Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con il D.M. del 18/02/2026 ha integrato gli schemi per la rendicontazione previsti dal D.M. 05/03/2020.
Quindi oggi gli enti del Terzo Settore (cioè quelli iscritti al RUNTS) oltre ai modelli già esistenti, ossia:
- Mod.A stato patrimoniale,
- Mod.B rendiconto gestionale,
- Mod.C relazione di missione,
- Mod.D rendiconto per cassa,
hanno a disposizione anche il Mod.E rendiconto per cassa in forma aggregata.
Il nuovo rendiconto per cassa aggregato (Mod.E) è stato predisposto per facilitare la rendicontazione agli ETS di piccola dimensione.
Rendiconto per cassa: ordinario o aggregato?
Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) stabilisce che gli enti del Terzo Settore (ETS) – tranne le imprese sociali e gli enti che esercitano attività prevalentemente commerciale – possono adottare:
- il rendiconto per cassa ordinario (cioè il Mod.D) se hanno entrambe le seguenti caratteristiche:
- sono privi di personalità giuridica;
- hanno ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 300.000 euro (art.13 co.2);
- il rendiconto per cassa in forma aggregata (cioè il Mod.E), a prescindere dal fatto che abbiano o meno personalità giuridica, se hanno ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro (art.13 co.2 bis).
Attenzione: gli ETS hanno la facoltà e non l’obbligo di utilizzare il Modello E aggregato.
Gli enti possono comunque optare per la compilazione del Modello D ordinario ovvero il rendiconto per cassa ordinario.
Ma va ricordato – qualsiasi sia il modello scelto – che la relativa modulistica è vincolante per l’ETS. Vuol dire che i modelli ministeriali non possono essere personalizzati né modificati.
Struttura del rendiconto per cassa in forma aggregata
Con la Circolare 6 del 17/04/2026 il Ministero ha fornito chiarimenti in merito all’adozione del rendiconto per cassa in forma aggregata (Mod.E).
Il nuovo modello non apporta nessuna modifica al rendiconto per cassa, in sostanza è una sintesi del Mod.D.
Il Modello E interviene esclusivamente sull’esposizione dei dati contabili, i quali sono riportati a livello macroaggregato di sezione, senza indicazione delle singole voci che compongono la stessa.
Quindi, il rendiconto mantiene comunque l’impianto per aree gestionali già noto, articolandosi nelle sezioni:
- uscite/entrate da attività di interesse generale;
- uscite/entrate da attività diverse;
- uscite/entrate da attività di raccolta fondi (senza distinguere tra occasionali e continuative);
- uscite/entrate da attività finanziarie e patrimoniali;
- uscite/entrate di supporto generale;
- uscite/entrate da investimenti/disinvestimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi;
- avanzo/disavanzo d’esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari;
- avanzo/disavanzo d’esercizio da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari;
- avanzo/disavanzo complessivo;
- situazione di cassa e banca;
- schema di riepilogo dei costi e proventi figurativi.
È opportuno ricordare che in caso di svolgimento di attività diverse va inserita in calce al rendiconto l’annotazione del carattere secondario e strumentale delle suddette attività (art.13 co.6 D.Lgs 117/2017).
Decorrenza utilizzo del rendiconto per cassa in forma aggregata
L’art.3 del DM 18/02/2026 sancisce che “Le disposizioni da esso recate si applicano a partire dalla redazione del bilancio relativo all’esercizio finanziario in corso alla data della pubblicazione”.
Ciò significa che gli ETS:
- con esercizio finanziario coincidente con l’anno solare potranno adottare il Mod.E a decorrere dal rendiconto che si chiuderà il 31/12/2026;
- il cui esercizio finanziario sia iniziato, ad esempio, il 1° luglio o il 1° settembre 2025, potranno utilizzare il Mod.E in merito all’esercizio che andrà a chiudersi il 30 giugno o 31 agosto 2026.
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