) sancisce che, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è “devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del RUNTS competente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale”.

Questo vincolo serve a garantire che:

  • l’ente mantenga l’assenza di lucro anche in fase di scioglimento e chiusura;
  • le risorse accumulate continuino ad essere destinate al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e a tutela dell’interesse pubblico.

Più in generale però esistono diverse situazioni in cui l’ente potrebbe trovarsi nella condizione di volersi cancellare o essere cancellato dal RUNTS.

L’art.23  DM 106/2020  individua tre casi:

  • cancellazione per volontà dell’ente: la cancellazione si realizza con la presentazione di istanza motivata da parte dell’ente che vuole continuare ad operare senza la qualifica di ETS;
  • cancellazione per mancanza dei requisiti ad operare come ente del Terzo settore: la cancellazione viene disposta dall’ufficio RUNTS competente sul territorio;
  • estinzione: la cancellazione si verifica a seguito della manifestazione dell’ente di sciogliersi concludendo la propria attività.

Completa il quadro normativo l’art.50 CTS, che disciplina la cancellazione dell’ente da una sezione del RUNTS a seguito della migrazione in altra sezione del Registro.

In tutti questi casi – tranne la migrazione tra sezioni, dove l’iscrizione resta a tutti gli effetti – l’ente deve devolvere il patrimonio accumulato, in tutto o in parte a seconda della situazione.

Vediamo qui di seguito come l’ETS deve procedere in base ad ogni singola fattispecie.

 

Casistiche che comportano la devoluzione del patrimonio

La nota direttoriale riprende i casi sopra elencati e ne aggiunge uno specifico delle ONLUS, illustrando le procedure da seguire.

 

Estinzione o scioglimento

La  procedura di scioglimento di un ETS  dovrebbe essere descritta nello statuto.

L’intero patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad altri ETS o alla Fondazione Italia Sociale, dopo aver chiesto il parere all’ufficio RUNTS competente sul territorio (art.9 e art.45 co.1 CTS).

In sintesi l’ente deve:

  • convocare l’assemblea straordinaria dei soci con i quorum rafforzati previsti nello statuto. Se lo statuto non prevede nulla, valgono le disposizioni dell’art.21 del Codice civile: “Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati”;
  • redigere la situazione contabile e l’inventario dei beni;
  • chiedere il parere dell’ufficio RUNTS competente in merito alla scelta dell’ETS o della Fondazione Italia Sociale come beneficiario della donazione.

 

Cancellazione volontaria dal RUNTS e prosecuzione dell’attività

Se l’ente vuole cancellarsi dal RUNTS – rinunciando così alla qualifica di “ETS” e continuando ad operare ai sensi del Codice civile – deve devolvere il patrimonio incrementale, cioè quello maturato negli esercizi in cui è stato iscritto al Registro (art.23 DM 106/2020 e art.50 co.2 CTS) e agli eventuali registri previgenti (ODV, APS e ONLUS).

 

Cancellazione d’ufficio dal RUNTS

Anche in questo caso l’ente deve devolvere il patrimonio incrementale maturato negli esercizi in cui è stato iscritto al Registro (art.23 DM 106/2020 e art.50 co.2 CTS) e agli eventuali registri previgenti (ODV, APS e ONLUS).

 

Mancata iscrizione al RUNTS da parte delle ex-ONLUS

Gli enti che avevano la qualifica ONLUS (abrogata dal 1° gennaio 2026) e che hanno scelto di non iscriversi al RUNTS vanno incontro ad una serie di  conseguenze civili, fiscali e patrimoniali.

Una di queste è la devoluzione del patrimonio incrementale (art.101 co.8 CTS e linee guida Agenzia delle ONLUS).

 

Cos’è il patrimonio incrementale?

Il patrimonio incrementale di un ETS è l’aumento del patrimonio maturato dall’ente nel periodo in cui è stato iscritto al RUNTS.

Come ho già scritto nei capitoli precedenti, l’art.50 co.2 CTS prevede che se l’ETS viene cancellato dal RUNTS (per scelta o per perdita dei requisiti) ma non si scioglie e continua la propria attività, non deve devolvere tutto il patrimonio bensì solo quello realizzato negli esercizi in cui è stato iscritto al RUNTS.

Ciò significa che l’obbligo di devoluzione riguarda soltanto le risorse accumulate durante la qualifica di ETS mentre il patrimonio iniziale, o conferito prima dell’iscrizione, resta a disposizione dell’ente.

 

Patrimonio incrementale di ODV, APS ed ex-ONLUS

Con la  nota n.11508/2024  il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha specificato cosa si intende per patrimonio incrementale degli enti provenienti da registri previgenti e che sono approdati al RUNTS attraverso la trasmigrazione o l’iscrizione senza soluzione di continuità.

Sto parlando di:

  • ODV – organizzazioni di volontariato (L.266/1991),
  • ASP – associazioni di promozione sociale (L.383/2000),
  • ONLUS – organizzazioni non lucrative di utilità sociale (D.lgs 460/1997).

Per questi enti il patrimonio incrementale da devolvere comprende anche quello accumulato durante l’iscrizione ai registri precedenti.

Quindi il calcolo deve partire dalla data di iscrizione a quei registri (ad esempio: iscrizione all’anagrafe delle ONLUS) e non dalla data di iscrizione o trasmigrazione al RUNTS.

 

Come si calcola il patrimonio incrementale?

Il patrimonio incrementale è la differenza tra:

  • patrimonio finale di un ETS, cioè la situazione contabile patrimoniale redatta al momento in cui l’ente cessa la propria qualifica di ETS o viene sciolto. Serve a determinare l’effettiva consistenza dei beni da devolvere;
  • patrimonio iniziale, che per gli ETS coincide con la situazione contabile patrimoniale redatta al momento:
    • dell’iscrizione al RUNTS (associazioni generiche, Fondazioni);
    • dell’iscrizione al precedenti registri (ODV, APS, ONLUS).

 

Patrimonio iniziale

La consistenza del patrimonio iniziale si determina tramite:

  • i bilanci;
  • la documentazione contabile.

In caso non fosse possibile reperire la documentazione inerente al patrimonio iniziale, l’ente può ricostruire la situazione patrimoniale-finanziaria ricorrendo a una documentazione “certa”, come ad esempio:

  • rendicontazione fornita ad enti terzi per la concessione di contributi;
  • estratti conti bancari,
  • visure catastali;
  • ogni altra documentazione attendibile da cui ricostruire il patrimonio dell’ente.

 

Patrimonio finale

Il patrimonio finale si individua partendo da una situazione contabile il più vicina possibile alla data di uscita dal RUNTS.

In ogni caso, la situazione contabile di riferimento non può essere antecedente di oltre 120 giorni la data dell’assemblea dei soci che ha deliberato l’uscita dal RUNTS.

La delibera va depositata entro 30 giorni presso l’ufficio RUNTS ai sensi dell’art.20 DM 106/2020.

Alla delibera assembleare deve essere allegata una situazione patrimoniale redatta secondo i criteri previsti dall’art.13 co.1 D.lgs 117/2017, riferita alla data in cui l’assemblea ha deliberato di richiedere la cancellazione dal RUNTS (art.25 DM 106/2020).

L’ente è esonerato dalla produzione della situazione patrimoniale se la delibera è stata assunta entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario e il relativo bilancio è già stato depositato al RUNTS, ai sensi dell’art.48 co.3 CTS.

Nel caso in cui si rilevi uno scostamento tra i valori contabili – determinati secondo il principio contabile OIC35 ETS e gli altri principi contabili – e il valore effettivo degli elementi patrimoniali finali, il revisore deve correggere i dati di bilancio per poter ricostruire il patrimonio incrementale.

In sostanza il compito di chi svolge la revisione legale è attestare:

  • l’entità e la composizione del patrimonio;
  • l’ammontare dell’eventuale quota non soggetta a devoluzione;
  • l’attendibilità delle rettifiche;
  • la coerenza dei criteri valutativi e la corretta applicazione della rivalutazione del patrimonio iniziale rettificato.

L’attestazione non riguarda soltanto il risultato finale, ma l’intero percorso di ricostruzione.

 

Determinazione del patrimonio incrementale

Le situazioni patrimoniali ricavate dai dati contabili, ed eventualmente rettificate, sono solo il punto di partenza per la determinazione del patrimonio marginale.

Il passo successivo è distinguere le variazioni di valore che non risentono dell’acquisizione della qualifica di ETS per eliminarle dal conteggio.

Su questo punto rimando alle Linee guida ministeriali, dove sono riportate le casistiche inerenti alle valutazioni per la determinazione del patrimonio incrementale.

Attenzione: anche quando non emerge alcun patrimonio da devolvere, l’ente deve comunque chiedere il parere all’ufficio RUNTS.

Inoltre, l’art.91 co.2 CTS prevede che la devoluzione del patrimonio effettuata in assenza o in difformità al parere dell’ufficio RUNTS comporta per i rappresentanti legali ed i componenti degli organi amministrativi dell’ETS interessato una sanzione amministrativa da 1.000,00 a 5.000,00 euro.

 

Determinazione del patrimonio incrementale per gli ETS con rendiconto per cassa

In base all’art.13 co.2 e 2-bis CTS, alcuni ETS privi di personalità giuridica possono predisporre il rendiconto per cassa anziché il bilancio.

Mi riferisco a:

Ma per definire il patrimonio da devolvere, la contabilità per cassa non è sufficiente perché non consente di rilevare gli elementi patrimoniali tranne i dati di cassa/banca e finanziari, come ad esempio crediti e debiti.

Se non è possibile possibile determinare il patrimonio incrementale con attendibilità, è necessario ricostruire una situazione patrimoniale confrontando cassa/banca con le disponibilità liquide esistenti alla data iniziale e a quella finale, rettificando il dato per escludere le operazioni non rilevanti ai fini dell’incremento patrimoniale.

Vuoi maggiori informazioni su questo argomento? Vuoi sottoporci un caso specifico?  Scrivici.

Foto di Sasun Bughdaryan su Unsplash

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